Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3876 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 17/02/2011), n.3876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IN

ARCIONE 71, presso lo studio dell’avvocato BARBARA LUPPINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BORGESE CARMEN, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURIO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta

delega in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 115/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 20/01/09, depositata il 17/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

La Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto di C.F. all’assegno di invalidita’ Inps con decorrenza dall’1.11.2001, riteneva, sulla base di una nuova consulenza tecnica, che la condizione invalidante di legge si era perfezionata con la posteriore decorrenza del 16.11.2002.

La Corte, nell’aderire alla c.t.u., riferiva ampiamente circa le valutazioni compiute dal c.t.u.

La C. ricorre per cassazione deducendo il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo.

Il ricorso e’ valutabile come manifestamente infondato, in quanto con lo stesso si propongono valutazioni difformi relativamente a determinate risultanze cliniche e alla documentazione presa in esame e valutata dal c.t.u. nominato dal giudice di appello, senza adeguatamente evidenziare effettivi vizi logici o palesi errori scientifici e medico – legali.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA