Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3879 del 08/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 08/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 08/02/2022), n.3879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

WIND FARM ROCCHETTA S.P.A. (già Wind Farm Rocchetta s.r.l.), con

sede legale in (OMISSIS) (FG) alla (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore F.M., nato

a (OMISSIS) (FG), il (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, alla Via Panaro n. 25, presso lo studio

dell’Avv. Francesco Visco, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo

De Michele, del Foro di Foggia (C.F.: DMCVCN62A16D643W), giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi, 12, presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1761/2017 emessa dalla CTR Puglia in data

28.04.2017, depositata il 16.05.2017 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del

13/01/2022 dal Consigliere Dott. ssa. Milena Balsamo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Wind Farm Rocchetta S.p.A., proponeva ricorso alla C.T.P. di Foggia avverso gli avvisi con cui l’Agenzia delle Entrate nell’anno 2014 -relativamente alla cabina elettrica e all’aerogeneratore siti rispettivamente in agro del Comune di (OMISSIS) alla Contrada (OMISSIS) e alla Contrada (OMISSIS) – rettificava la categoria catastale proposta da E/3 a D/1 e attribuiva la rendita catastale di Euro 27.951,00 per la cabina ed Euro 19.219,12 per l’aerogeneratore.

La ricorrente eccepiva: la nullità dell’accertamento per mancanza del presupposto impositivo, ritenendo che gli immobili de quibus dovessero essere classificati in categoria “E”, anziché in quella “D”; con conseguente difetto di motivazione degli avvisi opposti.

La C.T.P. di Foggia, riuniti i ricorsi, accoglieva parzialmente la censura relativa alla rendita catastale della cabina elettrica, ridotta da Euro 19.219,00 ad Euro 19.200,00.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società contribuente, eccependo l’errata determinazione dei giudici di prime cure sulla prospettata violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, per falsa ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, e art. 39, comma 1-bis, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3.

Con sentenza indicata in epigrafe, la CTR Puglia rigettava l’appello sul rilievo che gli avvisi risultavano adeguatamente motivati tanto che la contribuente si era difesa nel merito compiutamente; – che gli impianti erano stati correttamente inseriti nella categoria D/1 come affermato dalle S.U. n. 4028/2014;- che la stima era stata effettuata dall’ufficio in base al criterio della stima diretta e con metodo comparativo operando il riferimento alle rendite riferite a parchi similari, determinati a loro volta in base ai dati di bilancio; – rilevando, altresì, che la CTP aveva rideterminato correttamente la stima con riferimento al biennio 1988-89, riducendo il valore accertato dall’ufficio da Euro 600,000 a MW ad Euro 480,00 Euro tenuto conto della data in cui era stato completato l’impianto e della riconduzione di tale valore alla data dell’88’-89′, quantificando la rendita in Euro 19.200,00.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Wind Farm Rocchetta s.p.a., sulla base di quattro motivi.

L’Agenzia non si costituiva.

La contribuente ha depositato memorie difensive con cui ha chiesto il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFEU.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonché della L. n. 241 del 1990, art. 3, e degli artt. 3,23,53 e 97 Cost, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5); per avere la Regionale erroneamente ritenuto l’adeguatezza motivazionale degli avvisi impugnati, deducendo erroneamente che la valorizzazione del capitale fondiario era stato desunto da parchi similari ubicati nella medesima zona, i cui valori erano stati tratti dai bilanci depositati presso il registro delle Imprese; assumendo la ricorrente che, al contrario, detta affermazione non corrispondeva al contenuto degli avvisi, nei quali l’Ufficio non aveva palesato i dati concernenti i valori del capitale fondiario di altri parchi eolici, presuntivamente ritenuti analoghi né ha mai fatto riferimento ai valori desunti dai bilanci depositati dalle imprese.

Deduce, dunque, che i giudici regionali avrebbero omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio ovvero la circostanza che negli avvisi non fossero indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento dell’azione accertatrice.

