Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3879 del 18/02/2010
Cassazione civile sez. un., 18/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3879
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –
Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2232/2009 proposto da:
C.A.E.F. S.R.L. – COOPERATIVA AUTOSTRASPORTI ETTORE FIERAMOSCA
((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PUBLIO VALERIO 9, presso lo
studio dell’avvocato ROMANO MARIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato INSANGUINE Domenico, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BARLETTA ((OMISSIS)), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,
presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO, rappresentato e
difeso dall’avvocato PALMIOTTI Isabella, per delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
MICCOLIS S.P.A., B.S.M.C., L.
S., PAOLO SCOPPIO & FIGLIO AUTOLINEE S.R.L.;
– intimati –
avverso la decisione n. 4259/2008 del CONSIGLIO DI STATO, depositata
l’08/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
19/01/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la decisione ora impugnata per cassazione dalla CAEF s.r.l., il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dalla società stessa avverso la decisione con la quale il TAR Puglia aveva dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il suo ricorso principale avverso la determinazione dirigenziale del 9.12.2004 (con la quale v’era stata la presa d’atto e l’approvazione dei verbali della gara relativa all’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale del Comune di Barletta, nonchè l’aggiudicazione del servizio stesso in favore di altra ditta) ed inammissibile, per la tardività del ricorso originario, il suo ricorso per motivi aggiunti avverso la nota dirigenziale del 9.12.2005 (con la quale era stato comunicato che gli ulteriori controlli effettuati non avevano evidenziato motivi per adottare provvedimenti modificativi di quelli già assunti).
Il ricorso per cassazione è svolto in unico motivo. Risponde con controricorso il Comune di Barletta. Ambedue le parti hanno depositato memorie per l’udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Attraverso l’unico motivo di ricorso la società premette di aver proposto sia nel ricorso principale, sia nei motivi aggiunti domanda di condanna del Comune al risarcimento del danno, alla quale non corrispose alcuna pronuncia da parte del TAR;
che, inoltre, la stessa domanda fu reiterata nell’atto d’appello al Consiglio di Stato, il quale ugualmente non si pronunziò in merito ad essa. Aggiunge, dunque, che il mancato esame della domanda risarcitoria “fu evidentemente frutto del convincimento … in ordine alla sussistenza, per quanto riguarda le ipotesi risarcitorie conseguenti all’illegittimità di un atto o comportamento della P.A., della c.d. pregiudiziale amministrativa” e che siffatta circostanza costituirebbe (con riferimento alle recenti pronunzie delle SU in tema) mancato esercizio della tutela giurisdizionale. Il ricorso è inammissibile.
Nella sentenza impugnata manca ogni riferimento alla domanda di risarcimento danni, risolvendosi essa nella conferma della decisione di primo grado che, a sua volta, aveva dichiarato irricevibile il ricorso ed inammissibile i motivi aggiunti. Nessun riferimento essa contiene quanto alla domanda risarcitoria che la parte sostiene di avere formulato in entrambi i gradi. Sicchè, l’affermazione che il G.A. avrebbe respinto la domanda in questione in considerazione della mancanza di una idonea e tempestiva impugnazione dell’atto amministrativo (così ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice) costituisce una mera deduzione logica del ricorrente, nient’affatto suffragata dalla lettura della sentenza impugnata e dalla ricostruzione degli atti così come nello stesso ricorso svolta.
Dal che discende che l’atto di impugnazione qui in esame si risolve nella censura di omessa pronunzia (art. 112 c.p.c.) da parte del G.A. e, dunque, di un limite interno della sua giurisdizione e che il ricorso per cassazione, ammissibile solo in relazione alla violazione del limite esterno della giurisdizione amministrativa, risulta in questo caso inammissibilmente proposto.
Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio d’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio per cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010