Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3875 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19132-2012 proposto da:

M.G. C.F. (OMISSIS), M.F. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAVOIA 78, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO LAFACE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE VALENTINO;

– ricorrenti –

contro

A.M. C.F. (OMISSIS), A.G.L. VED. E.

C. F. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BRESCIA 29,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ZACHEO, rappresentate e

difese dall’avvocato ETTARO ALFONSO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 305/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato Gioffrè Maria Antonia con delega depositata in

udienza dell’Avv. Ettaro Alfonso difensore delle controricorrenti

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.G.L. citò innanzi al Tribunale di Messina M.G. e M.F., chiedendo che quest’ultimi fossero condannati a demolire le opere realizzate su terreno sul quale l’attrice e la sorella A.M. godevano del diritto di proprietà, violando la linea di confine, nonchè a rilasciare il tratto di terreno occupato abusivamente e rendere conformi a legge le aperture praticate sull’edificio prospiciente il predetto terreno e, in via subordinata, che i convenuti fossero condannati, nei limiti della quota spettante all’attrice, a pagare il doppio del valore di mercato della superficie occupata. I convenuti contestarono la domanda e, in via riconvenzionale, dedussero acquisto per usucapione, lamentando la non integrità del contraddittorio, non essendo in giudizio A.M.. Disposta l’integrazione e costituitasi A.M. con atto adesivo a quello della primigenia attrice, con sentenza n. 2054/06, depositata il 18/12/2006, il Tribunale di Messina, rigettata la domanda di acquisto per usucapione, condannò i convenuti al pagamento della somma di Euro 73.474,26 a favore delle sorelle A., oltre rivalutazione e interessi.

Con sentenza depositata il 23/6/2011 la Corte di appello di Messina, rigettato l’appello dei convenuti, parzialmente accolto quello incidentale delle sorelle A., condannò i M. a demolire le opere realizzate sulla porzione di terreno di mq 234,30, catastalmente individuata nel dispositivo e restituire la predetta area, confermando nel resto.

I M. ricorrono per cassazione avverso la sentenza d’appello.

Le A. resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti allegano violazione dell’art. 75 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3), 4) e 5).

Assumono i predetti non potersi condividere la decisione con la quale era stata disattesa l’eccezione di rinunzia alla coltivazione dell’azione in sede di civile, essendovi stata costituzione di parte civile nel processo penale della controparte in data 23/6/1989, quindi in epoca successiva all’incardinamento del presente processo (citazione del 29/7/1988). In primo grado era stata negata identità soggettiva ed oggettiva e in appello, il documento, comprovante la costituzione, non era stato più rinvenuto in atti, con la conseguenza che la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre la ricostruzione del fascicolo.

Per contro, si poteva trarre dal documento allegato al presente ricorso che almeno per A.G. sussisteva l’identità soggettiva ed il petitum era da ritenersi identico, essendo stato richiesto nella sede penale la condanna a risarcire i danni.

La doglianza è manifestamente destituita di giuridico fondamento. A non voler considerare, per comodità espositiva, la non corrispondenza di petitum, causa petendi e parti, il documento dal quale sarebbe dato trarre gli elementi per considerare rinunciata l’azione civile (art. 75, c.p.p.) non consta essere stato prodotto in giudizio nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 74 e 87, disp. attuaz. c.p.c. e, pertanto, verificatosi il caso del mancato rinvenimento dello stesso nel giudizio d’appello, affinchè sorga l’obbligo per il giudice di disporne la ricerca, con i mezzi a sua disposizione, eventualmente ordinando l’attività ricostruttiva del contenuto del medesimo, la parte è tenuta a dedurre e a riscontrare di avere adempiuto le formalità stabilite per il suo deposito (cfr., Sez. 2^, n. 5933 del 14/3/2011, Rv. 617099)

Con il secondo motivo, denunziante violazione dell’art. 1146 c.c. e vizio motivazionale in ordine ad un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nr. 3) e 5), i ricorrenti, premettendo di aver acquistato per atto di donazione del 26/1/1983, immobile di circa mq 240 e terreno circostante di circa mq 290, si dolgono del fatto che i Giudici del merito abbiano negato loro il diritto di unire al loro possesso quello della donante, ai sensi dell’art. 1146 c.c., nel senso di poter succedere nella titolarità di un bene goduto dal dante causa per il tempo necessario ad usucapirlo.

