Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3876 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/02/2017, (ud. 15/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHI Antonio – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25990-2013 proposto da:

SE.RO.CE. S.r.l. c.f. (OMISSIS), in persona del suo Amministratore

Unico, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DI VILLA ADA 57 SC.A INT. 4, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO GAMBERALE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ S.p.A. (già Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.) c.f.

(OMISSIS), in persona dei procuratori Dr. C.C. e

Dr.ssa G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA

88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

VIANINI LAVORI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandataria del R.T.I. costituito con

S.p.A. ASTALDI, COSTRUZIONI ITALIA LABARO C.I.L. (già Ing.

F.F. S.p.A.) e CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI; S.p.A.

ASTALDI in persona del legale rappresentante pro tempore; CONSORZIO

COOPERATIVE COSTRUZIONI in persona del legale rappresentante pro

tempore; NOVAMETRO Scarl in liquidazione, in persona del suo

Liquidatore e legale rappresentante pro tempore;

INTERMETRO S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore;

ASSITALIA S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore;

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. in persona del legale rappresentante

pro tempore; FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A. in persona del legale

rappresentante pro tempore; ZURIGO ASSICURAZIONI S.p.A. in persona

del legale rappresentante pro tempore; REALE MUTUA ASSICURAZIONI

SOCIETA’ in persona del legale rappresentante pro tempore; SAI

S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore; TORO

ASSICURAZIONI S.p.A. in persona del legale rappresentante pro

tempore;

S.p.A. COSTRUZIONI ITALIA LABARO C.I.L. (già Ing. f.F.

S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5392/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA;

udito l’Avvocato PAOLO GAMBERALE, difensore della ricorrente, che ha

chiesto la condanna aggravata alle spese e la cessazione della

materia del contendere;

udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO, con delega dell’Avvocato

GIORGIO SPADAFORA difensore della controricorrente, che ha chiesto

la condanna aggravata alle spese e la cessazione della materia del

contendere;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19535 del 2002, accolse la domanda di SE.RO.CE. s.r.l. di risarcimento danni provocati all’edificio di sua proprietà dai lavori di prolungamento della linea A delle metropolitana di Roma, e per l’effetto condannò le società Intermetro s.p.a. (concessionaria del Comune di Roma), Novametro s.c. a r.l. (esecutore dei lavori), Vianini Lavori s.p.a. (mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese appaltatore dei lavori), nonchè le singole imprese facenti parte del raggruppamento – Astaldi s.p.a., Consorzio Cooperative Costruzioni, ing. F.F. s.p.a. – al pagamento in favore di SE.RO.CE. della somma di Euro 605.619,49, oltre interessi, con condanna delle società facenti parte del raggruppamento di imprese a tenere indenne Intermetro. Il Tribunale rigettò sia la domanda proposta da Intermetro nei confronti di R.A.S. s.p.a., sia la domanda proposta da Novametro nei confronti delle società di assicurazione Ras s.p.a., Assitalia s.p.a., Assicurazioni Generali s.p.a., La Fondiaria s.p.a., Zurigo s.p.a, SAI s.p.a., Toro Assicurazioni s.p.a., Reale Mutua Assicurazioni s.p.a..

2. – La Corte d’appello di Roma, adita in via principale da Vianini Lavori s.p.a., in proprio e quale mandataria del raggruppamento di imprese, e da Astal-di spa, e in via incidentale da SE.RO.CE. s.r.l., con sentenza depositata il 30 ottobre 2012, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, accogliendo la domanda di garanzia proposta dalle appellanti principali nei confronti delle società di assicurazione.

2.1. – Per quanto ancora di interesse in questa sede, con riferimento alle domande formulate dall’appellante incidentale SE.RO.CE. nei confronti delle società di assicurazione, la Corte territoriale ha richiamato in senso ostativo il giudicato esterno – formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 32887 del 2003 – di condanna delle società di assicurazione a manlevare Novametro delle somme che la stessa era tenuta a pagare, nei limiti della percentuale di coassicurazione e con l’applicazione della franchigia prevista.

3. – Per la cassazione della sentenza SE.RO.CE. s.r.l. ha proposto ricorso sulla base di un motivo. Resiste con controricorso Allianz s.p.a. (già R.A.S.). la ricorrente ha depositato, in data 14 gennaio 2015, copia fotostatica della sentenza del Tribunale di Roma n. 32887 del 2003; in data 23 maggio 2016 istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, e, in prossimità dell’udienza, memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso deve essere definito con declaratoria di cessata materia del contendere, in considerazione delle dichiarazioni concordi rese dalle parti. all’udienza pubblica (ex plurimis, Cass., sez. 3, sent. n. 11813 del 2016), dopo che la richiesta in tal senso era stata avanzata dalla ricorrente con istanza in data 14 gennaio 2015 e reiterata nella memoria illustrativa, che evidenziano la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla definizione del giudizio.

Come affermato da questa Corte, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale (Cass., sez. 3, sent. n. 12887 del 2009).

1.1. – La mancanza di richiesta congiunta di compensazione delle spese processuali impone di procedere all’accertamento della soccombenza virtuale, che costituisce naturale corollario della pronuncia in oggetto (Cass., sez. 3, sent. n. 10553 del 2009).

2. – Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di condanna diretta delle società di assicurazione al risarcimento dei danni.

2.1. – Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha pronunciato e rigettato la domanda, richiamando il giudicato esterno formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 32887 del 2003, che aveva condannato le società di assicurazione a manlevare Novametro e che, secondo la Corte territoriale, aveva definito in modo incontrovertibile “la posizione assicurativa”. La stessa Corte ha anche evidenziato che SE.RO.CE. aveva dichiarato, nel corso del giudizio di primo grado, di voler profittare della garanzia.

Non sussiste il denunciato vizio processuale e pertanto le spese del presente giudizio sono poste a carico della società ricorrente.

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di SE.RO.CE. s.r.l., oggetto del ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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