Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3876 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. un., 18/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 18/02/2010), n.3876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PREDEN Roberto – Consigliere –

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

1. sul ricorso (iscritto al n. 14233/06 di RG) proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente pro tempore

della Giunta Provinciale, elettivamente domiciliata in Roma al Viale

dei Parioli n. 180 presso lo studio dell’avv. Mario SANINO che la

rappresenta e difende, insieme con l’avv. Ludovico Marco BENVENUTI

(del Foro di Venezia), in forza della “procura speciale… di

incarico professionale… come da atto dell’Ufficiale rogante presso

il Servizio Contratti e Gestioni Generali… datato 20 aprile 2006”;

– ricorrente –

contro

(1) la s.p.a. Società Edison, con sede in (OMISSIS) al Foro

Bonaparte

n. 31, in persona del “suo General Counsel e legale rappresentante

pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma alla Via delle

Quattro Fontane n. 15 presso lo studio dell’avv. Marcello MOLE che la

rappresenta e difende, insieme con gli avv. Mario BUCELLO e Simona

VIOLA (del Foro di Milano), in forza della procura speciale

rilasciata a margine del controricorso;

(2) il Ministero delle Attività Produttive (già Ministero

dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato), in persona del

Ministro pro tempore;

(3) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero

dei Lavori Pubblici), in persona del Ministro pro tempore;

entrambi i Ministeri elettivamente domiciliati in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li

rappresenta e li difende ope legis;

– controricorrenti –

(4) la s.p.a. ENEL, con sede

(OMISSIS);

(5) la s.p.a. ENEL Produzione, con sede

(OMISSIS);

– intimate –

nonchè

2. sul ricorso incidentale (iscritto al n. 20563/06 di RG) proposto

dalla s.p.a. EDISON, ut supra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

(1) la Provincia Autonoma di Trento;

(2) il Ministero delle Attività Produttive;

(3) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tutti come

sopra rappresentati e difesi;

– intimati –

(4) la s.p.a. ENEL;

(5) la s.p.a. ENEL Produzione;

– intimate –

entrambi i ricorsi avverso la sentenza n. 13/2006 depositata il 13

febbraio 2006 dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 dicembre 2009

dal Cons. dr. Michele D’ALONZO;

sentito l’avv. Amedeo ELEFANTE (dell’Avvocatura Generale dello

Stato), per i Ministeri;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.

MARTONE Antonio, il quale ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità e, in subordine, per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato alla s.p.a. Società Edison, al Ministero delle Attività Produttive, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla s.p.a. ENEL ed alla s.p.a. ENEL Produzione, la Provincia Autonoma di Trento – premesso che: (1) la spa EDISON (già spa SELM) era subentrata nella titolarità della “concessione di grande derivazione dr acqua pubblica a scopo idroelettrico… dal fiume (OMISSIS) (impianto di (OMISSIS))” scadente il 18 gennaio 1986 e prorogata “di diritto” sino al 3 settembre 1987; 2) avendo quella società (a) comunicato (29 settembre 1982) ai competenti Ministeri nonchè all’ENEL che detto impianto (“ai sensi della L. n. 529 del 1982, art. 2, comma 4”) “era suscettibile di potenziamento” e (b) presentato (11 luglio 1985) “lo studio di fattibilità”, “con D.I. 22 febbraio 1988, n. 392” era stato autorizzato “‘ esercizio provvisorio dell’impianto”; (3) “con convenzione del 13 febbraio 1990 ENEL riconosceva la conformità del progetto… al disposto della L. n. 529 del 1982, art. 3, nonchè la determinazione dell’indice di miglioramento… e di conseguenza rinunciava alla facoltà di subingresso nella relativa concessione”; il 24 settembre 1990, quindi, la spa EDISON chiedeva “l’assegnazione di una nuova durata della concessione in potenziamento dell’impianto”, in ordine alla quale la Giunta di essa Provincia (Delib. 30 dicembre 1992, n. 20146) “esprimeva il proprio orientamento negativo… per mancato rispetto del deflusso minimo vitale previsto dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche” di cui al D.P.R. n. 670 del 1972, art. 14 (“piano reso esecutivo in forza del D.P.R. 22 dicembre 1986, pubblicato in G.U. 19 agosto 1981 n. 192”); il 12 dicembre 1994 essa Provincia aveva richiesto “anche la redazione di uno studio di impatto ambientale”; (4) il 23 giugno 1995 la spa EDISON, “ai sensi del combinato disposto della L. n. 529 del 1982, art. 2 e della L. n. 9 del 1991, art. 24” (il cui comma 5 “aveva esteso alle imprese autoproduttrici il disposto” del comma 2 della prima norma, “ai sensi del quale è escluso il subingresso dell’ENEL nelle concessioni di grande derivazione scadute allorquando venga accertata l’impossibilità tecnica o economica a realizzare gli interventi di potenziamento”), aveva presentato agli stessi Ministeri ed all’ENEL “nuova diversa domanda di prolungamento della durata della concessione di (OMISSIS)…per impossibilità del potenziamento”;

