Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3873 del 26/02/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3873 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 14993-2014 proposto da:
CALIMERO NATALE LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PADOVA 77, presso lo studio dell’avvocato FRANCO
TOTANI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO LEONE
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DELL’AQUILA, in persona
del Sindaco, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ‘ TREMITI 10,
presso lo studio dell’avvocato ANNALISA PACE, rappresentata e

V-e42145 .

Data pubblicazione: 26/02/2016

c
,

difesa dall’avvocato DOMENICO DE NARDIS giusta procura
speciale in calce al controricorso;

– con troricorrente avverso la sentenza n. 5/2014 del TRIBUNALE di L’AQUILA del

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI.

Ric. 2014 n. 14993 sez. M2 – ud. 05-11-2015
-2-

4/01/2014, depositata 11 07/01/2014;

FATTO E DIRITTO
Natale Luigi Calimero propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria fuori
termine, contro il Comune di L’Aquila, che resiste con controricorso, avverso la
sentenza del Tribunale di L’Aquila che ha dichiarato inammissibile l’appello a
sentenza del GP per decorso del termine annuale pur considerando la sospensione

l’impugnazione era stata notificata il 5.2.2009, stante anche la necessità della
citazione e non del ricorso per cui era irrilevante la data di deposito del ricorso in
appello.
Il ricorrente lamenta: I) omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt.
83,91,92 cpc perché il Giudice di merito ha del tutto ignorato l’eccezione di nullità
del mandato alle liti del Comune che determinava l’impossibilità della condanna
alle spese; 2) violazione dell’art. 92 cpc perché la compensazione sarebbe stata
legittima posto che il ricorso in appello era stato depositato tempestivamente; 3)
,
violazione del decreto n. 140/2012 n. 140 e dell’art. 360 n. 3 cpc per essersi
liquidate le spese in euro 2100 mentre applicando il minimo dei parametri
l’importo totale era di curo 775 ed applicando il parametro medio di curo 1550.
Ciò premesso si osserva:
La prima censura presupponeva rituale doglianza ex art. 112 cpc riportando le
difese effettivamente svolte e difetta di autosufficienza non indicando nemmeno le
ragioni della dedotta nullità genericamente indicate nella discrepanza tra la data di
stesura del mandato e quella apposta in calce all’atto, rispettivamente I marzo e 23
marzo, dal che si desume trattarsi di un mandato a margine della costituzione del
tutto regolare.

feriale, posto che la pubblicazione della sentenza era avvenuta il 23.11.2007 e

s
;

La seconda invoca generiche ragioni di opportunità che potevano indurre alla
compensazione delle spese trascurando che vige il principio della soccombenza e
non è sindacabile in sede di legittimità la mancata compensazione.

Il terzo motivo è fondato non essendo giustificata la liquidazione operata del
Tribunale, per cui , decidendo nel merito, può essere ridotta all’importo di euro

L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di legittimità
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo, cassa sul punto la sentenza e,
decidendo nel merito, liquida le spese di appello in euro 1100.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Roma 5 novembre 2015.
11 consigliere stensore

s

il Presidente

1100.

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