3.La seconda censura prospetta violazione dell’art. 24 Cost., ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere i giudici di secondo grado affermato che la motivazione degli atti impugnati aveva consentito alla contribuente di censurare nel merito gli avvisi, citando a fondamento della critica la sentenza della Corte n. 24024/2015, secondo la quale la motivazione deve essere valutata ex ante senza valutare la sufficienza delle difese svolte dal contribuente.

4. Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, della Dir. n. 2001/77/CE, e degli artt. 3, 23,53 Cost., e dell’art. 97 Cost., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR escluso che l’impianto eolico fosse accatastabile nella categoria E, anziché in quella D/1, e che gli stessi avessero un carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità.

5. Con il quarto mezzo, si prospetta la violazione del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, nonché del D.P.R. n. 1142 del 1042, artt. 28 e 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3); per avere i giudici territoriali erroneamente ritenuto che il valore fondiario attribuito all’aerogeneratore ammontasse a 600,00 Euro MW, mentre in realtà gli avvisi recavano il valore di 480.000,00 per il capitale fondiario, nonché per aver ritenuto la correttezza del criterio di stima adottato dall’ufficio il quale aveva assimilato gli impianti ai fabbricati, invocando all’uopo il criterio che questa Corte avrebbe affermato con la decisione n. 8592/2013.

Sostiene al riguardo che l’Agenzia avrebbe dovuto tener conto del deprezzamento dovuto alla vetustà degli impianti determinando il valore catastale sulla base della media aritmetica dei valori riferiti agli anni futuri stimati considerando l’effetto della vetustà.

6. Le prime due censure sono inammissibili, atteso che, quanto al primo motivo, non risulta dedotto il vizio di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo), bensì il travisamento dei criteri adottati dall’Agenzia per stimare gli impianti. A tal proposito, la denuncia di un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, ma di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (v. Sentenza n. 2529 del 09/02/2016; Cass. n. 14610 del 26/05/2021; n. 20113 del 2020).

La censura, unitamente alla seconda, non supera il vaglio di ammissibilità anche sotto il profilo della specificità dei motivi ex art. 366 c.p.c..

E’ stato chiarito che nell’ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15234), è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito ovvero di indicare dove essi siano stati prodotti, essendo al giudice di legittimità istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalle parti; ciò al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass. 13 febbraio 2014, n. 3289; Cass. n. Ordinanza n. 16147 del 28/06/2017, Sez. 5 -, Ordinanza n. 28570 del 06/11/ 2019). L’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), previsto a pena d’inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un’elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tal fine neppure sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte, in detta ipotesi mancante (Cass. 23542/2017).

Il ricorrente, quindi, deve rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, l’onere di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass. 2015 n. 23575; in tal senso cfr. la stessa Cass. n. 22726/11; cfr. pure, tra le molte, Cass. sez. V 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. civ. sez. V 22 ottobre 2010, n. 21686; Cass. civ. sez. V 12 gennaio 2010, n. 303).

