Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3876 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3876 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei
Portoghesi, 12, è domiciliato

ricorrente

contro
Cacucci Chiara, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Pistilli,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Stefania Reho, sito
in Roma, via Nazario Sauro 16

controricorrente

avverso
la sentenza n. 346/2015 della Corte d’Appello di Trieste depositata il
17 dicembre 2015.

Data pubblicazione: 16/02/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’Il gennaio 2018 dal Consigliere Ileana Fedele.
Rilevato che:
la Corte di appello di Trieste, in parziale accoglimento dell’appello
proposto da Chiara Cacucci, assunta come supplente scolastico, ha

dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed ha condannato
l’amministrazione a risarcire il relativo danno, liquidato nella misura
di due mensilità e mezza della retribuzione globale di fatto;
contro tale decisione il Ministero propone ricorso affidato articolato a
due motivi, cui resiste con controricorso la Cacucci;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Ritenuto che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
la sentenza impugnata ha ritenuto l’illegittimità dei contratti
sottoscritti dalle parti (escludendo le supplenze brevi e saltuarie: dal
28 ottobre 2008 al 30 giugno 2009, dal 1 settembre 2009 al 30
giugno 2010, dal 1 settembre 2010 al 30 giugno 2011 e dal 1
settembre 2011 al 30 giugno 2012) sul rilievo che la reiterazione oltre
36 mesi delle supplenze, benché effettuate come “servizio
temporaneo fino al termine della attività didattiche”, imponesse
all’amministrazione di fornire adeguata prova che la lavoratrice
avesse coperto posti solo di fatto disponibili ma non vacanti, a fronte
della generica indicazione delle esigenze enunciate nei contratti in
questione; in virtù di tali assunti, il danno riconosciuto è stato
liquidato secondo i parametri di cui all’art. 32 della legge 4 novembre
2010, n. 183;
con il primo motivo il Ministero censura, in relazione all’art. 360, n. 3
cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione della direttiva

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dichiarato l’illegittimità dei contratti a termine stipulati con il Ministero

1999/70/CE del 28 giugno 1999 e dell’accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato alla stessa allegato, clausola 5, dell’art. 4 della
legge 3 maggio 1999, n. 124 del 1999 e dell’art. 36 del d.lgs. n. 165
del 2001, nonché dell’art. 2697 cod. civ., assumendo la piena
compatibilità della disciplina speciale sul reclutamento del personale

supplenze conferite su “organico di fatto”, giustificate da esigenze
contingenti consistenti nella necessità di assicurare la continuità del
servizio a fronte di cicliche variazioni in aumento o in diminuzione
della popolazione scolastica e delle conseguenti flessibili cadenze
nell’espletamento delle procedure concorsuali;
con il secondo motivo di ricorso il Ministero censura, in relazione
all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1223, 1226,
2043, 2056 e 2697 cod. civ. e dell’art. 32 della legge n. 183 del
2010, per avere la Corte territoriale erroneamente applicato l’art. 32
della legge n. 183 del 2010 in luogo dei principi generali in materia di
prova del danno e della sua quantificazione;
il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo
motivo;
come già affermato da questa Corte (Cass. 07/11/2016, n. 22556;
Cass. 07/11/2016, n. 22557; Cass. 05/12/2016, n. 24813, alle cui
motivazioni ci si riporta integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att.
cod. proc. civ., in quanto del tutto condivise), «La disciplina del
reclutamento del personale a termine del settore scolastico,
contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs.
n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall’art. 70,
comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un
connotato di specialità. Per effetto della dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e
in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far
tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati

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scolastico con la normativa europea, con particolare riferimento alle

ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima
dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo,
tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e
disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano

avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a
trentasei mesi»; inoltre, nelle medesime pronunce, è stato
condivisibilmente ritenuto che «Nelle predette ipotesi di reiterazione
di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze
su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé
configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo quadro allegato alla
Direttiva fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare
il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze,
prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche
condizioni concrete della medesima»;
in applicazione dei predetti principi, nella fattispecie dedotta in
giudizio non è configurabile alcuna abusiva reiterazione dei contratti a
termine in quanto, per come emerge dalla lettura della sentenza
impugnata e del ricorso, trattasi esclusivamente di assunzioni sino al
termine delle attività didattiche e quindi riconducibili alla supplenza
temporanea su posti di organico di fatto, in difetto di specifiche
deduzioni di circostanze concrete che consentano di ritenere
permanenti e durature le esigenze di copertura dei posti di fatto
disponibili, senza limitarsi a prospettare la mera reiterazione dei
contratti a termine;
la sentenza impugnata non è dunque conforme ai principi di diritto
affermati da questa Corte, né la controricorrente ha prospettato
argomenti che possano indurre a disattendere l’orientamento ormai
consolidato sul punto;

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prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano

pertanto, condivisa la proposta del relatore, il ricorso deve essere
accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;
non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, a norma
dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la causa deve essere
decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda, rivolta

assunzione inter partes ed alle conseguenti statuizioni sanzionatorie
del dedotto abuso;
la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle
Corti territoriali e solo di recente affrontata dalla Corte di legittimità,
giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda proposta da Chiara Cacucci; compensa le
spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’Il gennaio 2018
Il

sidente
Curzio)

all’accertamento dell’illegittima apposizione del termine ai contratti di

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