Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3874 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. I, 17/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 17/02/2020), n.3874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19467/2014 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione

Clodia 36-a, presso lo studio dell’avvocato Pisani Fabio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Anfuso Alberghina

Andrea, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Alitalia Linee Aeree Italiane Spa in A.S., in persona dei Commissari

Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Cola Di Rienzo 212, presso lo studio dell’avvocato Melissari

Pasquale, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Scali

Salvatore, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 262/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

23/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/11/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con domanda di ammissione al passivo di Alitalia – Linee Aeree Italiane – spa in Amministrazione straordinaria del 13.11.2008, M.L., premesso di essere stato dipendente di Alitalia dal 16.8.1972 al 29.7.2005 e di aver sottoscritto il 29.7.2005 un verbale di conciliazione redatto in sede sindacale ex art. 411 c.p.c., con cui accettava di risolvere il rapporto di lavoro con Alitalia, a fronte della corresponsione della somma di 223.000,00 Euro, al netto di ritenute erariali e previdenziali;

rilevato che al momento di verificare il rateo di pensione spettantegli si era reso conto che la pensione non era assolutamente corrispondente alle somme percepite in corso di rapporto, in quanto, come desunto dall’estratto conto retributivo dell’Inps, Alitalia non aveva pagato i contributi previdenziali in proporzione alla retribuzione complessivamente percepita;

Tanto premesso, chiedeva l’ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria, del credito necessario alla costituzione della rendita L. n. 1338 del 1962, ex art. 13; in subordine chiedeva di essere ammesso al passivo per le corrispondenti somme che egli avrebbe dovuto versare all’Inps per la costituzione volontaria della stessa, pari a 241.529,99 Euro. Chiedeva inoltre l’ammissione al passivo, sempre in via privilegiata, di 601,00 Euro mensili a titolo di risarcimento del danno pensionistico derivante da inadeguato versamento di contributi previdenziali.

Il giudice delegato ha respinto la domanda di insinuazione per carenza di prova ed il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione L. Fall., ex artt. 98 e segg., proposta dal M., rilevando che ques’ultimo non aveva assolto all’onere di depositare il proprio fascicolo di parte, onde il credito non risultava adeguatamente documentato ed era sprovvisto di prova.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, il M..

Resiste con controricorso Alitalia LAI spa in Amministrazione Straordinaria.

In prossimità dell’odierna adunanza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), censurando la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito adeguata prova della propria pretesa, per la mancata produzione di adeguata documentazione, ivi comprese le buste paga, ritenute indispensabili alla compiuta ricostruzione del rapporto di lavoro e della retribuzione percepita; il ricorrente lamenta in particolare che il tribunale abbia erroneamente affermato di non poter utilizzare i documenti ritualmente prodotti e specificamente indicati nel giudizio di opposizione ed abbia ritenuto l’inidoneità degli elementi allegati dal ricorrente a fondamento della propria pretesa.

Il motivo, che si articola in una duplice censura, di violazione di legge (art. 115 c.p.c.) e di omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), è inammissibile quanto al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, posto che non viene enucleato uno specifico fatto storico la cui valutazione sarebbe stata omessa dal tribunale.

E’ invece fondata la censura di violazione di legge, pur dovendo rilevarsi l’errata indicazione della disposizione di legge che si assume violata.

Si osserva al riguardo che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in virtù del principio “iura novit curia”, l’erronea individuazione, da parte del ricorrente per cassazione, della norma che si assume violata, resta senza conseguenze, quando, come nel caso di specie, dalla descrizione del vizio che si ascrive alla sentenza impugnata possa inequivocabilmente risalirsi alla norma stessa (Cass.4439/2014).

Il ricorrente lamenta, in buona sostanza, che il tribunale abbia erroneamente affermato di non poter utilizzare, ai fini della decisione nel giudizio di opposizione di cui alla L. Fall., art. 99, i documenti allegati al ricorso innanzi al giudice delegato, L. Fall., ex art. 93, che erano, al contrario, ampiamente sufficienti a fornire prova della retribuzione, ed idonei a consentire, se del caso mediante consulenza tecnica contabile, l’esatta ricostruzione della posizione contributiva.

Sotto tale profilo, vale a dire con riferimento alla violazione della L. Fall., art. 99, la censura è fondata.

