Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3874 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 17/02/2011), n.3874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.P., C.A., C.C., C.

S. eredi di Ca.An., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 48, presso lo studio dell’avvocato

ZOCCALI MANUELA MARIA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RENINO CIRO, giusta procura ad litem in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati PULLI CLEMENTINA, RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (Direzione Provinciale

Servizi);

– intimato –

avverso la sentenza n. 7365/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

5.12.08, depositata il 10/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

Ca.An. agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto all’indennita’ di accompagnamento e alla pensione di inabilita’ civile in relazione a domanda amministrativa del 15.4.1993. Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda relativamente alla prima di dette prestazioni e riconosceva il diritto alla pensione di inabilita’ con decorrenza dal giugno 2002.

L’appello proposto dal Ca. era rigettato dalla Corte d’appello di Napoli.

Circa l’indennita’ di accompagnamento riteneva idonei gli accertamenti e le valutazioni compiute dal c.t.u. nominato nel primo grado, secondo cui le affezioni del sistema respiratorio, articolare e cardiocircolatorio non compromettevano l’autonomia deambulatoria, rimasta sostanzialmente intatta, ne’ la capacita’ del soggetto di gestire adeguatamente la propria persona. Osservava anche che mancava un appropriato riscontro probatorio rispetto alle generiche deduzioni dell’interessato circa un aggravamento del quadro clinico.

Sulla richiesta di riconoscimento da data anteriore al giugno 2002 del diritto alla pensione ovvero all’assegno di invalidita’, la Corte di merito dava rilievo alla mancanza di documentazione idonea a dimostrare la concorrenza del requisito reddituale.

M.P. e A., C. e C.S., nella qualita’ di eredi di Ca.An., propongono ricorso per cassazione. L’Inps resiste con controricorso. Il Ministero dell’economia e delle finanze non si e’ costituito.

Il ricorso deve ritenersi inammissibile nei confronti di detto Ministero, che non figura come parte nella sentenza di appello. Nulla spese riguardo a tale intimato.

Con il primo motivo, avente ad oggetto l’indennita’ di accompagnamento, in sostanza si denuncia omessa o insufficiente o illogica motivazione circa la mancata ammissione di nuova consulenza tecnica, rilevandosi in particolare che a tal fine rilevava il fatto stesso che la c.t.u. non aveva potuto prendere in considerazione il periodo successivo al suo espletamento. Questo motivo e’ qualificabile come manifestamente infondato. Infatti la necessita’ di un rinnovo della c.t.u. per la valutazione di nuove infermita’ o di aggravamenti di quelle preesistenti puo’ ipotizzarsi ove l’allegazione della parte trovi riscontro in adeguata documentazione (cfr. Cass. 3285/2002, 2797/2003, 3234/2003, 17318/2004).

Invece e’ manifestamente fondato il secondo motivo con cui si censura sotto il profilo del vizio di motivazione, in relazione alla domanda in materia di assegno o di pensione, l’accertamento di insussistenza del requisito reddituale. Risulta, infatti, non esaminata, come dedotto dalla parte, un’attestazione dell’Agenzia delle entrate sulla posizione della parte e del coniuge – sia pure contenente la precisazione che per gli ultimi anni non era richiesta presentazione del CUD o del mod. 101 -, attestazione che appare poter essere favorevolmente valutabile ai fini in questione.

L’accoglimento del secondo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata nella parte investita da detto motivo e il rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), che provvedera’ anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze; nulla spese riguardo a detto intimato.

Nei confronti dell’Inps rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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