(5) il 23 aprile 1996 la spa EDISON e l’ENEL (il quale ultimo il 26 luglio 1995 aveva comunicato di non avere “osservazioni da formulare” in merito alla richiesta di prolungamento), “sottoscrivevano convenzione con la quale ENEL confermava la rinuncia alla facoltà di subingresso, asseverava la sussistenza di effettiva impossibilità…

dell’investimento e proponeva… un prolungamento della durata della concessione di sessanta anni” al Ministero dell’Industria il quale il 17 giugno 1996 chiedeva al Ministero dei Lavori Pubblici di “esprimere la propria valutazione tecnica sulla sussistenza delle condizioni di impossibilità tecnica o economica relativamente alla convenzione ENEL/EDISON, nonchè sulla durata del prolungamento”; (6) il 23 gennaio 1997 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (voto n. 451) “si esprimeva sull’istruttoria compiuta formulando alcune riserve… ritenendo… necessaria la comunicazione di continuazione del procedimento” nei confronti di essa Provincia Autonoma “in relazione alla nuova domanda di proroga datata 23 giugno 1995”;

questa “veniva affissa agli albi pretori” solo “.successivamente” (“in data 11 giugno 12997 e 28 novembre 1991”); (7) con “Delib.11 luglio 1998, n. 748” la sua Giunta aveva espresso “il proprio orientamento negativo sulla nuova proroga, come istruita fino a quel momento, senza la sua partecipazione” e il suo Presidente, con lettera del 3 febbraio 1998, aveva richiesto al Ministero dei Lavori Pubblici ed al Consiglio Superiore di “sospendere qualsiasi decisione di merito in attesa che venga chiarito il quadro normativo riguardante la materia dell’energia elettrica”; (8) il 5 novembre 1998, a seguito di “parere favorevole definitivo” espresso dal Consiglio Superiore dei LL.PP. nella “riunione del 26 febbraio 1998”, veniva emanato il “decreto interministeriale di proroga della concessione del 23 giugno 1995” -, in forza di SEI complessi motivi, chiedeva di cassare (con refusione delle spese processuali) la sentenza n. 13/2006 depositata il 13 febbraio 2006 dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la quale, pronunciando in giurisdizione diretta, aveva dichiarato inammissibile, “per originaria carenza di interesse e di legittimazione attiva”, il ricorso “per citazione” con il quale essa Provincia aveva chiesto di annullare il predetto decreto interministeriale.

Con propri controricorsi:

(a) i Ministeri intimati instavano per il rigetto dell’impugnazione con refusione delle spese processuali;

(b) la spa EDISON chiedeva, anch’ essa, con refusione delle spese processuali, di respingere il ricorso della Provincia e, “comunque”, di dichiarare “infondato il ricorso proposto contro il decreto di prolungamento” in accoglimento del “ricorso incidentale” che proponeva avverso la medesima decisione.

La s.p.a. ENEL e la s.p.a. ENEL PRODUZIONE non svolgevano attività difensiva.

Con atto, sottoscritto anche dai suoi difensori (i quali, autorizzati dal Consiglio dell’Ordine, il 10 dicembre 2009 lo hanno spedito anche alle controparti), il Presidente della Giunta della ricorrente Provincia Autonoma di Trento, richiamata la Delib. Giunta 7 novembre 2008, n. 2988 ha dichiarato di “rinunciare” al proprio ricorso per cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dell’impugnazione proposta dalla società all’anteriore della Provincia Autonoma, perchè entrambe sono dirette contro la medesima decisione.

