Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3877 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. un., 18/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4719/2008 proposto da:

EQUITALIA POLIS S.P.A. (già GEST LINE S.P.A.) ((OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato

VITALONE WILFREDO, rappresentata e difesa dagli avvocati CALISI

Giovanni, GAVINO ERSILIO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Q.E. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato LENER

LEONARDO, rappresentato e difeso da sè medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 469/2007 del GIUDICE DI PACE di RAPALLO,

depositata il 06/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Rapallo, in accoglimento dell’opposizione proposta da Q.E. avverso quattro intimazioni di pagamento rivoltegli dalla s.p.a. Gest Line per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative, ha annullato gli atti impugnati, in quanto emessi in base a cartelle esattoriali per ognuna delle quali ha ritenuto sussistenti specifiche ragioni di illegittimità.

Contro tale sentenza la s.p.a. Equitalia Polis (già s.p.a. Gest Line) ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi.

Q.E. si è costituito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primi due motivi di ricorso debbono essere dichiarati inammissibili, poichè non si concludono con la formulazione di un quesito di diritto, nè contengono la chiara indicazione di un fatto controverso in relazione al quale la motivazione della sentenza impugnata si assuma viziata. Peraltro, il contenuto stesso dei motivi in esame risulta non chiaramente intellegibile, in quanto l’esposizione presenta interruzioni, lacune, incongruenze e ripetizioni, evidentemente dovute a errori nella redazione e impaginazione del testo mediante videoscrittura.

Da tali vizi è esente invece il terzo motivo di ricorso, con il quale la s.p.a. Equitalia Polis lamenta che il Giudice di pace, a proposito di due delle cartelle esattoriali in questione, ha erroneamente ritenuto tardive le relative notificazioni, in quanto effettuate dopo la scadenza del termine biennale stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, per la riscossione delle imposte sul reddito.

La doglianza è fondata.

Come esattamente osserva la ricorrente, sulla scorta della costante giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass. 20 febbraio 2008 n. 4375), l’esazione delle sanzioni pecuniarie irrogate, come nella specie, per la violazione di norme sulla circolazione stradale, non è soggetta all’osservanza di alcun termine, salvo quello di prescrizione, fissato in cinque anni dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28, richiamato dall’art. 209 C.d.S., che è l’unica norma in materia di limiti di tempo da rispettare per la riscossione.

Dichiarati pertanto inammissibili i primi due motivi di ricorso e accolto il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, che si designa nel Giudice di pace di Genova, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso;

accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Giudice di pace di Genova, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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