Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3877 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3877 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei
Portoghesi, 12, è domiciliato
– ricorrente contro
Fars Maria

intimata –

avverso
la sentenza n. 20/2016 del Tribunale di Vasto, depositata il 29
gennaio 2016, e l’ordinanza della Corte d’Appello di L’Aquila,
depositata il 5 maggio 2016 e notificata in data 19 maggio 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’il. gennaio 2018 dal Consigliere Ileana Fedele.

Data pubblicazione: 16/02/2018

Rilevato che:
la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile ai sensi
dell’art. 348-bis cod. proc. civ. l’appello proposto dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza del
primo giudice che aveva riconosciuto a Maria Fars – assunta con una

stipendiale spettante ai dipendenti di ruolo in base all’anzianità di
servizio complessivamente maturata, con conseguente condanna
dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze
retributive;
contro la decisione di primo grado il Ministero propone ricorso ex art.
348-ter cod. proc. civ. affidato ad un unico motivo;
l’intimata non ha svolto attività difensiva;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Ritenuto che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
la sentenza impugnata si fonda sul principio di non discriminazione
sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato, allegato alla Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e
recepito nel nostro ordinamento con il d.lgs. 6 settembre 2001, n.
368 (in particolare: art. 6), richiamando i pertinenti precedenti della
Corte di giustizia dell’Unione europea ed escludendo la rilevanza della
specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la
diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo
determinato;
con l’unico articolato motivo il Ministero denuncia la violazione e falsa
applicazione della direttiva 99/70/CE e dell’accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato ivi allegato, degli artt. 485, 489 e 526 del d.lgs.
16 aprile 1994, n. 297, degli artt. 6 e 10 del d.lgs. 6 settembre 2001,

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successione di contratti a termine – il diritto alla progressione

n. 368, dell’art. 9, comma 18, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv.
con modif. dall’art. 1, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 106,
dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, degli artt. 36 e 45 del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, degli artt. 77, 79 e 106 del c.c.n.l.
comparto scuola del 29 novembre 2007, in relazione all’art. 360,

tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una
normativa speciale di settore, sicché agli stessi non si applica la
disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001 e sussistono
dunque “ragioni oggettive” idonee a giustificare il diverso trattamento
economico, considerato che il ricorso ai contratti a termine per il
reclutamento del personale scolastico risponde ad esigenze obiettive
di gestione del rapporto di lavoro;
il motivo non è fondato;
come già affermato da questa Corte (Cass. 07/11/2016, n. 22558;
Cass. 23/11/2016, n. 23868; Cass. 29/12/2016, n. 27387; Cass.
05/01/2017, n. 165, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente ai
sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in quanto del tutto
condivise), «La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo
determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione,
impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale
del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della
attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i
dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.
Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati
CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in
ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al
trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo
indeterminato»;
la sentenza impugnata è dunque conforme al principio di diritto
affermato da questa Corte, né il motivo di ricorso prospetta

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comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sul rilievo che i rapporti di lavoro a

argomenti che possano indurre a disattendere l’orientamento ormai
consolidato sul punto;
pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va
rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.;
in difetto di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a

non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato
l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che
gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass.
29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’Il gennaio 2018

provvedere sulle spese del giudizio;

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