Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3877 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3877 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 20343-2012 proposto da:
CAMPANALE TIZIANA, MARTANO LUCA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DI MONTE DEL GALLO 4, presso lo
studio dell’avvocato TASSINI PAOLO, che li rappresenta e difende,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
FONDIARIA – SAI SPA per fusione per incorporazione della SpA La
Fondiaria Assicurazioni nella SpA SAI Assicurazioni in persona del
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato
TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende,
giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/02/2014

nonché contro
GUADAGNO IDA quale erede di Sergio Cerquetti;

– intimati avverso la sentenza n. 1728/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Paolo Tassini che si riporta agli scritti;
udito per la controricorrente l’Avvocato Roberto Picardi (per delega
avv. Tommaso Spinelli Giordano) che insiste per l’inammissibilità del
ricorso.

Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato
improcedibile l’appello, proposto da Tiziana Campanale e Luca Martano —in
causa relativa a responsabilità civile auto, regolata dalle norme del rito del
lavoro- ed ha compensato tra le parti le spese del grado. Per la cassazione di tale
pronunzia Campanale e Martano hanno proposto ricorso affidato a due motivi,
dei quali il secondo espressamente subordinato al mancato accoglimento del
primo. Fondiaria SAI resiste con controricorso.

Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 153, 154,
156 e 435 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
I ricorrenti criticano l’interpretazione data dal giudice a quo al precedente a
S.U. n. 20604/2008 e ne sostengono la non pertinenza rispetto al caso di specie
perché relativo ad ipotesi di omessa notificazione del ricorso e del pedissequo
decreto di fissazione di udienza, laddove il ricorso in appello di che trattasi è
stato notificato unitamente al decreto, nel rispetto del termine di cui al terzo
comma dello stesso art. 435 cod. proc. civ.. Concludono pertanto nel senso
dell’erroneità della pronuncia di improcedibilità, chiedendo la cassazione della
sentenza.
2.- Il motivo è fondato e va accolto.
Infatti, risulta quanto segue:
Ric. 2012 n. 20343 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-2-

ROMA del 28.3.2012, depositata il 03/04/2012;

-il decreto presidenziale che fissava l’udienza di discussione è stato comunicato
agli appellanti il 30 aprile 2010;
-il ricorso, con pedissequo decreto, è stato passato per la notificazione il 20
maggio 2010;

Dato atto di quanto sopra, essendo stata effettuata la notificazione del ricorso
(con pedissequo decreto di fissazione dell’udienza) oltre il termine di dieci
giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale, la Corte di appello ha
dichiarato l’improcedibilità del gravame, richiamando il precedente di Cass.
S.U. n. 20604/08.
2.1.- La Corte costituzionale, con ordinanza n. 60 del 2010, ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 435
c.p.c., comma 2, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost..

Come rilevato, oltre che nella pronuncia del giudice delle leggi, anche in
numerosi precedenti di questa Corte, l’interpretazione seguita dalla Corte
d’Appello di Roma non tiene presente che nella fattispecie esaminata dalle S.U.
nella sentenza n. 20604/08 l’improcedibilità era stata affermata non già per la
sola violazione dell’art. 435, comma 2, ma per la inosservanza dell’art. 435,
comma 3, per non essere mai intervenuta la notifica ivi prevista. Nella
fattispecie in esame, invece, malgrado l’inosservanza del termine di cui all’art.
435, comma 2, la notifica del ricorso e del decreto è intervenuta nel rispetto del
termine di cui al successivo comma 3, con la conseguente possibilità dello
svolgimento dell’udienza di discussione e della realizzazione del diritto di
difesa dell’appellato.
Pertanto, del tutto erroneamente la Corte d’Appello ha fatto applicazione della
regula iuris enunciata da questa Corte con la sentenza n. 20604 del 2008, che è
stata resa con riferimento a una fattispecie diversa dalla presente; deve trovare
applicazione, nella specie, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo
cui, in particolare, nel rito del lavoro il termine di dieci giorni entro il quale
l’appellante, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comma 2, deve notificare all’appellato il
ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza di discussione non ha carattere
perentorio; la sua inosservanza non produce quindi alcuna conseguenza
pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine
pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che sia
rispettato, il termine che ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c. (commi 3 e 4)
deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione.
Tale principio affermato già da giurisprudenza risalente (cfr. Cass. n. 5997/94 e
n. 8711/93, tra le altre), è stato ribadito di recente, specificamente dopo le citate
pronunce di questa Corte a Sezioni Unite e della Corte Costituzionale, da Cass.
ord. n. 21358/10 e n. 8411/11, nonché da Cass. n. 26489/10 e numerose altre
successive.
Ric. 2012 n. 20343 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-3-

– l’udienza era fissata per il 13 ottobre 2010.

In conclusione, accolto per manifesta fondatezza – in applicazione del principio
da ultimo riferito- il primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere
cassata con rimessione della causa alla stessa Corte di appello di Roma, in
diversa composizione.
Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, espressamente subordinato come
sopra.”.

difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno
depositato memorie.
Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Quanto alle considerazioni svolte nella memoria della parte resistente,
si osserva che esse risultano confutate già dai principi e dalla
giurisprudenza richiamati nella relazione, di cui la memoria non tiene
affatto conto.
Quanto, invece, alla richiesta di decisione nel merito avanzata con la
memoria dei ricorrenti, va rilevato come, avuto riguardo alle questioni
squisitamente di fatto poste dal ricorso in appello ed essendo stato
questo dichiarato improcedibile in via pregiudiziale, non si possa
prescindere dal nuovo giudizio di secondo grado, non potendo la
Corte di legittimità sostituirsi al giudice di merito nell’apprezzamento
dei fatti.
Il ricorso va perciò accolto, con le statuizioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di

Ric. 2012 n. 20343 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-4-

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai

Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio
cassazione.

di
Così deciso in Roma, il giorno 15 gennaio 2014, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di

t

cassazione.

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