Il tribunale, premesso che nel giudizio L. Fall., ex art. 98, l’opponente ha l’onere non soltanto di indicare specificamente nel ricorso i documenti già prodotti in sede di verifica, ma anche di ritirare il proprio fascicolo contenente i documenti dimostrativi e depositarlo nuovamente nel giudizio di opposizione, ha affermato che l’odierno ricorrente aveva omesso di produrre, anche nel giudizio di opposizione, i documenti prodotti in sede di insinuazione al passivo a sostegno della propria domanda, concludendo pertanto che al tribunale era precluso l’esame nel merito dell’opposizione, senza poter prendere visione di detti documenti, nè poter disporre consulenza tecnica su dati contabili e documenti non in atti.

Tale statuizione non è conforme a diritto.

Secondo il più recente indirizzo di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L. Fall., ex art. 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (Cass. 12549/2017; 5094/2018; 15627/2018).

La disposizione di cui alla L. Fall., art. 99, comma 4, impone infatti all’opponente la mera “indicazione” dei documenti prodotti, vale a dire sia dei documenti nuovi che intenda allegare per la prima volta al ricorso in opposizione, sia di quelli già inseriti nel fascicolo della procedura fallimentare, un tempo attraverso il loro deposito da parte dell’istante nella cancelleria del G.D. ed oggi – dopo la novella dell’art. 93, introdotta dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, conv. con modificazione nella L. 17 dicembre 2012, n. 221 – trasmessi telematicamente al curatore unitamente alla domanda di insinuazione al passivo e da quest’ultimo depositati in cancelleria, salvo che per i titoli di credito, il cui originale dev’essere sempre depositato a cura dell’istante presso la cancelleria del tribunale L. Fall., ex art. 93, comma 2.

Ciò posto, deve ritenersi che, una volta inserito nel fascicolo fallimentare, il documento prodotto dal creditore istante entri a far parte dell’unico fascicolo della procedura, tenuto in modalità informatica e come tale destinato, in caso di successiva impugnazione dello stato passivo, ad entrare nella sfera di cognizione del giudice dell’impugnazione, alla sola condizione che sia stato espressamente indicato dalla parte nel ricorso in opposizione.

E’ stato al riguardo precisato che, in difetto di produzione del documento indicato specificamente in ricorso, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo della procedura fallimentare ove esso è custodito (Cass. 12549/2017), pur quando i documenti siano stati trasmessi al creditore al curatore tramite posta elettronica certificata e da questo inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato, con conseguente inserimento nel fascicolo d’ufficio informatico della procedura (Cass. 5570/2018; 15627/2018).

Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, in sede di insinuazione, aveva già depositato una serie di documenti, il cui elenco era stato specificamente richiamato nel ricorso in opposizione, ed aveva altresì precisato di produrre il fascicolo della precedente fase con i documenti in esso allegati e prodotti.

Il Tribunale ha invece erroneamente ritenuto di non poter prendere in considerazione tali documenti.

Il ricorrente lamenta, inoltre, che il tribunale abbia ritenuto indispensabili ai fini della provare del credito la produzione, da parte dell’odierno ricorrente, delle buste paga al fine di ricostruire compiutamente il proprio rapporto di lavoro.

Si osserva al riguardo che, incontroversa l’esistenza e la durata del rapporto di lavoro ed i diversi periodi trascorsi all’estero dal ricorrente, in assenza di specifica contestazione, non può ritenersi che l’integrale produzione delle buste paga del ricorrente fosse indispensabile ai fini dell’accertamento dell’insufficiente versamento contributivo, desumibile sulla base delle allegazioni e dei conteggi non specificamente contestati.

L’accoglimento del primo mezzo assorbe l’esame degli altri motivi con i quali:

– si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè del principio di non contestazione (secondo motivo);

– si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla omessa pronuncia sulla costituzione di una rendita L. n. 1338 del 1962, ex art. 13;

– si censura, per violazione dell’art. 132 c.p.c. e della L. Fall., artt. 93,98 e 99, l’affermazione della sentenza impugnata che evidenzia la mancata indicazione, da parte dell’opponente, del grado dei crediti vantati (quarto e quinto mezzo);

– si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,118,186 e 210 c.p.c., lamentando che il collegio non abbia preso in considerazione la richiesta di esibizione delle buste paga (sesto motivo).

In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Il decreto impugnato va dunque cassato in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, per nuovo esame, al tribunale di Roma, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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