Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3879 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3879 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei
Portoghesi, 12, è domiciliato
– ricorrente contro
Zeslina Giovanni

intimato –

avverso
la sentenza n. 16/2016 della Corte d’Appello di Trieste depositata il
17 marzo 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’Il gennaio 2018 dal Consigliere Ileana Fedele.
Rilevato che:

Data pubblicazione: 16/02/2018

la Corte di appello di Trieste, in parziale accoglimento dell’appello
incidentale proposto da Giovanni Zeslina, assunto come supplente
scolastico, ha dichiarato l’illegittimità dei contratti a termine stipulati
con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed ha
condannato l’amministrazione a risarcire il relativo danno, liquidato

fatto, rigettando l’impugnazione del Ministero relativa al
riconoscimento della progressione stipendiale in virtù dell’anzianità di
servizio complessivamente maturata;
contro tale decisione il Ministero propone ricorso affidato articolato a
due motivi;
l’intimato, nei cui confronti la notifica del ricorso è stata ritualmente
eseguita presso il procuratore costituito, avv. Riccardo Gozzi (Cass.
16/06/2016, n. 12498), non ha svolto attività difensiva;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Ritenuto che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
la sentenza impugnata ha ritenuto l’illegittimità dei contratti
sottoscritti dalle parti (escludendo le supplenze brevi e saltuarie: dal
22 dicembre 2005 al 30 giugno 2006, dal 5 dicembre 2006 al 30
giugno 2007, dal 5 ottobre 2009 al 30 giugno 2010 e dal 28
settembre 2010 al 30 giugno 2011 e dal 1 dicembre 2011 al 30
giugno 2012) sul rilievo che la reiterazione oltre 36 mesi delle
supplenze, benché effettuate come “servizio temporaneo fino al
termine della attività didattiche”, imponesse all’amministrazione di
fornire adeguata prova che il lavoratore avesse coperto posti solo di
fatto disponibili ma non vacanti, a fronte della generica indicazione
delle esigenze enunciate nei contratti in questione; in virtù di tali

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nella misura di quattro mensilità e mezza della retribuzione globale di

assunti, il danno riconosciuto è stato liquidato secondo i parametri di
cui all’art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
con il primo motivo il Ministero censura, in relazione all’art. 360, n. 3
cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione della direttiva
1999/70/CE del 28 giugno 1999 e dell’accordo quadro sul lavoro a

maggio 1999, n. 124 del 1999 e dell’art. 5, comma 4 bis e dell’art.10,
comma 4 bis, del d.lgs. 368 del 2001, assumendo la piena
compatibilità della disciplina speciale sul reclutamento del personale
scolastico con la normativa europea, con particolare riferimento alle
supplenze conferite su “organico di fatto”, giustificate da esigenze
contingenti consistenti nella necessità di assicurare la continuità del
servizio a fronte di cicliche variazioni in aumento o in diminuzione
della popolazione scolastica e delle conseguenti flessibili cadenze
nell’espletamento delle procedure concorsuali;
con il secondo motivo di ricorso il Ministero censura, in relazione
all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1223, 1226,
2043, 2056 e 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale
erroneamente applicato l’art. 32 della legge n. 183 del 2010 in luogo
dei principi generali in materia di prova del danno e della sua
quantificazione;
il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo
motivo;
come già affermato da questa Corte (Cass. 07/11/2016, n. 22556;
Cass. 07/11/2016, n. 22557; Cass. 05/12/2016, n. 24813, alle cui
motivazioni ci si riporta integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att.
cod. proc. civ., in quanto del tutto condivise), «La disciplina del
reclutamento del personale a termine del settore scolastico,
contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs.
n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall’art. 70,
comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un

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tempo determinato alla stessa allegato, dell’art. 4 della legge 3

connotato di specialità. Per effetto della dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e
in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far
tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati
ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima

rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo,
tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e
disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano
avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a
trentasei mesi»; inoltre, nelle medesime pronunce, è stato
condivisibilmente ritenuto che «Nelle predette ipotesi di reiterazione
di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze
su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé
configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo quadro allegato alla
Direttiva fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare
il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze,
prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche
condizioni concrete della medesima»;
in applicazione dei predetti principi, nella fattispecie dedotta in
giudizio non è configurabile alcuna abusiva reiterazione dei contratti a
termine in quanto, per come emerge dalla lettura della sentenza
impugnata e del ricorso, trattasi esclusivamente di assunzioni sino al
termine delle attività didattiche e quindi riconducibili alla supplenza
temporanea su posti di organico di fatto, in difetto di specifiche
deduzioni di circostanze concrete che consentano di ritenere
permanenti e durature le esigenze di copertura dei posti di fatto
disponibili, senza limitarsi a prospettare la mera reiterazione dei
contratti a termine;

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dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,

pertanto, condivisa la proposta del relatore, il ricorso deve essere
accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;
non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, a norma
dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la causa deve essere
decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda, rivolta

assunzione inter partes ed alle conseguenti statuizioni sanzionatorie
del dedotto abuso;
la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle
Corti territoriali e solo di recente affrontata dalla Corte di legittimità,
giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda proposta da Giovanni Zeslina in ordine
all’accertamento dell’illegittima apposizione del termine ai contratti
stipulati con il Ministero ricorrente; compensa le spese dell’intero
processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’Il gennaio 2018
Il Presidente
Cur

all’accertamento dell’illegittima apposizione del termine ai contratti di

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