2. Per effetto ed in conseguenza, poi, della sopravvenuta dichiarazione di rinunzia al proprio ricorso, espressa dalla Provincia ricorrente, deve essere dichiarata l’inammissibilità di tal ricorso atteso che detta manifestazione di volontà determina la (comunque sopravvenuta) carenza di qualsivoglia interesse (art. 100 c.p.c.) della stessa Provincia a conseguire una qualche favorevole modifica della decisione impugnata.

La rinunzia detta, nel caso, pur se contenuta (come prescritto dal secondo comma dell’art. 390 c.p.c.) in “atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato”, non è idonea a produrre la “estinzione” (secondo comma dell’art. 391 c.p.c.) del giudizio in quanto:

(a) non risulta “notificata” alle controparti “costituite” (non avendo la rinunciante depositato i necessari avvisi di ricevimento dei plichi raccomandati contenenti l’atto di rinuncia, spediti a dette controparti);

(b) la s.p.a. EDISON (che non è comparsa alla pubblica udienza di discussione) non ha accettato la rinunzia nè l’avvocato della stessa ha apposto il proprio “visto” sull’afferente atto (siccome prescrive il terzo comma dell’art. 390 c.p.c.).

L’inidoneità detta – considerato che, per l’inapplicabilità al giudizio di legittimità della prescrizione dell’art. 306 c.p.c., comma 1 (secondo cui “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”), la rinunzia al ricorso per cassazione non deve essere necessariamente accettata dalle controparti (cfr., Cass., 3^, 18 settembre 2008 n. 23840, che richiama “Cass., un., 9 marzo 1990 n. 1923; Cass., 7 luglio 1986 n. 4446”) -, però, non impedisce di ravvisare nell’atto di rinunzia della Provincia la concreta manifestazione del (comunque sopravvenuto) “disinteresse” della parte rinunciante alla decisione del proprio ricorso ed impone, quindi, di constatare il venir meno, nell’ipotesi, della fondamentale “condizione dell’azione” (cfr., Cass.: lav., 23 novembre 2007 n. 24434; 1^, 21 marzo 2007 n. 6808;

3^, 10 giugno 2005,n. 12326, tra le recenti) data dall'”interesse” che, per l’art. 100 c.p.c., deve essere (Cass., 1^, 6 ottobre 2005 n. 19510) concreto ed attuale, cioè sempre sussistente, sia per “proporre una domanda” che per “contraddire alla stessa”.

L’esposta situazione processuale – in aderenza al principio (cfr., Cass., 1^, 15 febbraio 2007 n. 3456, che richiama, in favore, “Cass. nn. 2565/1968, 2830/1976, 1281/1982, 616/1983, 2839/1991, 3373/1979, 3668/1999, 3794/1999, 3525/2005, 15980/2006” e ricorda, per la tesi della declaratoria di estinzione del processo, “Cass. nn. 4384/1985, 679/2001, 6348/2005, 28675/2005”) per il quale la rinunzia al ricorso per cassazione effettuata (come nel caso) senza il rispetto delle formalità previste dall’art. 390 c.p.c. non è sufficiente per dichiarare la estinzione del processo ma è pur sempre significativa del venir meno dell’interesse al ricorso -, quindi, va rappresentata dichiarando l’inammissibilità del ricorso stesso e non già la (sola) estinzione del processo, perchè una pronuncia siffatta (che si rinviene, ancora di recente, nelle ordinanze: n. 21894/09, depositata il 15 ottobre 2009; n. 19800/09, depositata il 15 settembre 2009; n. 23840, depositata il 18 settembre 2008, nelle quali, però, non vi è cenno alcuno alla diversa tesi) non rispecchia la esatta situazione (processuale e sostanziale) determinata dalla rinunzia al ricorso non (ritualmente formulata e/o) accettata dalle altre “parti costituite” innanzi a questa Corte.

3. Il medesimo atto di rinuncia, infine, inibendo l’esame del ricorso per cassazione della Provincia non fa sorgere (cfr., Cass., 1^, 6 agosto 2008 n. 21254) l’interesse (art. 100 c.p.c.) della s.p.a.

EDISON allo scrutinio della sua impugnazione incidentale, peraltro di mera riproposizione degli “argomenti” e delle “eccezioni d’infondatezza nel merito del ricorso” della Provincia: l’esame di tale gravame, di conseguenza, deve considerarsi assorbito.

4. Le spese di questo giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi del secondo comma dell’art. 92 c.p.c. testo, applicabile alla specie ratione temporis, anteriore alla modifica apportata, con effetto dal 1 marzo 2006, dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale; compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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