Anche questa censura non merita accoglimento. Invero, la Corte di merito, facendo corretta applicazione dei principi di diritto regolanti la materia, aveva spiegato che giammai i ricorrenti possono pretendere di unire al proprio possesso quello della donante, la quale trasferì loro solo la particella (OMISSIS), non oggetto di contestazione, e non quella (OMISSIS), oggetto del contendere. A mente dell’art. 1146 c.c., comma 2, affinchè operi il trapasso del possesso dall’uno all’altro dei successivi possessori, e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene; ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l’oggetto del trasferimento non può essere costituito dall’investitura del mero potere di fatto sulla cosa (Sez. 2,n. 8502 del 22/4/2005, Rv. 581621; Sez. 2, n. 6353 del 16/03/2010, Rv. 611857; Sez. 2, 6290 del 27/03/2015, Rv. 635013). Senza contare che anche in questo caso manca agli atti l’atto di donazione invocato.

Non scardina il riferito ragionamento decisorio l’affermazione dei ricorrenti, i quali, spendendo, peraltro, argomenti nuovi, assumono che trattandosi di sconfinamento causato da strutture accessorie dell’immobile, il titolo traslativo avrebbe dovuto essere considerato idoneo a consentire l’effetto di cui all’art. 1146 c.c., comma 2.

A parte la novità e non autosufficienza della postulata premessa in fatto (lo sconfinamento riguardava solo strutture accessorie del fabbricato), l’asserto cozza irrimediabilmente con la ratio dell’istituto: in tanto è possibile cumulare il possesso dell’alienante a quello dell’acquirente in quanto risulti essere stata trasferita la parte controversa, sulla quale l’alienante esercita la signoria del possessore. Circostanza che qui non si è verificata, in quanto l’alienazione non riguardò la particella (OMISSIS).

Con il terzo motivo viene dedotta violazione dell’art. 938 c.c., nonchè vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5). I ricorrenti avevano richiesto potersi avvalere dell’art. 938 c.c., e la Corte d’appello aveva disatteso la domanda ritenendo erroneamente che la stessa non fosse stata coltivata in appello, quando era invece evidente che la stessa non avrebbe dovuto essere riproposta in quanto il Tribunale aveva accolto una tale domanda subordinata. Peraltro, l’espressione della controparte: “in ogni caso chiede la condanna al pagamento (…)” mal si conciliava con la domanda principale di demolizione e restituzione.

Anche quest’ultima doglianza non merita miglior sorte.

L’ipotesi dell’acquisto della proprietà ai sensi dell’art. 938 c.c., era stata invocata, sia pure facendo indiretto riferimento alla stessa solo attraverso l’evocazione della misura del compenso, dalla controparte solo in via subordinata, ove cioè non fosse stata pronunziata condanna alla restituzione della parte di fondo occupata senza titolo e, sul punto, l’interpretazione della domanda, svolta sulla base degli atti dalla Corte di merito non appare in questa sede censurabile. Quanto all’analoga prospettazione operata dagli odierni ricorrenti va osservato che, ad ammettere la compiuta e formale deduzione (memoria difensiva depositata all’udienza dell’8/10/1991 e precisazione delle conclusioni del 22/4/1993 nel giudizio di primo grado), la stessa non è stata riproposta in appello.

La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (cfr. Sez. 5, n. 1161 del 27/01/2003, Rv. 560008; Sez. 2, n. 14086 dell’11/06/2010,Rv. 613440;Sez. 1, n. 24021 de126/11/2010, Rv. 615790; Sez. 2, n. 14086 dell’11/06/20 Rv. 613440; Sez. 1, n. 24021 del 26/11/2010, Rv. 615790; Sez. L., n. 24124 del 28/11/2016, Rv. 641710).

L’epilogo impone condannarsi parte ricorrente al rimborso delle spese legali in favore di quella resistente. Spese che, tenuto conto della natura e del valore della causa, possono liquidarsi siccome in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali, che liquida nella complessiva somma di 2.700 Euro, di cui 200 Euro per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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