Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38766 del 07/12/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2021, (ud. 16/09/2021, dep. 07/12/2021), n.38766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25038 del ruolo generale dell’anno 2015

proposto da:

B.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Brusciotti

per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo

difensore, elettivamente domiciliato in Roma, via Portuense, n. 104,

presso lo studio dell’Avv. Fabio Trinca;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale delle Marche, n. 94/3/2015, depositata in data 17 marzo

2015.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate, a seguito di processo verbale di constatazione, con il quale era stata accertata una maggiore irpef, irap e iva e contestate le conseguenti sanzioni, aveva richiesto il sequestro conservativo sui beni del contribuente; la Commissione tributaria provinciale di Pesaro aveva accolto il ricorso; il contribuente aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale delle Marche ha rigettato l’appello, avendo ritenuto che: per quanto concerneva il requisito del fumus boni iuris, lo stesso era esistente in quanto nelle more del giudizio erano stati rigettati i ricorsi relativi alla impugnazione degli avvisi di accertamento notificati al contribuente; per quanto concerneva il requisito del periculum in mora, cioè il pericolo della sottrazione dei beni posti a garanzia del credito, poteva essere dedotto dal comportamento pregresso tenuto dal contribuente, cioè dal fatto che questi aveva trasferito la propria residenza anagrafica nel Regno Unito ed era risultato evasore totale;

il contribuente ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Tommaso Basile ha depositato le proprie osservazioni con le quali ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

ai fini della definizione della presente controversia deve darsi atto del fatto che parte ricorrente ha depositato in data 6 settembre 2021 una memoria, con relativi allegati, con la quale ha evidenziato che, successivamente alla pronuncia della sentenza oggetto del presente ricorso, la pretesa fiscale posta a fondamento della richiesta del sequestro conservativo è stata definita mediante sei accordi conciliativi, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, tutti sottoscritti in data 12 dicembre 2017, sicché ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;

dall’esame della sentenza censurata, invero, si evince che il sequestro conservativo era stato richiesto e disposto sulla scorta di un processo verbale di constatazione redatto in data 11 luglio 2008, cui aveva fatto seguito l’emissione degli avvisi di accertamento nn. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);

inoltre, dalla documentazione prodotta in allegato alla domanda di cessazione della materia del contendere si evince la corrispondenza tra gli accordi conciliativi sottoscritti e le pretese di cui ai sopra indicati avvisi di accertamento;

ciò precisato, la questione da definire è se l’avvenuta conciliazione “fuori udienza” relativamente alla pretesa sottostante al sequestro conservativo, disposto ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 22, comporti la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, relativo alla contestazione della legittimità della sopra indicata misura cautelare;

va in primo luogo osservato che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, nel testo introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, prevede, al comma 4, che la conciliazione “fuori udienza” “si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente”;

la suddetta previsione normativa ha, sul punto, innovato il regime previgente, per il quale la conciliazione si perfezionava solo a seguito del versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata, mentre con il suddetto intervento normativo si è previsto che il perfezionamento della conciliazione opera al momento stesso in cui si formalizza, mediante l’accordo sottoscritto congiuntamente dalle parti, l’incontro delle volontà tra l’amministrazione finanziaria ed il contribuente, con la conseguenza che, in caso di mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente, sussiste il potere dell’amministrazione finanziaria di iscrivere a ruolo il nuovo credito derivante dall’accordo stesso e di irrogare le conseguenti sanzioni per l’omesso versamento;

inoltre, correlativamente, anche nel caso di conciliazione “in udienza”, il nuovo art. 48bis prevede, al comma 3, che l’accordo conciliativo deve risultare da un apposito processo verbale e, in tal caso, “la conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale”, che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore;

sotto tale profilo, deve ritenersi che gli accordi conciliativi si ritengono perfezionati per effetto della loro sottoscrizione, in caso di accordo conciliativo “fuori udienza”, ovvero con la redazione del processo verbale, in caso di conciliazione “in udienza”, con la conseguenza che lo stesso accordo conciliativo ovvero il processo verbale hanno acquisito il valore di titolo per il pagamento delle somme in esse riportate secondo la misura in essi determinata;

in secondo luogo, la circostanza che, relativamente alla conciliazione “fuori udienza”, qual è il caso di specie, una volta perfezionatasi la conciliazione, il titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore è costituito dall’accordo conciliativo, induce a ritenere che si è realizzato, in tale ipotesi, un effetto novativo del credito indicato nell’atto impositivo oggetto di contestazione da parte del contribuente, comportando, in tal modo, l’estinzione della pretesa fiscale originaria, in quanto tale unilaterale e contestata, e la sua sostituzione con altra, certa e concordata, avente la sua fonte nel perfezionato accordo conciliativo;

invero, con il perfezionamento dell’accordo conciliativo, si viene a formare un nuovo titolo dell’obbligazione tributaria, in quanto il precedente atto impositivo viene ad essere “sostituito” dall’accordo (o dal processo verbale in caso di conciliazione in udienza) che costituisce il titolo per la riscossione delle somme dovute, il che si traduce nell’estinzione dell’obbligazione originaria recata nell’atto impositivo;

