Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3874 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3874 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 11918-2012 proposto da:
CIVALLERI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO
GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BELTRAMETTI PIETRO F., giusta mandato speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
PICCITTO UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato DI
RAIMONDO LUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato FORNO
PAOLO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/02/2014

avverso la sentenza n. 1702/2011 della CORTE D’APPELLO di
TORINO del 9.2.2011, depositata il 17/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;

motivi del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Paolo Forno che insiste per
l’inammissibilità del ricorso.

Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“l.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Torino ha accolto il
gravame proposto da Umberto Piccitto nei confronti di Paolo Civalleri avverso
la sentenza del Tribunale di Cuneo in data 6 dicembre 2007 e, per l’effetto, ha
dichiarato l’appellato, Paolo Civalleri, responsabile per i danni cagionati
all’appellante, Umberto Piccitto, e ha condannato il primo al risarcimento, in
favore del secondo, dei danni medesimi, da liquidarsi in separato giudizio; con
condanna dell’appellato alle spese dei due gradi di giudizio.
La Corte d’Appello ha ritenuto che, essendo stato conferito dal Piccitto al
Civalleri un mandato afferente la difesa nel contenzioso tributario per cui è
causa (da ritenersi rapporto del tutto distinto ed autonomo rispetto alla tenuta
della contabilità aziendale ed all’assistenza fiscale in senso lato, che erano
curate dal dott. Civalleri per il tramite dell’ATF s.r.1., laddove lo stesso
Civalleri aveva ricevuto, esclusivamente e personalmente, altresì -ed a
prescindere dai rapporti di collaborazione con l’ATF s.r.1.- un incarico
professionale da parte del Piccitto per la difesa tecnica dinanzi alla
Commissione Tributaria), egli fosse responsabile di inadempimento contrattuale
per non essersi attivato dinanzi alla Commissione Tributaria per far constare le
nuove nonne in tema di concordato per adesione previste dalla novella del
1997, alla luce delle quali -con assai elevato grado di probabilità- il ricorso
avrebbe potuto essere accolto ed, inoltre, per non aver comunicato al Piccitto
l’esito del giudizio tributario di primo grado, per consentirgli di proporre
appello.
Il ricorso è proposto con un unico motivo. L’intimato si difende con
controricorso.
2.- Con l’unico motivo si denuncia omessa motivazione in ordine ad una
circostanza decisiva per il giudizio ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Il ricorrente sostiene che la sua attività professionale sarebbe stata determinata,
sia pure nell’interesse del Piccitto, dal proprio lavoro di collaborazione con la
Ric. 2012 n. 11918 sez. M3 – ud. 15-01-2014
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udito per il ricorrente l’Avvocato Guido Orlando che si riporta ai

2.1.- II motivo è manifestamente infondato.
Risulta già dalla sintesi della motivazione della sentenza sopra riportata come la
Corte territoriale si sia occupata dei rapporti tra Piccitto, la s.r.l. ATF Servizi e
Civalleri e si sia preoccupata di distinguere i rapporti tra il primo e la seconda
dal mandato difensivo conferito dal primo al don. Civalleri ai sensi dell’art. 12
del d.lgv. n. 546 del 1992. Ha, in proposito, evidenziato la natura personale ed
esclusiva di tale mandato, per di più espletato col deposito del ricorso alla
Commissione Tributaria in epoca successiva al 31 dicembre 1996 (data che il
ricorrente indica come quella di cessazione di ogni rapporto tra le parti).
La motivazione pertanto non solo non è omessa, ma è logica e più che
sufficiente ed, in sé, nemmeno censurata.”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai

difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte.

Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione. Giova aggiungere, avuto riguardo alla discussione svolta dal
difensore del ricorrente, che estranei al ricorso risultano i rapporti tra il
dott. Civalleri e l’A.T.F. Servizi S.r.l. in merito a responsabilità di
quest’ultima nei confronti dello stesso dott. Civelleri, dal momento che
l’unico motivo ha riguardato la motivazione della sentenza
Ric. 2012 n. 11918 sez. M3 – ud. 15-01-2014
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s.r.l. ATF Servizi, come da quest’ultima confermato; che non vi sarebbe stata
prova alcuna circa un suo diretto rapporto col Piccitto; che quest’ultimo era
stato escluso dal sodalizio e la ATF Servizi gli aveva comunicato che, con
decorrenza 31 dicembre 1996, sarebbe cessata ogni prestazione di servizio nel
suo interesse, compresa l’assistenza fiscale. Dato ciò, il ricorrente evidenzia che
le condotte ritenute fonte di responsabilità dalla Corte d’Appello di Torino sono
entrambe successive a tale ultima data, a decorrere dalla quale sarebbe stato
oggettivamente dismesso il mandato conferito dal Piccitto alla società di
servizi. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto
della posizione della s.r.l. ATF Servizi ed avrebbe affermato apoditticamente la
responsabilità di esso ricorrente, <>; vi sarebbe perciò omessa motivazione su un
punto decisivo della controversia (specificamente, sui rapporti tra il Piccino, la
s.r.l. Servizi e, «marginalmente>>, il Civalleri).

relativamente ai rapporti tra le parti del giudizio, odierni ricorrente e
resistente.
Il ricorso va perciò rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

favore del resistente, delle spese del giudizio di cassazione,
complessivamente liquidate in € 3.000,00, di cui € 200,00 per esborsi,
oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 15 gennaio 2014, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in

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