Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3875 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3875 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 12173-2012 proposto da:
FRAU SUSANNA quale procuratrice generale di Tanchis Paolo, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO NIBY 7, presso lo studio dell’avvocato
AVAGLIANO ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato LOCCI
GIOVANNI, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA già Nuova Tirrena SpA (per atto di
fusione per incorporazione) in persona dell’Amministratore Delegato,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CROCE 44, presso lo studio
dell’avvocato GRANDINETTI ERNESTO, che la rappresenta e difende, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 80/2012 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI
dell’11.11.2011, depositata 1’8/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2014 dal
Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

Data pubblicazione: 19/02/2014

udito per la ricorrente l’Avvocato Giancarlo Guarino (per delega avv. Giovanni
Locci) che si riporta agli scritti.

Premesso in fatto

“Il ricorso risulta proposto esclusivamente nei confronti di Groupama
Assicurazioni S.p.A., già Nuova Tirrena S.p.A., non anche nei confronti della
MI.MA. s.n.c., proprietaria del veicolo assicurato per la r.c.a. con tale ultima
società, né nei confronti di Nazario Dessì, indicato dall’originario attore, oggi
ricorrente, come conducente del veicolo.
Ritenuto che il contraddittorio debba essere integrato nei confronti della società
proprietaria del veicolo, quale litisconsorte necessaria, nonché nei confronti del
Dessi, già presente nei gradi di merito, in qualità di convenuto”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte. Parte ricorrente ha depositato
memoria.

Ritenuto in diritto
1.- Il collegio ritiene, sulla base di quanto dedotto nella memoria depositata dalla
parte ricorrente, che il contraddittorio sia integro e che la procura in forza della
quale la ricorrente ha agito quale procuratrice generale di Paolo Tanchis, sia
regolare.
Ritiene peraltro che, essendo il ricorso manifestamente infondato, la pronuncia
possa essere adottata con ordinanza ai sensi dell’art. 375 n. 5 cod. proc. civ.,
avendo parte ricorrente dedotto in memoria anche in punto di ammissibilità e
fondatezza dei motivi di ricorso, con argomenti cui si è riportato il difensore nella
discussione dinanzi al collegio.
2.- Col primo motivo si denuncia vizio di motivazione e nullità della sentenza o del
procedimento perché la Corte territoriale avrebbe disatteso il valore legale della
confessione resa da Nazario Dessi, nonché le risultanze della deposizione del
testimone Paolo Sinzu, così violando in particolare l’art. 116 cod. proc. civ. e
rendendo una motivazione viziata sulla valutazione della prova testimoniale (in
particolare, presupponendo un rapporto di amicizia tra l’odierno ricorrente ed il
teste, non risultante dagli atti di causa, e reputando sospetta l’affermazione di
quest’ultimo di aver superato l’autovettura condotta dal Tanchis poco prima
dell’incidente, senza tener conto che il testimone aveva reso una dichiarazione di
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E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

diverso tenore e ponendo a fondamento della valutazione dati di fatto errati e non
riscontrati dalle prove raccolte). Ancora, si censura la valutazione, da parte della
Corte territoriale, delle deposizioni testimoniali rese da Mario Cabras e Gino Ibba,
anche perché questi si sarebbero serviti di scritti preparati, senza il consenso del
giudice.

2.1.- Col secondo motivo di ricorso si denunciano vizi analoghi a quelli di cui

termini di verosimiglianza e non di certezza, avendo ripetutamente affermato in
motivazione di ritenere probabile, e non certo, che l’evento dannoso fosse stato
causato dallo stesso Tanchis ed omettendo comunque di motivare sulla
concludenza delle prove e la loro idoneità a sorreggere la decisione.

2.2.- Col terzo motivo di ricorso si denunciano gli stessi vizi di cui sopra, sotto il
differente profilo dell’errata formazione, da parte del giudice, del suo libero
convincimento e dell’errata utilizzazione delle nozioni di fatto che rientrano nella
comune esperienza nonché di una fotografia irritualmente introdotta in giudizio.

