Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3874 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.O. e C.G., nella qualità di eredi di

L.E., elettivamente domiciliati in Roma, via Claudio

Monteverdi 16, presso l’avv. Giovanni Petrone, rappresentati e difesi

dell’avv. Rossi Lucio Modesto Maria, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore;

– intimati –

L.I. e L.M.;

– intimate –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. 33^, n. 335/33/00 del 31 ottobre 2000,

depositata il 6 febbraio 2001, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Lucio Rossi per i ricorrenti; Lette le conclusioni

scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del

contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso che concerne una controversia relativa all’impugnazione di avvisi di accertamento e avvisi di liquidazione, con i quali l’Ufficio del Registro di Caserta aveva rettificato ai fini INVIM (innalzandolo) il valore finale e (diminuendolo) il valore iniziale dichiarati per un immobile venduto dalla dante causa degli attuali ricorrenti;

Preso atto che i ricorrenti hanno ottemperato alla notifica del ricorso alle sig.re L.I. e M. ai fini dell’integrazione del contraddittorio disposta da questa Corte con ordinanza del 20 aprile 2009; Visto che il ricorso poggia su due motivi con i quali si denuncia: a) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 22, L. n. 413 del 1991, art. 53, comma 12 ter, L. n. 75 del 1993, art. 4, comma 1, lett. i), n. 3, affermando che erroneamente il giudice di merito non abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio proposto oltre i sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, senza che possa rilevare la proroga disposta con la modifica apportata alla L. n. 413 del 1991 in tema di sospensione dei termini di impugnazione relativamente alla imposta di registro e all’INVIM; b) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e art. 52, comma 4, nonchè vizio di motivazione, affermando che erroneamente il giudice di merito avrebbe attribuito alla disposizione di cui al richiamato art. 52 il valore di criterio di valutazione inderogabile;

Ritenuto che il ricorso sia di pronta soluzione in ragione della manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso. Invero, risulta non contestato in atti che le sentenze di primo grado nn. 795, 796, 797 e 798 del 29 novembre 1991, depositate il 22 gennaio 1992, furono comunicate all’Ufficio il 30 giugno 1992, mentre l’appello era proposto (e tanto risulta anche dalla sentenza di secondo grado) il 2 luglio 1993. Orbene a tale data era ormai decorso inutilmente tanto il termine breve fissato, in sessanta giorni dalla comunicazione del dispositivo a cura della Cancelleria, nel D.P.R. n. 636 del 1972, art. 22, comma 1, ma anche il termine lungo dal deposito della sentenza appellata di cui all’art. 327 c.p.c. applicabile al processo tributario (v. Cass. nn. 3902 del 2004; 8265 del 2006). Non è applicabile nella specie la sospensione dei termini prevista dalla L. n. 413 del 1991, in quanto in materia di imposta di registro ed INVIM i termini di impugnazione devono ritenersi sospesi non per l’intero periodo dal 1 gennaio 1992 al 20 giugno 1993, ma soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. n. 75 del 1993 (25 marzo 1993), la quale, nel convertire in Legge il D.L. n. 16 del 1993, art. 4 ha espressamente contemplato – inserendo nella L. n. 413 del 1991, art. 53, comma 2 ter – la sospensione dei termini di impugnazione (fino all’anzidetta data del 20 giugno 1993) anche dei giudizi concernenti l’imposta di registro (v. Cass. nn. 16590 del 2003; 9993 del 2006; 29751 del 2008): e nel caso in esame, alla data di entrata in vigore della L. n. 75 del 1993, il termine per impugnare era già trascorso definitivamente. Sicchè l’appello dell’Ufficio avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile;

Ritenuto che, pertanto, debba essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio in quanto il processo non poteva essere proseguito in ragione dell’inammissibilità dell’appello;

Ritenuto che in ragione del consolidamento dei principi sopra enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso, sia giustificata la compensazione delle spese della presente fase del giudizio e del giudizio di appello.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese della presente fase del giudizio e del giudizio di appello.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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