Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3877 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 16/02/2021), n.3877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13839-2019 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. ERMINI 68,

presso lo studio dell’avvocato GERALDINE FLORENCE PAGANO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1651/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 1651/2018 depositata il 24-10-2019 ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da C.I. avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 442/2017 pubblicata il 712-2017. Con la citata sentenza il Tribunale pronunciava la separazione personale tra i coniugi C.I. e G.R. con addebito alla ex moglie, affidava i due figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, disponeva il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti e determinava in Euro 500 complessivi (Euro 250 per ciascun figlio) l’assegno di mantenimento per i figli, ponendo a carico dei genitori le spese straordinarie nella misura del 50%. La Corte d’appello ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata notificata all’appellante a mezzo posta in data 21-12-2017 presso il domicilio eletto dell’avv. Gemma De Filippo e la notifica era stata ricevuta dal fratello del suddetto avvocato, qualificatosi persona al servizio del domiciliatario addetto alla ricezione delle notificazioni. La Corte territoriale ha ritenuto tardivamente proposto l’appello depositato il 21-3-2018, ossia oltre trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, rimarcando che non risultava in atti che mutamenti del domicilio, prima di quello risultante dall’atto di appello, fossero stati portati a conoscenza della controparte in una qualsiasi modalità rilevante ai fini di interesse, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte richiamata in sentenza (Cass. n. 807/2016; n. 18202/2017; n. 14455/2018; n. 16663/2018).

2. Avverso la sentenza d’appello C.I. propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, a cui resiste con controricorso G.R..

3. Con unico articolato motivo la ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 285,138,139,141,170 e 160 c.p.c.. Deduce che il mutamento del domicilio eletto era avvenuto nel corso del giudizio di primo grado (dal marzo 2016 da Sarno a Tivoli come da doc. 5 che allega al ricorso) e negli atti di giudizio di primo grado era stato indicato il nuovo indirizzo della procuratrice in Tivoli, in particolare nell’atto di nomina del consulente di parte, come da doc. n. 6 che allega al ricorso. Ad avviso della ricorrente, quindi, in atti indirizzati alla controparte era stato reso noto il mutamento di domicilio. Rileva che, anche nell’ipotesi in cui si fosse ritenuto che dagli atti non risultasse il nuovo indirizzo dello studio del difensore ove era eletto domicilio, la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare che, come da Cass. SU n. 14934/2012, ai fini della notifica rileva il domicilio reale del difensore e la parte istante aveva l’onere di verificare l’indirizzo del difensore sugli appositi registri, in particolare nell’albo avvocati. Deduce che la notifica, quand’anche ricevuta dal fratello dell’avv. De Filippo, non aveva raggiunto il suo scopo, perchè solo una consegna a mani proprie avrebbe potuto sanare la nullità. Rileva che la pronuncia di questa Corte n. 807/2016, citata nella sentenza impugnata, riguarda una fattispecie diversa, in cui vi era stato un mutamento dell’originario difensore, e rimarca che l’indirizzo a cui era stata notificata la sentenza di primo grado non corrispondeva, da oltre un anno antecedente la sentenza stessa, nè alla dimora nè allo studio del difensore, sicchè la suddetta notifica era nulla e pertanto l’appello era stato tempestivo.

4. Preliminarmente devono esaminarsi le eccezioni sollevate dal controricorrente.

4.1. Deve dichiararsi infondata la prima eccezione, avente ad oggetto la nullità della notifica del ricorso e della procura, per mancanza della firma digitale, e della relata di notifica mancante di firma digitale, in relazione al ricorso notificato quale copia informatica dell’atto originariamente formato su supporto analogico.

Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 3, e art. 6, comma 1, come modificata dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-quater introdotto dalla L. n. 228 del 2012, per la regolarità della notifica del ricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell’atto originariamente formato su supporto analogico, non è necessaria la sottoscrizione dell’atto con firma digitale, essendo sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all’originale, secondo le disposizioni vigenti “ratione temporis” (nella specie, D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 22, comma 2) (Cass. 26102/2016; Cass. 23951/2020). Inoltre, in tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la mancanza, nella relata, della firma digitale dell’avvocato notificante non è causa d’inesistenza dell’atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell’esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell’atto e, dunque, lo scopo legale della notifica (Cass. 6518/2017). Nella specie, in applicazione di principi suesposti, le nullità denunciate, tutte afferenti alla mancanza di firma digitale, non sussistono, per essere la notificazione chiaramente riconducibile al difensore menzionato nella relata, che ha sottoscritto con firma autografa la procura speciale allegata all’atto originale formato su supporto analogico.

4.2. Infondata è anche l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, non essendo valida la notifica della sentenza d’appello presso la Cancelleria, che deve, invece, farsi al domicilio digitale, a meno che la parte – come non accaduto nella specie – abbia eletto domicilio in cancelleria (Cass. n. 1982/20 e n. 14140/2019).

5. L’unico motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato, dovendosi ribadire il principio secondo cui, in tema di notificazione della sentenza impugnata, ove nel corso del giudizio si sia verificata una variazione del domicilio eletto, è necessario, affinchè tale variazione possa avere effetto ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione, che sia garantita alla controparte la legale conoscenza dell’atto, sicchè, ove la stessa non avvenga nel corso dell’udienza con relativa verbalizzazione, deve essere resa nota in un atto indirizzato alla controparte anche se non specificamente rivolto a comunicare il mutamento (Cass. 807/2016; Cass. 18202/2017). Va altresì ribadito il principio secondo cui la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass. 2771/2017; Cass. 1170/2004).

5.1. Nella specie, la Corte territoriale ha accertato che, nel corso del giudizio di primo grado, non risultavano effettuati mutamenti del domicilio del difensore, “nè che eventuali pregressi mutamenti siano stati portati a conoscenza della controparte con qualsiasi modalità rilevante ai fini di interesse”.

Nel ricorso, la ricorrente allega un “fatto processuale”, rappresentato dal mutamento del proprio indirizzo nel corso del giudizio di primo grado, già dal marzo 2016, citando l’allegato 5, intitolato genericamente “certificato di trasferimento”. La ricorrente non indica nè se tale certificato sia stato prodotto e con quale atto – nel giudizio di merito e non considerato (il che, peraltro, comporterebbe un vizio revocatorio, non censurabile con ricorso per cassazione), nè riproduce, neppure in sintesi, il contenuto di detto documento.

La ricorrente fa, inoltre, riferimento all’atto di nomina del c.t.p., ed a “comunicazioni ed atti” che sarebbero stati “indirizzati alla controparte e con essa scambiati”, dei quali, del pari, non indica se siano stati sottoposti alla valutazione al giudice di appello, nè ne indica, neppure in sintesi, il contenuto.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 4.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

 

 

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