Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3879 del 14/02/2017
Cassazione civile, sez. II, 14/02/2017, (ud. 16/11/2016, dep.14/02/2017), n. 3879
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2194-2012 proposto da:
P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ATANASIO KIRCHER, 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA
IASONNA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PROCACCINI;
– ricorrente –
contro
M.M. C.F. (OMISSIS), C.F. C.F. (OMISSIS),
C.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DI
PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato GUIDO PARLATO, che
le rappresenta e difende;
– controricorrenti –
Nonchè da:
M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ATANASIO KIRCHER, 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA
IASONNA, rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO PROCACCINI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
M.M., C.F., C.C., elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio
dell’avvocato GUIDO PARLATO, che le rappresenta e difende;
– controricorrenti al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 3324/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 03/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/11/2016 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO ALBERTO che ha concluso pere l’estinzione del procedimento
per intervenuta rinuncia.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – P.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, depositata il 3 novembre 2011 e notificata il 28 novembre 2011, e nei confronti di M.M. ved. C., C.C. e C.F., nonchè di Mi.Fr..
1.1. – La Corte d’appello ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli depositata il 30 agosto 2005, rigettando il gravame principale proposto da P.G. e quello incidentale proposto da M.F..
2. – Al ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, hanno resistito con controricorso M.M., C.C. e C.F., Mi.Fr. ha proposto ricorso incidentale, affidato a quattro motivi.
3. – In data 29 settembre 2016 è pervenuto alla cancelleria di questa Corte atto di rinuncia ai ricorsi principale ed incidentale, sottoscritto dalle parti ricorrenti e controricorrenti e dai difensori.
Nell’atto di rinuncia e accettazione si rappresenta il sopravvenuto decesso della ricorrente principale sig.ra P.G., che aveva disposto della sua eredità a favore del nipote ex filio Mi.Ma., minorenne, qui rappresentato dai genitori m.m. e C.M., i quali hanno conferito procura notarile a rappresentarli nel presente giudizio all’avv. Enrico Romano, e depositato autorizzazione del giudice tutelare alla transazione della vertenza, avvenuta con scrittura privata autenticata del 7 marzo 2016.
L’atto di rinuncia al ricorso, con la correlata accettazione dei controricorrenti, soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., e pertanto sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione senza pronuncia sulle spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017