Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3879 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3879 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 25087-2012 proposto da:
CARROZZERIA SAGI DI CATALANO SALVATORE
001110200011, in persona del suo titelere pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio
dell’avvocato VAIARELLI SABRINA, rappresentata e difesa
dall’avvocato VEZZOSO LIVIO giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
DRUETTO ELENA, QUIXA SPA;
– intimate avverso la sentenza n. 3852/2012 del GIUDICE DI PACE di
TORINO del 23/04/2012, depositata il 23/04/2012;

.254

Data pubblicazione: 19/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA.
Premesso in fatto

“con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Torino, nel decidere il
giudizio introdotto dall’odierna ricorrente, quale cessionaria del credito di
Antonella Saladin nei confronti di Elena Druetto e della Quixa s.p.a. per un
sinistro stradale accaduto il 31 agosto 2010, ha ritenuto la responsabilità
concorsuale in pari misura dei conducenti dei veicoli coinvolti ed ha
condannato la Quixa spa, a rimborsare alla parte attrice, nella qualità anzidetta,
la somma di € 717,58, oltre interessi e rivalutazione ed oltre e 20,00 per fermo
tecnico, ponendo le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del
50% ciascuna e compensando le spese restanti.
Il ricorso è proposto con due motivi. Non si difendono le intimate.
Il ricorso per cassazione è inammissibile, avuto riguardo al disposto dell’art.
339 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 2
febbraio 2006 n. 40, essendo il provvedimento impugnato una sentenza del
Giudice di Pace pubblicata dopo l’entrata in vigore di tale modifica (cfr. Cass.
S.U. 18 novembre 2008, n. 27339). “.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al

difensore.
Non sono state presentate conclusioni scritte. Parte ricorrente ha
depositato atto di rinuncia

Ritenuto in diritto
L’atto di rinuncia depositato dalla ricorrente non è conforme al
disposto dell’art. 390 cod. proc. civ. poiché sottoscritto soltanto
dall’avvocato che non risulta munito di procura speciale a tale effetto.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile perché, a seguito della
discussione tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i
motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché gli intimati non si sono
difesi.
Ric. 2012 n. 25087 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-2-

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il giorno 15 gennaio 2014, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di

cassazione.

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