Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3875 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3875 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA
-;

sul ricorso proposto da
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei
Portoghesi, 12, è domiciliato

ricorrente

contro
Furfari Giuseppina, rappresentata e difesa dall’avv. Alessio Ariotto,
domiciliata presso la Corte di cassazione

controricorrente

avverso
la sentenza n. 738/2015 della Corte d’Appello di Torino depositata il
21 dicembre 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’il. gennaio 2018 dal Consigliere Ileana Fedele.

Data pubblicazione: 16/02/2018

Rilevato che:
la Corte di appello di Torino ha rigettato l’impugnazione proposta dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la
sentenza del primo giudice che aveva riconosciuto a Giuseppina
Furfari – assunta come docente con una successione di contratti a

dipendenti di ruolo in base all’anzianità di servizio complessivamente
maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla
corresponsione delle relative differenze retributive;
contro tale decisione il Ministero propone ricorso affidato ad unico
motivo, cui resiste con controricorso la Furfari;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Ritenuto che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
la sentenza impugnata si fonda sul principio di non discriminazione
sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato, allegato alla Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e
recepito nel nostro ordinamento con il d.lgs. 6 settembre 2001, n.
368 (in particolare: art. 6), richiamando i pertinenti precedenti della
Corte di giustizia dell’Unione europea ed escludendo la rilevanza della
specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la
diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo
determinato;
con l’unico articolato motivo il Ministero denuncia la violazione e falsa
applicazione della direttiva 99/70/CE e dell’accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato ivi allegato, degli artt. 485, 489 e 526 del d.lgs.
16 aprile 1994, n. 297, degli artt. 6 e 10 del d.lgs. 6 settembre 2001,
n. 368, dell’art. 9, comma 18, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv.
con modi?. dall’art. 1, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 106,

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termine – il diritto alla progressione stipendiale spettante ai

dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, degli artt. 36 e 45 del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, degli artt. 77, 79 e 106 del c.c.n.l.
comparto scuola del 29 novembre 2007, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sul rilievo che i rapporti di lavoro a
tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una

disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001 e sussistono
dunque “ragioni oggettive” idonee a giustificare il diverso trattamento
economico, considerato che il ricorso ai contratti a termine per il
reclutamento del personale scolastico risponde ad esigenze obiettive
di gestione del rapporto di lavoro;
il motivo non è fondato;
come già affermato da questa Corte (Cass. 07/11/2016, n. 22558;
Cass. 23/11/2016, n. 23868; Cass. 29/12/2016, n. 27387; Cass.
05/01/2017, n. 165, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente ai
sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in quanto del tutto
condivise), «La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo
determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione,
impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale
del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della
attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i
dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.
Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati
CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in
ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al
trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo
indeterminato»;
la sentenza impugnata è dunque conforme al principio di diritto
affermato da questa Corte, né il motivo di ricorso prospetta
argomenti che possano indurre a disattendere l’orientamento ormai
consolidato sul punto;

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normativa speciale di settore, sicché agli stessi non si applica la

pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va
rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.;
la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle
Corti territoriali e dalla Corte di legittimità soltanto dopo il deposito
del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio;

l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che
gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass.
29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate le spese del
giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma

1-quater, del

d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’Il gennaio 2018
ILP sidente
(P

Curzio)

non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato

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