Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3876 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 16/02/2021), n.3876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12032-2019 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGLIANO

SABINA, 22, presso lo studio dell’avvocato MARIA RITA MARCHESE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CANTO DE ROSA;

– ricorrente –

contro

K.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACAIA, 50 SC.

B INT. 20, presso lo studio dell’avvocato DONATO ANTONIO FRASCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSANNA GALGANO;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), PROCURATORE GENERALE PRESSO LA

CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4616/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 1612/2017, accertava che la separazione tra i coniugi B.V. e K.E. era addebitabile all’ex marito, rigettando la domanda incidentale di addebito di quest’ultimo, affidava la figlia minore in modo esclusivo alla madre, regolamentando in dettaglio le modalità di frequentazione tra il padre e la figlia e ponendo a carico del B. l’assegno mensile di Euro150 a titolo di mantenimento della minore da versarsi all’ex coniuge, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, nonchè le spese straordinarie come regolamentate nella motivazione della sentenza. Il Tribunale rigettava altresì la domanda del B. diretta ad ottenere dall’ex moglie il contributo di mantenimento e dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta dal medesimo.

2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4616/2018 depositata il 15-10-2018, ha rigettato l’appello proposto da B.V. avverso la citata sentenza del Tribunale di Avellino.

2. Avverso la succitata sentenza B.V. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, a cui resiste con controricorso K.E..

3. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 143 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi della mancata valutazione delle prove documentali acquisite e richiamate nell’atto di appello. Deduce che la Corte di merito erroneamente ha confermato l’iter argomentativo, basato su mere presunzioni, utilizzato dal Tribunale per accertare l’addebito della separazione al B. stesso, mentre, ad avviso del ricorrente, la giusta valutazione delle prove avrebbe condotto ad una diversa ricostruzione dei fatti, in merito alla questione dell’addebito della separazione.

3.1. Con il secondo motivo, nel denunciare la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 196 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, afferma il ricorrente che la Corte d’appello non ha accolto la richiesta di rinnovazione della C.T.U. in quanto non ha correttamente valutato l’eccezione di nullità formali e sostanziali della stessa consulenza, pur emergendo dagli atti che i consulenti d’ufficio non avevano risposto al quesito relativo all’accertamento circa il nuovo contesto familiare della minore, omettendo qualsiasi verifica sul compagno della K., in ordine alla sua eventuale condizione di tossicodipendente.

3.2. Con il terzo motivo, sempre in riferimento alla C.T.U., denuncia la violazione dell’art. 195 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non essere stata valutata la mancata risposta da parte dei consulenti di ufficio ai rilievi formulati dal consulente di parte.

3.3. Con il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 337 ter c.c., art. 8 CEDU e art. 117 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale confermato l’affidamento esclusivo della minore alla madre, in violazione del principio dell’affidamento condiviso e del diritto della minore alla bigenitorialità. Deduce che la suddetta violazione risultava aggravata dalle modalità di visita da parte del padre in regime di incontri protetti per due ore settimanali, giustificato esclusivamente dalla conflittualità tra i coniugi, ma senza tener conto del fatto che non erano mai emerse criticità in merito al rapporto tra padre e figlia. Inoltre ad avviso del ricorrente il diritto al rapporto tra padre e figlia è stato leso dall’autorizzazione concessa alla madre al trasferimento a Bologna, unitamente alla minore, ossia a circa settecento chilometri dall’originaria residenza e dal padre, e detta autorizzazione non era supportata da alcuna valida motivazione.

3.4. Con il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile l’impugnazione della revoca del patrocinio a spese dello Stato disposta in sentenza dal Tribunale. Deduce che il primo Giudice aveva disposto la revoca del suddetto patrocinio in sentenza e pertanto ritualmente, ad avviso del ricorrente, detta statuizione era stata impugnata con l’appello e non con la procedura speciale di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

4. In via preliminare, occorre dare atto che la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza camerale e della proposta del relatore all’indirizzo PEC del difensore di fiducia dell’odierno ricorrente è idonea, pur in mancanza di tempestiva comunicazione al domiciliatario, a dare per assolti gli obblighi di cui all’art. 380-bis c.p.c., dovendo ritenersi che all’eventuale elezione di domicilio in Roma, ex art. 366 c.p.c., comma 2, non consegua un diritto a ricevere le comunicazioni esclusivamente in quel luogo (arg. ex Cass. n. 20625/2017), consentendo l’art. 366 c.p.c., cit., le notificazioni in via alternativa al domicilio eletto e all’indirizzo PEC (Cass. n. 5457/2014; Cass. n. 12876/2018).

