Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3873 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3873 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 17524-2011 proposto da:
SPIGA GIANFRANCO SPGGFR57H23D6790, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ACCIAIOLI 7, presso lo studio
dell’avvocato TAMIETTI PAOLO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CARLA TELATIN giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
ALBERTON STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato GIOIOSO
RAFFAELLO, rappresentata e difesa dagli avvocati ZAMBIANCO
GINO, ORTIS PELLIZZER giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controrícorrente –

l

Data pubblicazione: 19/02/2014

avverso la sentenza n. 100/2011 del TRIBUNALE di BASSANO
DEL GRAPPA dell’11/02/2011, depositata il 16/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso
sollevate dalla resistente, atteso che il ricorso risulta sottoscritto dall’avv. Paolo
Tamietti, la procura risulta apposta a margine del ricorso (cfr. Cass. n.
26504/09) e la relativa sottoscrizione è stata autenticata anche dall’avv.
Tamietti., abilitato all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto l’appello proposto dallo
Spiga contro la sentenza del Giudice di Pace di Bassano del Grappa che aveva
accolto la domanda risarcitoria da sinistro stradale proposta contro lo stesso
Spiga da Stefania Alberton ed aveva condannato il primo a rifondere alla
seconda la somma di C 2.622,58, oltre al pagamento delle spese processuali.
In particolare, il giudice, sulla base di due deposizioni testimoniali (Pablo Spiga
e Paolo Ceccato), delle fotografie dei luoghi e dei mezzi (la vettura Golf della
Alberton e la bicicletta dello Spiga) e della esperita CTU, ha concluso che l’urto
tra la vettura e la bicicletta si era verificato a causa dell’errata condotta di guida
del ciclista che, uscendo da una curva destrorsa, aveva invaso la corsia di
marcia della vettura (provocando lo scontro frontale) e che la conducente
dell’auto aveva, invece, tenuto, quanto più possibile, la destra, senza invadere
l’opposta corsia di marcia, malgrado la presenza di neve sul bordo della
carreggiata.
Sotto l’aspetto giuridico, il giudice ha fatto applicazione del consolidato
principio in base al quale l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei
conducenti libera l’altro dalla presunzione di concorrente responsabilità di cui
all’art. 2054, 2° co., c.c., nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il
possibile per evitare il danno.
Propone ricorso per cassazione lo Spiga a mezzo di due motivi, attraverso i
quali fa valere il vizio di motivazione sulla ricostruzione della dinamica del
sinistro, ed in particolare sulle condotte di guida dello stesso ricorrente (primo
motivo) e della odierna resistente (secondo motivo).
Premesso che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della
disposizione di cui al 2° comma dell’art. 2054 c.c. secondo la costante
interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità (tra le varie, Cass. n.
9550/09; n. 5226/06), i motivi proposti, che possono essere congiuntamente
esaminati, sono inammissibili.
Essi, infatti, esorbitano dall’ambito delle censure di legittimità, reintroducendo
una serie di questioni in fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una
nuova valutazione del merito della controversia.

Ric. 2011 n. 17524 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-2-

Premesso in fatto

Più in particolare, il ricorrente fonda la sua tesi su una diversa lettura dei
medesimi elementi probatori acquisiti agli atti (le testimonianze, i rilievi
fotografici e la CTU) che il giudice ha attentamente esaminato per giungere
all’affermazione di esclusiva responsabilità dello Spiga.”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai

difensori.

Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di
cassazione, complessivamente liquidate in € 1.700,00, di cui € 200,00
per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 15 gennaio 2014, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

Non sono state presentate conclusioni scritte.

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