Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3879 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. I, 17/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 17/02/2020), n.3879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7631/2016 proposto da:

B.F.M.G., elettivamente domiciliato in Roma,

Viale Di Villa Massimo 57, presso lo Studio Professionale Associato

a Baker & Mckenzie, rappresentato e difeso dall’avvocato

Pescatore Luca, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.d.B.P.D.B.M.P.L.F.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Ugo De Carolis 101, presso lo

studio dell’avvocato Alunni Marco, che la rappresenta e difende,

giusta procura in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2354/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/12/2019 da Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

B.F.M.G. propone ricorso per cassazione con dodici mezzi, corroborati da memoria, avverso il decreto della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicato, nei confronti di P.d.B.P.d.B.M.P. che replica con controricorso assistito da memoria depositata fuori termine.

Il procedimento ha preso avvio dalla domanda, proposta dal marito in data 6/7/2009, di riduzione dell’assegno di mantenimento stabilito in favore della moglie in Euro 12.000,00 mensili, oltre rivalutazione, in sede di separazione consensuale con accordo omologato in data 9/10/2007.

La domanda era stata accolta in primo grado, con rideterminazione dell’assegno di mantenimento in Euro 6.000,00 mensili, oltre rivalutazione.

A seguito di reclamo principale proposto dalla moglie e di reclamo incidentale proposto dal marito – che in tale sede aveva chiesto anche la eliminazione dell’assegno, oltre che la sua riduzione -, la Corte di appello di Roma ha riformato la prima decisione e rideterminato l’assegno di mantenimento in favore di P.d.B.P.d.B.M.P. in Euro 8.000,00, oltre rivalutazione, con decorrenza da maggio 2010.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge e/o nullità del provvedimento impugnato per totale assenza di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di motivare in ordine alla prospettata sopravvenienza del terzogenito di B., nato il (OMISSIS), dopo l’omologazione della separazione.

1.2. La sopravvenuta nascita del terzogenito è dedotta anche per svolgere la seconda censura, proposta come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio al fine della quantificazione dell’assegno di separazione.

1.3. La P. sostiene che il fatto storico della nascita di terzogenito sarebbe stata preso in considerazione nella CTU e nella sentenza della Corte di appello in maniera implicita (fol. 9 del controricorso), ma senza precisare da quali specifici passaggi motivazionali abbia dedotto ciò ed in che modo potrebbe essere desunta l’effettiva incidenza di tale evento nella avvenuta rideterminazione dell’assegno di separazione; sostiene che il fatto non sarebbe decisivo poichè la Corte territoriale ha accertato che il reddito di B. era rimasto sostanzialmente lo stesso.

1.4. Il secondo motivo è fondato e va accolto con assorbimento del primo.

1.5. Con il passaggio in giudicato della sentenza e con l’omologazione del verbale di separazione consensuale, si crea un rapporto obbligatorio fra il soggetto che ha diritto di percepire l’assegno di mantenimento per i figli ed il soggetto che ha l’obbligo di versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza o dal verbale e tali titoli conservano la loro efficacia sostanziale di attribuzione del diritto e processuale di titoli esecutivi per il relativo importo, finchè non siano modificati.

La loro modificazione è regolata, sul piano sostanziale, dall’art. 155 c.c., u.c.,. che prevede il diritto di ciascun coniuge di chiedere la modificazione della misura del contributo e sul piano processuale dall’art. 710 c.p.c., che regola con normativa di carattere speciale ogni tipo di modificazione delle statuizioni contenute nelle sentenze di separazione passate in giudicato e nei verbali di separazione omologati, ivi comprese quelle soppressive degli assegni di mantenimento.

La Corte di appello ha affermato che era preliminare procedere alla comparazione delle condizioni economiche delle parti al momento della omologa della separazione (ottobre 2007) per poi procedere a verificare le variazioni successive di tali condizioni e la loro idoneità a immutare il pregresso assetto realizzato con la previsione dell’assegno.

Tale criterio, ineccepibile sotto il profilo formale, non risulta essere stato applicato correttamente.

1.6. Invero, la Corte capitolina pur, dando ripetutamente atto della questione proposta dal ricorrente in merito ai maggiori esborsi conseguenti alla nascita del terzo figlio, non ha preso in espressa considerazione tale decisivo fatto successivo alla separazione ed astrattamente idoneo ad incidere negativamente sulla capacità economica di B., anche a fronte della riconosciuta sostanziale invarianza dei suoi redditi, nè – dalla motivazione – si evince per implicito che ne abbia tenuto conto – contrariamente a quanto suggerisce la controricorrente – e, soprattutto, in che misura.

Il motivo va, quindi, accolto.

2.1. Con gli altri motivi il ricorrente ha denunciato:

– la violazione dell’art. 156 c.c. e dell’art. 710 c.p.c. (terzo motivo) in merito ai dati presi in considerazione per appurare le eventuali modifiche reddituali del ricorrente, anche sotto il profilo della violazione di legge e/o nullità del provvedimento impugnato per irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione (quarto motivo);

– la violazione di legge e/o nullità del provvedimento impugnato per totale assenza di motivazione, per avere omesso la Corte territoriale – nell’accertamento della consistenza patrimoniale della moglie – ogni riferimento ai beni mobili pervenuti successivamente alla controparte in via ereditaria ed ad altro titolo (quinto motivo), anche sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (sesto motivo);

– la violazione di legge e/o nullità del provvedimento impugnato per inconciliabilità logica degli argomenti della motivazione, in relazione all’accertamento della sua personale consistenza patrimoniale immobiliare (settimo motivo), anche sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ottavo motivo);

– la violazione di legge e/o nullità del provvedimento impugnato per totale assenza di motivazione, circa le ragioni per cui aera stato incluso nel suo patrimonio un credito di Euro 140.000,00 per restituzione di caparra – a suo dire – palesemente irrecuperabile (nono motivo);

– la violazione di legge e/o nullità del provvedimento impugnato per totale assenza di motivazione, in merito a fatti rilevanti nella stima del patrimonio immobiliare della moglie conseguente all’incremento generato da beni immobili e terreni pervenutile in eredità (decimo motivo), anche sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (undicesimo motivo);

– l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella pretermissione del fatto che la moglie negli anni successivi alla separazione aveva incassato da conti bancari che le erano intestati l’importo di Euro 310.000, fatto che – ove correttamente valutato, avrebbe potuto condurre ad una decurtazione dell’assegno (dodicesimo motivo).

2.2. Tutti i restanti motivi risultano assorbiti, poichè la valutazione che la Corte territoriale dovrà compiere in merito all’incidenza economica della nascita del terzo figlio di B. è destinata a riverberarsi sui plurimi temi afferenti la valutazione e la comparazione delle capacità economiche delle parti introdotti con gli anzidetti motivi.

3. In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso, assorbiti tutti gli altri; la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello Roma in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese anche del presente grado.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

PQM

– Accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per le spese;

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA