Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3878 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3878 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei
Portoghesi, 12, è domiciliato
– ricorrente contro
Lepore Anna

intimata –

avverso
la sentenza n. 1208/2015 della Corte d’Appello di Milano depositata il
17 febbraio 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’Il gennaio 2018 dal Consigliere Ileana Fedele.
Rilevato che:

Data pubblicazione: 16/02/2018

la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione
emessa dal giudice di primo grado, ha dichiarato la cessazione della
materia del contendere in ordine alla statuizione relativa alla
accertata illegittimità del termine, ed ha confermato il capo della
sentenza relativa al riconoscimento della progressione stipendiale in

contro tale decisione il Ministero propone ricorso articolato in tre
motivi;
l’intimata non ha svolto attività difensiva;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Ritenuto che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
la sentenza impugnata ha dichiarato la cessazione della materia del
contendere in ordine all’illegittimità dell’apposizione del termine ai
contratti sottoscritti dalle parti in virtù della dichiarazione resa in
udienza dal procuratore della lavoratrice circa la carenza di interesse
alla relativa statuizione, insistendo unicamente per la conferma del
riconoscimento della progressione stipendiale fondata sul principio di
non discriminazione, di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001;
con il primo motivo il Ministero censura, in relazione all’art. 360, n. 3
cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione della direttiva
1999/70/CE del 28 giugno 1999 e della clausola 5 dell’accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato alla stessa allegato, dell’art. 4 della
legge 3 maggio 1999, n. 124 del 1999 e dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del
2001 nonché dell’art. 2697 cod. civ., assumendo la piena
compatibilità della disciplina speciale sul reclutamento del personale
scolastico con la normativa europea;
con il secondo motivo di ricorso il Ministero censura, in relazione
all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1223, 1226,

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virtù dell’anzianità di servizio complessivamente maturata;

2043, 2056 e 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale violato i
principi generali in materia di prova e quantificazione del danno;
con il terzo motivo di ricorso il Ministero censura la violazione e falsa
applicazione della direttiva 99/70/CE e dell’accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato ivi allegato, degli artt. 485, 489 e 526 del d.lgs.

n. 368, dell’art. 9, comma 18, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv.
con modif. dall’art. 1, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 106,
dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, degli artt. 36 e 45 del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, degli artt. 77, 79 e 106 del c.c.n.l.
comparto scuola del 29 novembre 2007, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sul rilievo che i rapporti di lavoro a
tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una
normativa speciale di settore, sicché agli stessi non si applica la
disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001 e sussistono
dunque “ragioni oggettive” idonee a giustificare il diverso trattamento
economico, considerato che il ricorso ai contratti a termine per il
reclutamento del personale scolastico risponde ad esigenze obiettive
di gestione del rapporto di lavoro;
i primi due motivi, relativi all’illegittima apposizione del termine ai
contratti stipulati dalle parti ed al relativo risarcimento del danno,
sono inammissibili, considerato che la sentenza impugnata ha
riformato sul punto la decisione di primo grado dichiarando la
cessazione della materia del contendere;
è invece infondato il terzo motivo di ricorso, come già affermato da
questa Corte (Cass. 07/11/2016, n. 22558; Cass. 23/11/2016, n.
23868; Cass. 29/12/2016, n. 27387; Cass. 05/01/2017, n. 165, alle
cui motivazioni ci si riporta integralmente ai sensi dell’art. 118 disp.
att. cod. proc. civ., in quanto del tutto condivise): «La clausola 4
dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla
direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la

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16 aprile 1994, n. 297, degli artt. 6 e 10 del d.lgs. 6 settembre 2001,

anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola
assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della
medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo
indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno,
conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL

caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato»;
pertanto, la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto
affermato da questa Corte, né il motivo di ricorso prospetta
argomenti che possano indurre a disattendere l’orientamento ormai
consolidato sul punto;
in difetto di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a
provvedere sulle spese del giudizio di legittimità;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato
l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che
gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass.
29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’Il gennaio 2018
Il Presidente

che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni

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