invero, come già rilevato da questa Corte (Cass. Civ., 24 febbraio 2017, n. 4807), “la sopravvenuta conciliazione giudiziale ha sortito l’effetto novativo del titolo di imposizione, sostituendosi all’originale verbale di constatazione ed all’avviso di accertamento su di questo basato; con conseguente venire meno dell’atto tipico legittimamente, ex art. 22 cit., la misura cautelare”;

alla base della suddetta considerazione sta il fatto che il D.P.R. n. 472 del 1997, art. 22, prevede che la misura del sequestro conservativo può essere richiesta, in base all’atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione (cui va aggiunto, in forza del D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 6, anche l’avviso di accertamento), dopo la loro notifica, dall’ufficio o dall’ente che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito;

si tratta, dunque di una misura cautelare che ha, a suo presupposto, l’esistenza di atti tipici individuati dalla disposizione regolatrice sopra indicata: ne consegue che, qualora l’atto tipico, sul presupposto del quale è stata richiesta e disposta la misura cautelare, venga meno, anche la misura cautelare cessa di avere effetti, il che si verifica quando interviene, come nel caso in esame, un accordo conciliativo che, come detto, comporta, per il fatto stesso della sua stipula, l’estinzione della pretesa fiscale originaria, basata su di uno degli atti tipici per i quali era stata ottenuta la misura cautelare, e la formazione di una nuova pretesa, avente la sua fonte in un nuovo e diverso titolo, costituito dall’accordo conciliativo;

sicché, essendo il credito determinato nell’accordo conciliativo nuovo e diverso rispetto a quello sulla cui base era stata emessa la misura cautelare, il perfezionamento di quell’accordo conciliativo determina la cessazione della materia del contendere, non trattandosi di una mera rideterminazione del credito originariamente preteso sulla base di uno degli atti tipici previsti dall’art. 22, cit., ma di una nuova e diversa pretesa che ha fondamento su di un diverso titolo consistente nel sopravvenuto accordo conciliativo;

non risulta distonica, rispetto alle considerazioni sopra espresse, la pronuncia di questa Corte 31 maggio 2019, n. 14951, resa in relazione ad una fattispecie in cui trovava applicazione il precedente regime in materia di perfezionamento dell’accordo conciliativo in sede giudiziale di cui all’art. 48, cit., sicché il suddetto perfezionamento era strettamente connesso con la verifica dell’assolvimento, da parte della contribuente, dell’obbligo di versamento delle rate dovute e di prestare idonea garanzia e, in questo ambito, proprio il mancato perfezionamento dell’accordo conciliativo aveva indotto l’amministrazione finanziaria a iscrivere a ruolo straordinario l’intera pretesa originaria (decurtata delle somme versate);

la verifica, operata da questa Corte, circa la legittimità delle cartelle di pagamento è stata, in quel caso, condizionata dal fatto che l’amministrazione finanziaria non aveva proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale che, erroneamente, aveva dichiarato l’estinzione del giudizio relativo agli avvisi di accertamento, pur non essendosi perfezionato l’accordo; proprio tale circostanza ha indotto questa Corte a ritenere che, essendosi formato il giudicato sul rapporto giuridico sostanziale controverso, a seguito della mancata impugnazione della pronuncia del giudice che aveva erroneamente ritenuto perfezionato l’accordo conciliativo, era precluso all’amministrazione finanziaria di procedere alla iscrizione a ruolo per le somme relative al credito fiscale originario contestato, potendosi solo procedere all’iscrizione a ruolo delle diverse somme concordate in forza del processo verbale; anche in quel caso, dunque, la considerazione di fondo è stata, in linea con quanto espresso con la presente decisione, che un accordo conciliativo validamente perfezionato può costituire titolo solo per la iscrizione delle somme in esso riportate in caso di inadempimento del contribuente, mentre, nel caso in cui lo stesso non si sia perfezionato, l’amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere l’intera somma dovuta sulla base dell’originario titolo, in quanto non può ritenersi che lo stesso, poiché non perfezionato, possa costituire il titolo per l’eventuale pretesa in caso di inadempimento;

in questo ambito, tuttavia, nonostante il fatto che l’accordo conciliativo non si era perfezionato, quel che aveva condotto a ritenere non legittima l’iscrizione a ruolo straordinario era stata la circostanza che si era formato il giudicato sulla declaratoria, sebbene non corretta sotto il profilo giuridico, di estinzione del giudizio relativo agli avvisi di accertamento per intervenuta conciliazione; deve, dunque affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema di sequestro conservativo di cui al D.P.R. n. 472 del 1997, art. 22, il sopravvenuto perfezionamento dell’accordo conciliativo ha effetto novativo del credito basato su di uno degli atti tipici previsti dalla suddetta previsione, da cui deriva la cessazione della materia del contendere nel giudizio instaurato avverso la misura del sequestro conservativo, atteso che, in questo caso, si è venuto a formare un titolo nuovo e diverso rispetto a quello tipico sulla cui base era stata richiesta e riconosciuta la misura cautelare, con conseguente perdita di efficacia della medesima”;

ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021

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