Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3877 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/02/2017, (ud. 15/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHI Antonio – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20098-2013 proposto da:

R.L.A. (OMISSIS), in proprio e nella qualità di

erede di L.T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

TRASONE 8, presso lo studio dell’avvocato ERCOLE FORGIONE, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO ROMANO,

PIETRO ROMANO;

– ricorrente –

contro

FIDITALIA S.p.a. c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PUCCINI 10,

presso lo studio dell’avvocato MARIO FERRI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FRANCO ESTRANGEROS, EMILIO GIRINO,

giusta procura speciale rilasciata in data 7.11.2016;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 496/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA;

udito l’Avvocato PAOLO GAMBERALE, con delega dell’Avvocato ERCOLE

FORGIONE difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Nel 2009 R.L.A. convenne in giudizio Fiditalia s.p.a. perchè fosse accertato che la società – già finanziatrice dell’acquisto dell’autocarro tg. (OMISSIS) da parte di L.T.G., marito dell’attrice – aveva ritirato il veicolo nel mese di (OMISSIS) per mancato pagamento delle rate di mutuo, e che fosse ordinato al Conservatore del (OMISSIS) di procedere alla trascrizione dell’avvenuto passaggio di proprietà a Fiditalia spa a decorrere dalla suddetta data. L’attrice formulò anche domanda di condanna della Fiditalia al risarcimento dei danni provocati dall’omessa trascrizione del passaggio di proprietà, essendo stata raggiunta negli anni da numerose multe. La società convenuta chiese il rigetto della domanda.

1.1. – Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6306 del 2012, rigettò la domanda.

2. – La Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata il 30 gennaio 2013, ha confermato la decisione, sul rilievo che dalla documentazione in atti risultava che il sig. La Torre aveva ceduto il veicolo alla Real Car s.r.l., e che quest’ultima società, in data 27 febbraio 2003, aveva provveduto a versare 3 mila Euro a Fiditalia, finanziatrice dell’acquisto del veicolo.

3. – Per la cassazione della sentenza R.L.A. ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Fiditalia spa, che ha epositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato.

1.1. – Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., 2697 c.c., assumendosi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, l’appellante R. aveva dato prova dei fatti posti a fondamento della domanda, producendo la lettere in data 9 gennaio 2007 in cui Fiditalia spa dava atto che il veicolo era stato ritirato al sig. L.T. alla fine del 2002, e che essa non era in grado di rintracciare la documentazione relativa al passaggio di proprietà. Era dunque provato che il veicolo era tornato nella titolarità di Fiditalia.

2. – Con il secondo motivo è denunciato omesso e comunque erroneo esame di un fatto decisivo della controversia, relativo alla asserita cessione del veicolo da L.T. alla Real Car srl, che la Corte d’appello aveva desunto dalla dichiarazione testimoniale di un dipendente di Fiditalia, mentre era dimostrato documentalmente che il veicolo era stato ceduto a terzi dalla stessa Fiditalia, che aveva finanziato l’acquisto del veicolo.

3. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente l’evidente connessione, sono in parte infondate e in parte inammissibili.

3.1. – La Corte d’appello ha ritenuto che il documento sub 3 del fascicolo di primo grado dell’attrice dimostrasse “indirettamente ma chiaramente” che il veicolo in esame era stato ceduto dal sig. L.T. alla società Real Car, la quale a sua volta, in data 27 febbraio 2003, aveva rimesso a Fiditalia spa, finanziatrice dell’acquisto, l’importo di Euro 3 mila, e ciò era chiaro indizio dell’avvenuto acquisto del veicolo da parte della Real Car.

Nella ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di merito non si ravvisano errori di diritto con riguardo sia al riparto dell’onere probatorio – posto che incombeva sull’attrice la prova del fatto costitutivo, e cioè che il veicolo era stato ceduto dal coniuge a Fiditalia -, sia alla interpretazione di documenti, peraltro genericamente denunciata senza specificare i canoni ermeneutici in assunto violati e senza riportare il testo dei documenti richiamati (ex plurimis, Cass., sez. L, sentenza n. 25728 del 2013).

3.2. – Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Anche prima della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, – applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto la sentenza gravata è stata pubblicata dopo il giorno 11 settembre 2012 – la denuncia di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” non consentiva di invocare la rivalutazione delle prove, che implica un apprezzamento di fatto e costituisce attività istituzionalmente riservata al giudice di merito (ex plurimis, Cass., Sez. U, sent. n. 26825 del 2009), il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pure plausibili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

A seguito dell’intervento legislativo di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 8053 del 2014), si registra un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo sulla motivazione di fatto, che attiene ormai esclusivamente all’esistenza in sè della motivazione, sotto l’aspetto materiale e grafico e della comprensibilità della ratio decidendi (ex plurimis, Cass., sez. 6-3, sent. n. 12928 del 2014).

Nel caso di specie, la ricorrente lamenta l’erroneità della ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello, e quindi invoca un controllo sulla motivazione che è definitivamente precluso dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

4. – Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. Cavallari Dario.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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