7. Priva di pregio è la terza censura.

L’orientamento di questa Corte, dal quale non vi è ragione per discostarsi, è consolidato (Sez. 5, Sentenza n. 4028 del 14/03/2012; conf. Sez. 5, Sentenza n. 24815 del 21/11/2014; Cass. n. 4217/2019; Cass. n. 14042/2020;) nel senso che i parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastabili nella categoria “D/1-Opificio” e gli impianti (cabina elettrica e aerogeneratori) debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita. Ai soli fini del riparto di giurisdizione, Sez. U, Ordinanza n. 18165 del 24/07/2017 hanno statuito che, in tema di energia, la realizzazione di un parco eolico, che attiene alla produzione di energia elettrica ed al suo trasporto nella rete nazionale, costituisce un intervento di interesse pubblico, sicché ricadono nella giurisdizione esclusiva amministrativa gli atti del gestore di tale servizio funzionali alla sua costituzione ed alla determinazione delle sue modalità di esercizio e, conseguentemente, le domande del proprietario confinante, aventi ad oggetto la collocazione delle pale eoliche e le immissioni da esse provocate. In base alla circolare emessa dall’agenzia del Territorio 22 novembre 2007, n. 14, non è revocabile in dubbio che un impianto eolico sia sottoposto all’obbligo della dichiarazione catastale, in quanto trova piena applicazione il D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2 – Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale. In particolare, tale decreto, nel delineare i criteri utili per l’individuazione delle unità immobiliari urbane, all’art. 2, comma 3, ha evidenziato come siano da considerare tali “… anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale”. Orbene, la categoria catastale, in base alle disposizioni di settore, va individuata tenendo in considerazione la destinazione d’uso e la compatibilità con le caratteristiche intrinseche dell’immobile di cui si discute. L’impianto eolico è indubbiamente un opificio, in quanto è destinato alla produzione di energia, e come tale, allo stesso deve essere attribuita la categoria D/1 – Opifici. Irrilevanti, sotto il profilo catastale, appaiono le considerazioni sulla finalità dei manufatti in esame e sulla circostanza che lo Stato, le Regioni e perfino l’Unione Europea ne incentivino la costruzione.

Nelle circolari 16 maggio 2006, n. 4, e 13 aprile 2007, n. 4, cui si rimanda, è ampiamente documentata l’autonomia dell’ordinamento catastale, rispetto a quelli di altri settori. Pare opportuno, sotto tale profilo, richiamare, a mero titolo esemplificativo, la sentenza di questa Corte n. 11369 del 22 luglio 2003, in tema di classamento di beni immobili sottoposti al vincolo storico-culturale, nella quale è ribadita l’indipendenza del classamento da ogni vincolo amministrativo o legislativo non dettante disposizioni in materia di catasto.

Del resto, già in passato è stato chiarito (Sez. 5, Sentenza n. 12741 del 23/05/2018) che, in tema di classamento di immobili, un impianto (nella specie si trattava di una discarica pubblica oggetto di sfruttamento economico per la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas) connotato da autonomia funzionale e reddituale costituisce un’unità immobiliare urbana soggetta ad accatastamento e rientra nella categoria D/7 – non in quella residuale E, concernente gli immobili a particolare destinazione pubblica -, in quanto svolge attività industriale secondo parametri economico-imprenditoriali, senza che assuma rilevanza l’eventuale destinazione dell’immobile anche ad attività di pubblico 8 interesse. Applicando lo stesso criterio, si è affermato (Sez. 5, Ordinanza n. 5070 del 21/02/2019) che gli impianti di risalita al servizio di piste sciistiche, come le sciovie, le funivie e le seggiovie, possono essere classificati come “mezzi pubblici di trasporto”, con il conseguente accatastamento nella categoria catastale E, ove, pur soddisfacendo un interesse commerciale, siano destinati prevalentemente, sul piano funzionale, alle esigenze di mobilità generale della collettività. Ugualmente, è stato escluso che gli immobili costituenti un terminal portuale adibito al deposito e alla movimentazione di merce, oggetto di concessione demaniale marittima, fossero compresi in categoria E/1 e fossero perciò soggetti all’esenzione ICI di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b (Sez. 5, Sentenza n. 23067 del 17/09/2019). E’, peraltro, errato identificare il concetto di “finalità istituzionali”, che sono proprie dell’ente locale e che costituiscono la ragion d’essere dello stesso, con quello di “servizio pubblico”, che può essere svolto anche per tramite di altri soggetti di natura privata, quali le aziende municipalizzate o altri enti o società che (come nel caso di specie) forniscono energia elettrica. Dette forniture, sia pure costituenti servizi per il pubblico, non possono essere ricomprese tra i compiti istituzionali che hanno una propria differenziata connotazione e le imprese che le assicurano, quali esercenti attività commerciali, non hanno ragione di godere esenzioni classificazioni differenziate.

D’altra parte, come chiarito da Sez. 5, Sentenza n. 2621 del 11/02/2015, nel quadro normativo delineato dalla Dir. Comunitaria 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE, attuata con D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, ed abrogata dalla Dir. Comunitaria 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE, a sua volta attuata con D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, il quale prevede un regime di sostegno per lo sviluppo di energia elettrica da fonti rinnovabili, non emerge alcuna specificità dell’accatastamento degli impianti.

Il quadro normativo, e giurisprudenziale, è mutato per effetto della L. 208 n. 2015, art. 1, comma 21 (L. di stabilità 2016), secondo il quale “A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”, normativa non applicabile ratione temporis alla presente fattispecie.

In ogni caso, va evidenziato che alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244 (secondo cui “Nelle more dell’attuazione delle disposizioni 1 O relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui alla L. 11 marzo 2014, n. 23, art. 2, ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell’Agenzia del territorio 30 novembre 2012, n. 6, concernente la “Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnicoestimativi””), in assenza di una inequivoca disposizione che le attribuisca portata meramente interpretativa, può riconoscersi non un’efficacia retroattiva (avuto riguardo ad accertamenti compiuti, come quello in esame – che risale al 2014 -, in epoca anteriore), ma, a tutto concedere, una valenza di mero parametro di riferimento.

In quest’ottica, alla fattispecie in oggetto (riferentesi all’annualità 2014) è applicabile il principio (Sez. 5, Sentenza n. 4028 del 14/03/2012; conf. Sez. 5, Sentenza n. 24815 del 21/11/2014) secondo cui i parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastabili nella categoria “D/1-Opificio” e gli impianti debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura. E quello in base al quale, in tema di attribuzione della rendita catastale ad una centrale elettrica eolica (assegnata, nella specie, alla categoria D/1), il D.Lgs. 3 marzo 2001, n. 28, attuativo della Dir. Comunitaria n. 2009/28/CE, pur delineando un quadro normativo di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non prevede regole specifiche per l’accatastamento degli impianti, né esenzioni o riduzioni in materia di ICI, senza che l’assenza di una simile previsione possa ritenersi in contrasto con i principi comunitari, in quanto la determinazione della rendita catastale non costituisce un’imposta, né un presupposto d’imposta (v. Sez. 6 5, Sentenza n. 3354 del 19/02/2015). Da ciò consegue che anche l’impianto eolico complessivamente inteso era soggetto all’accatastamento in categoria D/1, ivi compresi gli aerogeneratori e le cabine elettriche.

8. Inammissibile ed in parte infondato risulta il quarto mezzo.

La censura concerne ancora una volta un dedotto travisamento nella interpretazione degli avvisi opposti che, ad avviso della ricorrente, già riportavano il valore fondiario di Euro 480,00 (e non quello di 600,00) MW.

Si richiama al riguardo quanto esplicato in merito ai profili di inammissibilità relativi alla prima censura.

Quanto all’omessa valutazione dell’obsolescenza, il vizio risulta smentito dalla medesima motivazione della CTR, laddove i giudici hanno ridimensionato il valore accertato per uno degli impianti riconducendolo al biennio 1988-1989 e tenuto conto dell’epoca di completamento dell’impianto (e dunque della vetustà dello stesso).

Destituito di fondamento è altresì la prospettata affermazione da parte di questa Corte della legittimità del criterio del valore medio costante cui applicare l’aliquota per il periodo di durata del bene, atteso che la decisione citata dalla ricorrente (Cass. n. 8952/2013) non ha deciso il merito della questione, giacché la censura concerneva l’adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, ritenuta congruamente argomentata da questa Corte che, a tal fine, richiamava le ragioni di diritto poste a fondamento del decisum.

9. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento.

In assenza di costituzione dell’Agenzia, non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

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