Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3878 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3878 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 20609-2012 proposto da:
NOTAR’ ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell’avvocato IANNOTTA
LUCIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
BATTISTA ANGELO RAFFAELE;
– intimato avverso la sentenza n. 237/2012 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 10.1.2012, depositata il 28/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;

Data pubblicazione: 19/02/2014

udito per il ricorrente l’Avvocato Lucio Iannotta che ha chiesto la
rirnessione del ricorso in pubblica udienza.

Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“l. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il
gravame proposto da Alfredo Notari nei confronti di Angelo Raffaele Battista,
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 13 febbraio 2007, reputando
corretta la decisione del primo giudice di rigetto della domanda risarcitoria
proposta dall’odierno ricorrente, all’epoca presidente della sezione lavoro del
Tribunale di Salerno, per l’asserita diffamazione commessa ai suoi danni dal
Battista, all’epoca vice questore aggiunto della Polizia di Stato e dirigente
dell’Ufficio DIGOS della Questura di Salerno, con una nota informativa del 15
maggio 2002, che quest’ultimo aveva indirizzato al Procuratore della
Repubblica di Napoli.
Il ricorso è proposto con due motivi. L’intimato non si difende.
2. Col primo motivo è dedotta omessa e, per altro verso, insufficiente; e, per
altro verso, contraddittoria motivazione su fatti controversi decisivi per il
giudizio (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), nonché violazione dell’art. 11, co. 1°,
cod. proc. pen. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.).
Il ricorrente sostiene che le motivazioni addotte dalla Corte d’Appello per
escludere l’illiceità del comportamento del dott. Battista (a) la nota non faceva
alcun riferimento alla persona del dott. Notari; b) è irrilevante la circostanza che
a carico di quest’ultimo erano state avviate indagini precedenti per fatti
analoghi; c) il riferimento implicito al dott. Notari non si potrebbe fare
discendere dalla trasmissione dell’informativa al P.M. di Napoli anziché di
Salerno, come sarebbe stato naturale, dato che quella Procura si stava già
occupando di indagini su avvocati del foro di Salerno) sarebbero illegittime ed
esposte illogicamente nell’ordine inverso in cui avrebbero dovuto essere
formulate, attesa la priorità della questione di competenza della Procura della
Repubblica di Napoli. Motivando come sopra, la Corte avrebbe omesso ogni
motivazione sul fatto decisivo che la denuncia riguardava un avvocato del foro
di Salerno, non coinvolto nel precedente filone d’indagine, e che la circostanza
per la quale era stata presentata a Napoli non avrebbe potuto che presupporre il
coinvolgimento di un altro indagato, che avrebbe fatto spostare la competenza,
come già accaduto nel precedente filone d’indagine. Negando tale circostanza,
la Corte d’Appello sarebbe incorsa anche nel vizio di violazione dell’art. 11
cod. proc. pen., nonché di motivazione contraddittoria e travisante. Il ricorrente
aggiunge che, invece, da siffatta circostanza si sarebbe dovuto desumere che la
denuncia riguardava lui personalmente, anche perché contenente la
comparazione tra le indagini già avviate, nelle quali era stato coinvolto il dott.
Notari, e quelle da avviare, sicché il riferimento fatto dalla Corte al tenore
letterale della denuncia si configurerebbe come omessa od insufficiente
motivazione. Ancora, la motivazione sarebbe insufficiente perché non avrebbe
tenuto conto del fatto che effettivamente erano state avviate delle indagini a
carico del dott. Notari, cui era seguito un processo penale ai suoi danni, con

Ric. 2012 n. 20609 sez. M3 – ud. 15-01-2014
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Ric. 2012 n. 20609 sez. M3 – ud. 15-01-2014
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assoluzione del 2006 e sentenza passata in giudicato del 2007, di cui nulla era
detto in sentenza.
2.1.- Col secondo motivo è dedotta omessa e per altro verso insufficiente e per
altro verso contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il
giudizio, con riguardo alla parte della sentenza che si occupa degli articoli di
stampa, ed in particolare di quello apparso su “Il Mattino” del 10 febbraio 2004,
riguardo al quale la Corte d’Appello, nell’escludere che vi fossero riportate
dichiarazioni rese dal dott. Battista od a questi riferibili, non avrebbe
considerato che le notizie avrebbero riguardato comunque <>. Pertanto, la sentenza della Corte d’Appello, nella
parte in cui nega rilievo a tale circostanza, sarebbe incorsa <>. Si aggiunge in memoria
che l’omesso esame di tale motivo, da esaminarsi in via prioritaria,
vizierebbe la relazione, laddove il suo esame consentirebbe di
apprezzare la fondatezza anche delle altre doglianze.
Il Collegio rileva che, a seguito dell’esame del motivo, già la relazione

dalla Corte d’Appello di Napoli non fosse affatto omessa, proprio
perché quest’ultima ha espressamente preso in considerazione la
circostanza che la denuncia fosse stata presentata alla Procura della
Repubblica di Napoli.
Inoltre, ha espressamente escluso che a questa circostanza potesse
essere dato il significato preteso dall’appellante, oggi ricorrente, di
denuncia rivolta < nei confronti del Presidente
Notati, alla cui persona la nota non conteneva <>, per come si legge alla pag. 4 della
sentenza. La motivazione resa per escludere il significato voluto
dall’odierno ricorrente è esplicitata in termini tali da rendere palese
l’apprezzamento del giudice di merito e ne dimostra la consequenzialità
e la coerenza logica (<>).
La motivazione, oltre ad essere, in sé, completa e congrua, non può
essere censurata, come sembra presupporre parte ricorrente, soltanto
perché la circostanza denunciata dall’appellante non sarebbe stata
esaminata in via prioritaria. Ed invero, l’argomento utilizzato dalla
Ric. 2012 n. 20609 sez. M3 – ud. 15-01-2014
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ha evidenziato come la motivazione resa sulla circostanza di cui sopra

Corte di Appello per smentire l’assunto dell’appellante (pendenza di
indagini già avviate dalla Procura di Napoli ed ancora in corso al
momento dell’invio dell’informativa in contestazione; argomento, non
confutato in punto di fatto) ha rilevanza autonoma, tale da escludere
che il risultato interpretativo raggiunto dalla Corte di merito sarebbe

preliminarmente. Siffatto risultato interpretativo, proprio perché
raggiunto all’esito di un ragionamento esplicitato e corretto in punto di
fatto e di logica, non è censurabile in cassazione, alla stregua dei
precedenti giurisprudenziali richiamati nella relazione (cui adde, tra le
tante, Cass. n. 15805/05, n. 23079/05, n. 5274/07, n. 9243/07).
Il ricorso va perciò rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché l’intimato non si è
difeso.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il giorno 15 gennaio 2014, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

stato differente se l’assunto dell’appellante fosse stato esaminato

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