Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38730 del 06/12/2021

Cassazione civile sez. I, 06/12/2021, (ud. 15/11/2021, dep. 06/12/2021), n.38730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15856/2018 proposto da:

S.O., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Richini Raffaella, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.P., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Pio XI

n. 13, presso lo studio dell’avvocato Croce Vincenzo, rappresentata

e difesa dall’avvocato Arcaini Glauco, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 286/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/11/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 286/2018, depositata in data 14/3/2018, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva, all’esito di istruttoria anche con consulenza psicologica, dichiarato la separazione personale dei coniugi S.O. e

A.P., affidando il figlio minore L., nato il (OMISSIS), ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, assegnando alla stessa la casa coniugale, disciplinando il diritto di visita del figlio da parte del padre, fissando a carico di quest’ultimo un contributo al mantenimento del figlio di Euro 450 mensili rivalutabili.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che: a) in punto di rigetto della richiesta di addebito, l’appellante non aveva negato di essersi allontanato dalla casa coniugale, riconoscendo implicitamente che era divenuta impossibile la convivenza tra i coniugi, mentre non aveva dimostrato che la crisi coniugale fosse da ricollegare ad una relazione extraconiugale della moglie (e “l’episodio del piedino” di cui sarebbe stato “colpevole un amico di famiglia”, nel corso di una cena, non dimostrava alcunché, trattandosi di “un gesto subito” dalla A., neppure univocamente interpretabile); b) non erano ravvisabili, nella CTU espletata in primo grado, omissioni, avendo il consulente risposto alle osservazioni critiche, somministrato ai componenti della famiglia tests psicologici, sentito la psicologa che seguiva il minore e le operatrici dei Servizi sociali, con conseguente non necessità di rinnovare la CTU; c) non vi erano le condizioni per mutare il collocamento del minore prevalente presso la madre, considerato la tenera età del minore (di anni otto) ed il fatto che la stessa madre era stata ritenuta dal consulente del tutto adeguata nel prendersi cura del figlio; d) quanto al contributo posto in primo grado a carico del padre per il mantenimento del figlio, in relazione alle condizioni economico-patrimoniali della moglie, non vi era necessità di modifica, atteso che gli immobili acquisiti dalla A., per effetto di divisione, non costituiscono una fonte di potenziale reddito, “trattandosi di un rudere fatiscente in (OMISSIS) con prato e bosco che richiederebbe l’esborso di denaro per essere abitato dalla stessa o dato in locazione a terzi”, la stessa A. aveva contribuito all’acquisto della casa coniugale, versando denaro e sgravando il marito dall’onere di pagare un mutuo di importo maggiore, tanto da esserne usufruttuaria, mentre il marito ne era nudo proprietario ed inoltre considerato che la soluzione del godimento alternato della casa coniugale si sarebbe rivelata più dispendiosa, comportando che entrambi i coniugi si dotassero di un alloggio autonomo oltre alla casa coniugale; d) non vi era alcun vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, in punto di quantum dell’assegno per il mantenimento del figlio, trattandosi di decisione che non incontra limiti per il principio della domanda, essendo subordinata solo alle esigenze del minore, tenuto conto della capacità dei genitori di contribuire al suo mantenimento e, nella specie, la capacità dello S. non era contestata; e) in punto di diritto di visita del padre ed in ordine alla mancata previsione per il periodo estivo non scolastico, lo stesso non era disciplinato, in mancanza di diverso accordo tra le parti, per il periodo in cui il figlio stava, non con il padre, ma con la madre, potendo quest’ultima

tenerlo con sé e portarlo eventualmente in vacanza; f) non vi erano espressioni negli scritti difensivi della A. travalicanti la normale, dialettica difensiva e comunque esse erano risultate irrilevanti, non essendovi stata pronuncia di addebito della separazione al marito; g) era giustificato il carico delle spese di primo grado al marito, soccombente in ordine alle domande di addebito, di affido del figlio in via esclusiva e di assegnazione della casa coniugale.

Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 21/3/2018, S.O. propone ricorso per cassazione, notificato il 18/5/2018, affidato a otto motivi, nei confronti di A.P. (che resiste con controricorso, notificato il 22/6/2018).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla domanda di addebito della separazione alla moglie, di fatti decisivi rappresentati dall’allontanamento dello S. dalla casa coniugale, nell’estate del 2014, su precisa richiesta della moglie, che voleva prendersi “una pausa di riflessione”, e dal successivo allontanamento della stessa, con il figlio (essendo tornata a vivere con un precedente compagno da cui aveva avuto altro figlio), allorché il marito, qualche mese dopo, aveva fatto rientro nella casa coniugale, nonché dalla c.d. infedeltà apparente della A., dovuta a comportamenti della stessa idonei ad ingenerare nell’altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento (“episodio del piedino”); b) con il secondo motivo, l’omesso esame, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla decisione sull’affido e collocamento del minore, di ulteriori fatti decisivi rappresentati dalle lacune evidenziate sin dalla conclusionale di primo grado della CTU psicologica, sull’esame delle parti e del minore, dalla richiesta di acquisizione di una relazione aggiornata dei Servizi Sociali e dal comportamento processuale della A.; c) con il terzo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte d’appello omesso, in violazione dell’art. 112 c.p.c., di pronunciarsi sul terzo motivo di gravame, inerente alla richiesta subordinata di disporre un affido del minore (oltre che esclusivo al padre) alternato o turnario, eventualmente anche con l’alternanza dei genitori nella casa coniugale, con ogni conseguenza anche economica; d) con il quarto motivo, sempre in relazione al rigetto del terzo motivo di gravame sull’affido del minore, sia la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 337 ter c.p.c., comma 1, art. 337 quater c.p.c., comma 1, art. 315 bis c.p.c., comma 3, art. 336 bis c.p.c., comma 1, art. 337 octies c.p.c., in punto di affidamento ed ascolto del minore, sia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la motivazione apparente; e) con il quinto motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per vizio di ultrapetizione e carenza di motivazione, in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel rigettare il quarto motivo di gravame, in punto di determinazione dell’assegno di mantenimento del figlio, fissato in importo maggiore a quello richiesto dalle parti, e di indicazione del termine di versamento (entro il 5 anziché entro il 10 di ogni mese); f) con il sesto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 337 quater c.p.c., sempre in relazione al rigetto del quarto motivo di appello; g) con il settimo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 88 e 89 c.p.c., in ordine al rigetto del sesto motivo di gravame in punto di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive presenti negli scritti difensivi della A. (in riferimento alle accuse rivolte al marito di essere affetto da ludopatia e di avere comportamenti aggressivi verso la stessa ed il figlio); h) con l’ottavo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione al rigetto del settimo motivo di appello, con il quale si chiedeva la riforma della decisione di primo grado in punto di condanna dello S. alle spese di lite, stante la soccombenza reciproca.

2. Risulta anzitutto infondata l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per mancanza della procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso. Invero, la procura speciale del 3/5/2018 all’avvocato Richini è presente nel ricorso in atti. In memoria, la parte ha rinunciato all’eccezione.

3. Le prime due censure del ricorso, implicanti vizi motivazionali ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sono inammissibili, in quanto non formulati nel rispetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. S.U. 8053/2014; Cass. 23940/2017).

Ora, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011; Cass. 9097/2017; Cass. 29404/2017).

Nella specie, non vi è stato omesso esame di fatti storici ritenuti decisivi, avendo la Corte d’appello proceduto ad una propria valutazione delle risultanze istruttorie sia in ordine alla questione dell’addebito della separazione sia in ordine alla decisione sull’affido e collocamento del minore, valutando espressamente i fatti che il ricorrente assume essere stati omessi.

3. Il terzo motivo è inammissibile, non ricorrendo il vizio di omessa pronuncia e art. 112 c.p.c., avendo la Corte territoriale rilevato che, ai fini della chiesta modifica del disposto affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, l’inadeguatezza della madre a prendersi cura del figlio non emergeva dagli atti in alcun modo e che un affidamento alternato del figlio ai due genitori nella stessa casa coniugale non era praticabile perché avrebbe comportato che entrambi i coniugi si dotassero di un alloggio autonomo oltre alla casa coniugale.