5. Passando all’esame dei motivi, il primo è inammissibile.

5.1. In relazione ai documenti che si assumono non considerati dalla Corte d’appello, la censura difetta di specificità, non avendone il ricorrente riprodotto, almeno nei punti essenziali, il contenuto, onde consentire a questa Corte di delibarne l’attinenza con riguardo al decisum censurato.

5.2. Le doglianze riferite alla violazione dell’art. 116 c.p.c., quanto all’accertamento dell’addebitabilità della separazione, sono all’evidenza volte al riesame del materiale probatorio (incidenza della sentenza penale, che non era passata in giudicato e si riferiva a fatti successivi e conseguenti alla separazione, assenza di prova circa il nesso etiologico le condotte e l’addebito, mancata valutazione dei documenti prodotti comprovanti che il suo stato di disoccupazione era incolpevole). Le censure invocano cioè un’indagine di merito che esula, com’è noto, dalle prerogative di questa Corte di legittimità (Cass. n. 18892/2016 e massime ivi richiamate). La deduzione in sede di ricorso per cassazione della violazione dell’art. 116 c.p.c. -a mente del quale cui il giudice deve valutare le prove secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti – è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso.

I vizi denunciati in ricorso non concernono le suddette ipotesi e il ricorrente neppure si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, avendo la Corte d’appello affermato che nell’atto di appello non erano specificati quali documenti avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad una diversa motivazione (pag. n. 3 sentenza impugnata). Inoltre, e per quanto occorra, la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto di condividere la valutazione del materiale probatorio effettuata dal Tribunale in ordine all’addebito della separazione, richiamando le risultanze di rilevanza ed affermando che l’allontanamento della K. dalla casa familiare era stato ampiamente giustificato dal comportamento aggressivo, ingiurioso e prevaricatore del B. (pag. n. 5 e 6 della sentenza impugnata).

6. I motivi secondo, terzo e quarto, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

6.1. Le censure sono inammissibili nella parte in cui non si confrontano con il percorso argomentativo di cui alla sentenza impugnata. I giudici d’appello hanno dato conto dell’eccezione di nullità della C.T.U. ed anche, ampiamente, dell’indagine effettuata dal consulente d’ufficio sul nuovo contesto famigliare, in riferimento al nuovo compagno della madre (pag. n. 4), fornendo dettagliate argomentazioni (pag. n. 5) anche in ordine agli innumerevoli episodi, riportati nella relazione dei Servizi Sociali, comprovanti la personalità manipolativa e aggressiva del ricorrente, sottoposto in un’occasione anche a T.S.O.. La Corte territoriale ha dato altresì atto che i consulenti d’ufficio avevano risposto ai rilievi del consulente di parte dell’attuale ricorrente. La motivazione è esaustiva e dettagliata, la rinnovazione della CTU rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito.

6.2. In relazione alla questione dell’affidamento esclusivo alla madre, va ribadito il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell’affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (Cass. 28244/2019; Cass. 14840/2006).

6.3. Ciò posto, alla stregua della puntuale ricostruzione fattuale effettuata dai giudici di merito, che hanno affermato l’inidoneità educativa del padre, anche la censura sull’affidamento esclusivo alla madre della minore per un verso è infondata, in base ai suesposti principi, e per altro verso non si confronta con la ratio decidendi e prospetta, inammissibilmente, una rivalutazione dei fatti, tutti esaminati e valutati, compreso quello del trasferimento della madre per motivi di lavoro a Bologna, dalla Corte di merito, che ha dato conto, con motivazione adeguata, delle ragioni della decisione adottata.

7. L’ultimo motivo è inammissibile.

7.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità (Cass. n. 29228/2017; Cass. 10487/2020), il regime impugnatorio dei provvedimenti relativi all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche se adottati con il provvedimento decisorio che conclude il giudizio e non con separato decreto, è quello, ordinario e generale, dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170. I suddetti provvedimenti non sono, pertanto, immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione, che è rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal D.P.R. citato, art. 113.

8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 4.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

 

 

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