Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3878 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 16/02/2021), n.3878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21947-2019 proposto da:

P.S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 61, presso lo studio dell’avvocato ANNA MATTIOLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati JOHANNA HERBST, JULIA MATHA’;

ricorrente –

contro

A.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13,

presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CHRISTINE MAYR, THOMAS PICHLER;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 4/2019 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO

SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 21/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, con decreto pubblicato il 21-3-2019 e notificato il 15-5-2019, ha rigettato il reclamo proposto da P.S.F. avverso il decreto del Tribunale di Bolzano n. 4172/2018, che è stato integralmente confermato e con il quale era stata respinta la domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta dal P. nei confronti dell’ex coniuge A.D. in riferimento alle spese straordinarie da sostenere per le figlie, poste a carico del reclamante nella percentuale del 70%.

2. Avverso il suddetto decreto P.S.F. propone ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. affidato a due motivi, a cui resiste con controricorso A.D..

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 132 c.p.c. per motivazione omessa o apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale non è entrata nel merito delle specifiche contestazioni sollevate con il reclamo in ordine alla mancata decurtazione dal reddito complessivo del ricorrente degli oneri deducibili e dell’imposta netta, in contrasto con le previsioni del Protocollo del Tribunale di Bolzano del 6-9-2018, e la motivazione del decreto impugnato non consente di comprendere le ragioni della decisione.

3.1. Con il secondo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 316 bis c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. e nel ribadire la necessità di adottare come parametro il reddito netto, previo scomputo delle detrazioni come previsto dal Protocollo del Tribunale di Bolzano del 6-9-2018, deduce il ricorrente che la Corte d’appello ha posto a confronto due quantità disomogenee, violando il principio di contribuzione al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze dei genitori di cui all’art. 316 bis c.c..

4. In via preliminare, ribadito che, secondo il costante orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, l’art. 366 c.p.c., comma 2, consente le notificazioni in via alternativa – con l’uso della disgiuntiva “ovvero” – indifferentemente sia presso il domicilio eletto, sia a mezzo di posta elettronica (Cass. n. 5457/2014; Cass. n. 20625/2017; Cass. n. 12876/2018), occorre precisare che la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza camerale e della proposta del relatore è stata effettuata ritualmente in via telematica, entro il termine di legge, all’indirizzo pec del domiciliatario, oltre che ad uno dei due difensori di fiducia della parte ricorrente, ed è pertanto idonea a dare per assolti gli obblighi di cui all’art. 380-bis c.p.c..

Sempre in via preliminare, va dato atto che il ricorrente ha prodotto, in allegato al ricorso, copia del decreto di secondo grado in lingua tedesca e che, trovando applicazione nel caso di specie, ratione temporis e per il principio tempus regit actum, le modifiche in proposito introdotte dal D.Lgs. n. 283 del 2001, art. 13 non è causa di improcedibilità del ricorso la mancata produzione del provvedimento impugnato tradotto in lingua italiana (cfr. Cass. n. 7053/2004). Il suddetto provvedimento tradotto in lingua italiana, come da documento di data 16-9-2020 sottoscritto dal funzionario linguistico della Corte d’appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano -, è stato trasmesso in data 17-9-2020 dall’Ufficio Traduzioni della Corte d’appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano, su richiesta della Cancelleria di questa Corte.

5. I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte infondate e in parte inammissibili.

5.1. L’unica questione oggetto di impugnazione riguarda il contributo alle spese straordinarie per le figlie a carico del padre, concordato con il divorzio consensuale nella percentuale del 100% e ridotto al 70% dal Tribunale in ragione delle perdite finanziarie subite dall’attuale ricorrente, il quale impugnava la decisione del Tribunale chiedendo la suddivisione delle suddette spese al 50% tra gli ex coniugi.

5.2. E’ infondata la doglianza di nullità del provvedimento impugnato per motivazione apparente oppure omessa.

Secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018) il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia.

Nel caso di specie la Corte territoriale, con un percorso argomentativo che integra il “minimo costituzionale”, ha effettuato la comparazione tra le attività di lavoro degli ex coniugi (il P. architetto libero professionista e la A. estetista) ed ha affermato che il P. “guadagna di più della controparte”, e ciò risulta dalle stesse deduzioni del ricorrente, il quale assume che la differenza reddituale reale, cioè computate le detrazioni, tra le parti è di Euro 6.571 (pag. n. 9 ricorso). Soprattutto, poi, la Corte d’appello ha motivato le ragioni del proprio convincimento in base ad ulteriori valutazioni di merito, ossia considerando, nella ponderazione delle condizioni economiche, che la A. sostiene l’esborso del pagamento mensile del canone di locazione di Euro 800, ha l’affidamento esclusivo delle due figlie che vivono con lei e deve adattare il suo lavoro alle esigenze delle figlie perchè il rapporto con il padre è conflittuale.

Stanti i suddetti limiti del sindacato di questa Corte sulla motivazione, è, dunque, priva di fondamento la censura sul vizio motivazionale, risultando chiaramente e compiutamente espresso il ragionamento seguito dai giudici di merito.

5.3. Sono inammissibili le doglianze formulate sub specie del vizio di violazione di legge (artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 316 bis c.c.) sia perchè, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. n. 34476/2019), sia perchè denunciano la violazione dell’art. 116 c.p.c., che ricorre solo quando il giudice di merito disattenda il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (tra le tante Cass. n. 18092/2020), il che non è nel caso di specie, lamentando il ricorrente, in buona sostanza, l’erronea valutazione del materiale probatorio.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro4.100, di cui Euro100 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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