Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3876 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3876 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 15886-2012 proposto da:
DI STASI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato SALERNO
GASPARE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MORINI MATTEO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
BOSTAN COSTEL, UCI;
– intimati avverso la sentenza n. 695/2011 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 21/06/2011, depositata il 28/06/2011;

Data pubblicazione: 19/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA.

Premesso in fatto

“1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Genova ha
rigettato il gravame proposto da Luca Di Stasi nei confronti di Costei
Bostan e dell’U.C.I., avverso la sentenza del Tribunale di Sanremo del
4 marzo 2011, reputando corretta la decisione del primo giudice di
rigetto della domanda risarcitoria proposta dall’odierno ricorrente per i
danni provocati da un incidente stradale nel quale il Di Stasi era stato
coinvolto mentre era alla guida della sua motocicletta. Il Tribunale
aveva escluso l’imprudente manovra che l’attore aveva imputato al
convenuto, che si trovava alla guida della sua autovettura, ed aveva,
invece, ritenuto la colpa esclusiva dell’attore medesimo.
Il ricorso è proposto con due motivi. Gli intimati non si difendono.
2.- Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art.
154 del C.d.S. per avere il giudice escluso la responsabilità del
convenuto malgrado questi, che si doveva immettere nel flusso della
circolazione, svoltando a sinistra, dopo essersi accostato sulla destra,
non avesse concesso la precedenza ai veicoli in transito sulla via
Aurelia (tra cui la moto condotta dal ricorrente) e non avesse verificato
di poter effettuare la manovra senza creare pericoli o intralcio per la
circolazione veicolare ed, inoltre, malgrado vi si fosse immesso in
posizione pressoché perpendicolare rispetto alla direzione di marcia
percorsa dall’attore, odierno ricorrente.
2.1.- Col secondo motivo è dedotta, in via subordinata, violazione
dell’art. 2054, comma secondo, cod. civ., al fme censurare
l’affermazione della Corte d’Appello, secondo cui la relativa disciplina
ha < > . Secondo il ricorrente tale
affermazione sarebbe in “radicale contrasto” con gli insegnamenti della
Corte di Cassazione, richiamati nello stesso ricorso. Aggiunge il
ricorrente che la sentenza della Corte d’Appello sarebbe <> (Cass.
29883/08).

assume essere la corretta interpretazione di quelle stesse disposizioni di
legge (Cass. n. 8106/06).
Dato tale principio si osserva che, con la memoria, il ricorrente non
indica, così come peraltro non aveva indicato col ricorso, alcuna

contrasto con l’art. 154 C.d.S. (quanto al primo motivo) e con l’art.
2054 cod. civ. (quanto al secondo motivo), ma assume che la Corte
non avrebbe ben “correttamente inquadrato nell’ambito dell’art. 154
CdS” il fatto che prima della collisione la vettura del convenuto fosse
ferma e la successiva manovra di immissione nel flusso della
circolazione (primo motivo) e che la Corte avrebbe errato nel porre a
fondamento del superamento della presunzione di responsabilità
dell’art. 2054 cod. civ. “il presupposto di diritto” del raggiungimento
della prova dell’esclusiva responsabilità dell’odierno ricorrente
(secondo motivo).
E’ di tutta evidenza che gli errori che vengono imputati alla Corte non
attengono all’interpretazione delle norme richiamate, ma alla
ricostruzione dei fatti (precisamente alla ricostruzione della manovra di
immissione nel flusso del traffico da parte della vettura; al presupposto
fattuale, quindi, della condotta di guida del suo conducente), onde
poter ricondurre gli stessi, così come ricostruiti, alle previsioni
normative richiamate in ricorso.
Peraltro, quanto a queste ultime, non può che ribadirsi che, una volta
ricostruiti i fatti così come ricostruiti dal giudice di merito, non sussiste
alcuna violazione degli artt. 154 CdS e 2054, co.2°, cod. civ., per le
ragioni già esposte nella relazione.

Ric. 2012 n. 15886 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-5-

affermazione di diritto della sentenza impugnata che sarebbe in

Il ricorso, pertanto, anche a voler superare il profilo di inammissibilità
sopra evidenziato, non può che essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché gli intimati non si sono
difesi.

P.Q.M.

Così deciso in Roma, il giorno 15 gennaio 2014, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

la Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

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