4. Il quarto motivo è fondato nei sensi di cui in motivazione.

Quanto in particolare al mancato ascolto del minore, che aveva all’inizio del procedimento otto anni, se è vero che l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse, nella specie, il minore infradodicenne è stato sentito dagli operatori dei Servizi Sociali e dal consulente tecnico d’ufficio (cfr. Cass. 19327/2015) e non risulta che ne fosse stata richiesta l’audizione diretta in giudizio da una delle parti, cosicché la doglianza è anche nuova.

Pertanto, la Corte d’appello, mantenuto fermo l’affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, avendo il bambino, dotato di buone risorse, dimostrato di avere un buon rapporto con entrambi i genitori, ha ritenuto che dovesse confermarsi anche il suo collocamento prevalente presso la madre considerate l’età del bambino e la inesistenza di impedimenti a che possa stare con la madre.

La motivazione risulta tuttavia lacunosa e quindi del tutto apparente, oltre che viziata da violazione di legge, sotto il profilo della garanzia del rispetto della bigenitorialità, con riguardo alla doglianza in appello dello S. circa la mancata disciplina, nella decisione del Tribunale, del diritto di visita del genitore non collocatario del minore durante il periodo estivo non scolastico, essendo stato solo previsto che il minore potesse stare presso il padre per quindici giorni anche non consecutivi “durante le vacanze estive”.

La Corte di merito ha rilevato che, salvo diverso accordo dei genitori, il diritto di visita del padre non doveva essere necessariamente disciplinato (il padre avendo chiesto di mantenere ferma, pure in estate, la calendarizzazione degli incontri già fissata per il periodo scolastico), potendo la madre tenere con sé il figlio e portarlo eventualmente con sé in vacanza, cosicché il diritto di visita doveva ritenersi sospeso in detto periodo.

Ora, poiché l’arco temporale delle “vacanze estive”, da identificare in quello di chiusura delle scuole e da intendersi riferito ai mesi di giugno, luglio, agosto, non si esaurisce certo nei quindici gg di permanenza del minore presso il padre, in tale periodo doveva essere congruamente disciplinato il diritto di visita del padre, non collocatario, del minore, quanto meno nel periodo diverso dai quindici gg. in cui il minore trascorrerà le vacanze con la madre, prevedendosi altresì che, nei giorni in cui non avrà il figlio minore presso di sé, ciascun genitore potrà sentirlo telefonicamente e che i genitori, per i summenzionati periodi in cui avranno con sé il figlio minore, si impegneranno reciprocamente a comunicarsi eventuali spostamenti in località diverse dal domicilio.

5. Il quinto motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Invero, con riguardo al lamentato vizio di ultrapetizione mosso in appello dallo S. in ordine alla determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento del minore, la Corte d’appello ha respinto correttamente il motivo rilevando che le statuizioni concernenti il mantenimento del figlio non subiscono i limiti dettati dal principio della domanda, trattandosi di accertamenti officiosi ed essendo il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli (cfr. Cass. 17043/2007: “Nei giudizi di separazione e divorzio i provvedimenti relativi al mantenimento dei figli, in quanto volti alla tutela di interessi sì privati, ma rilevanti per l’ordine pubblico, è consentito al giudice di merito – in deroga ai principi generali non solo acquisire d’ufficio le prove ritenute necessarie, ma anche adottare d’ufficio i provvedimenti relativi”; conf. Cass. 666/2010; Cass. 25055/2017).

6. Il sesto motivo è inammissibile, traducendosi in una richiesta di nuova valutazione di merito sulla capacità reddituale e patrimoniale dei coniugi o meglio sulla diversa ed asseritamente maggiore capacità reddituale e patrimoniale della moglie madre.

7. Il settimo motivo è inammissibile. Invero, l’apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all’oggetto della lite, nonché l’emanazione o meno dell’ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell’art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità (Cass. 7731/2007; Cass. 14364/2018).

8. L’ottavo motivo in punto di statuizione sulle spese e’, di conseguenza, assorbito.

9. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, inammissibili i motivi primo, secondo, terzo, quinto, sesto, settimo, assorbito l’ottavo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, inammissibili i motivi primo, secondo, terzo, quinto, sesto, settimo, assorbito l’ottavo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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