3.- I motivi, che vanno esaminati congiuntamente perché pongono censure
omogenee quanto ai vizi denunciati e comunque connesse, sono, in parte,
inammissibili ed, in parte, manifestamente infondati.
E’ infondata la censura relativa alla libera valutazione della confessione resa da
Nazario Dessì, piuttosto che come prova legale, poiché la Corte territoriale ha ben
interpretato il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 5 maggio
2006 n. 10311, per il quale <>;principio che va esteso
alla confessione giudiziale del responsabile del danno (cfr. Cass. n. 9520/07, n.
1680/08). Per di più, nel caso di specie, non di confessione giudiziale di
litisconsorte necessario si è trattato, bensì di confessione resa dal Dessì, soggetto
non proprietario della vettura assicurata, sicché è corretta l’attribuzione alla
confessione del valore di prova legale soltanto nei confronti del confidente, con

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sopra per avere la Corte dimostrato di aver raggiunto le proprie conclusioni in

conseguente condanna al risarcimento, oramai passata in giudicato, soltanto a suo
carico (cfr. Cass. n. 8214/13).
3.1.- E’ altresì infondata la censura relativa alla violazione degli arti. 253 e 231 cod.
proc. civ., riferita alle audizioni dei testimoni Cabras e Ibba, poiché avrebbero
confermato il contenuto di documenti. Ed, invero, anche a voler prescindere dal
fatto che la sentenza nulla dice sul punto e che il ricorso avrebbe dovuto riportare,

confermati dai testimoni, in realtà -per come sembra evincersi dal tenore dello
stesso ricorso- si è trattato della conferma, fornita oralmente, da parte dei
testimoni, di dichiarazioni rese dagli stessi testimoni prima del giudizio. Pertanto,
non si verte nell’ipotesi considerata dalle norme richiamate in ricorso.
4.- Le restanti censure sono inammissibili.
In primo luogo, nella parte in cui finiscono per chiedere, in sostanza, a questa
Corte un nuovo esame della prova testimoniale, sia nel senso di attribuire maggiore
attendibilità al teste Sinzu, sia nel senso di svalutare la portata delle deposizioni dei
testi Piras, Cabras e Ibba.
E’ sufficiente ricordare che, in tema di prova testimoniale, la valutazione del
giudice di merito in ordine all’attendibilità dei testimoni escussi si sottrae al
controllo di legittimità allorché sia corredata da motivazione sufficiente, logica,
non contraddittoria e rispettosa della normativa vigente in materia (così, da ultimo,
Cass. n. 12988/13), come è nel caso di specie (essendo logica la motivazione
fondata su dati di fatto oggettivi quali quello che il teste Sinzu fosse legato alle
parti quanto meno da un rapporto di conoscenza e che invece gli altri testimoni,
cioè i soccorritori intervenuti sul luogo del sinistro, fossero, per un verso, soggetti
estranei e, per altro verso, particolarmente esperti).

4.1.- Comunque, sono inammissibili nella parte in cui assumono che la
deposizione testimoniale resa da Paolo Sinzu (sul punto e sul momento in cui
avrebbe sorpassato l’auto sulla quale viaggiava l’attore) sarebbe stata di contenuto
diverso rispetto a quello indicato in motivazione, poiché questo asserito e decisivo
contenuto difforme da quello presupposto dal giudice di merito non è riportato in
ricorso. Sotto questo profilo il ricorso manca di autosufficienza, risultando violato
l’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., con riferimento appunto al verbale della deposizione
resa da Paolo Sinzu.

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a pena di inammissibilità, il contenuto dei documenti che assume essere stati

4.2. – Infine, sono inammissibili nella parte in cui si rivolgono alla ricostruzione del
fatto operata dal giudice di merito, in base alla prova testimoniale già detta (perché
oggetto delle critiche di cui al primo motivo), nonché in base ai fatti rilevati in
sentenza (e richiamati col secondo e col terzo motivo), in quanto con la
proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in
discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici

coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di
legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il
potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,
sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione
fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio
convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e
concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione (così, da ultimo, Cass. ord. n. 7921/11).
La ricostruzione del fatto operata, quanto all’individuazione del soggetto
conducente l’autovettura coinvolta nell’incidente, dalla Corte d’Appello di Cagliari
è espressa con motivazione validamente fondata sulle risultanze di cui si è detto,
non inficiata, per i principi di cui sopra, dalla diversa lettura da parte del ricorrente
(ad esempio, quanto al significato da attribuire alla posizione del corpo dopo
l’incidente ovvero alla portata delle fratture).

5.- Quanto all’asserita illegittima utilizzazione della fotografia menzionata in
sentenza, la relativa censura —così come formulata col terzo motivo di ricorso- è
inammissibile perché manca totalmente dell’indicazione delle norme del
procedimento che si assumono violate ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ.
Il ricorso va perciò rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente Frau Rosanna, quale procuratrice
generale di Tanchis Paolo, al pagamento, in favore della resistente, delle spese del
giudizio di cassazione, complessivamente liquidate in € 7.200,00, di cui € 200,00
per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ric. 2012 n. 12173 sez. M3 – ud. 15-01-2014
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del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé

Così deciso in Roma, il giorno 15 gennaio 2014, nella camera di consiglio della

sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di cassazione.

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