Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3873 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. I, 17/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 17/02/2020), n.3873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12998/2014 proposto da:

Cocea Edilizia Srl, in Liquidazione, in persona del Presidente del

Collegio dei Liquidatori L.A.M., elettivamente domiciliata

in Roma, Via Susa 1, presso lo studio dell’avvocato Di Domenica Ida,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tittaferrante

Giancarlo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.R., R.F., in qualità di Commissari Giudiziali,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Gopacchino Belli 27, presso

lo studio dell’avvocato Ivone Giuseppina, rappresentati e difesi

dall’avvocato Fimiani Carlo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CHIETI, depositato il 13/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/11/2019 da Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il tribunale di Chieti, con decreto depositato il 15.10.2013, revocò ai sensi della L. Fall., art. 173, l’ammissione della COCEA Edilizia srl alla procedura di concordato preventivo;

con decreto del 13.11.2013 il medesimo tribunale liquidò il compenso dei commissari giudiziali, avv. G.R. e Dott. R.F., nella misura di 103.471,71 Euro.

Con istanza del 6.2.2014 la COCEA Edilizia chiese la revoca del decreto di liquidazione del compenso dei commissari giudiziali e, con decreto depositato il 12.2.2014, il Tribunale rigettò l’istanza di revoca del provvedimento di liquidazione, trattandosi di provvedimento legittimamente reso per l’attività sino ad allora espletata dai commissari.

Con ricorso ex art. 111 Cost., notificato il 16.5.2014 COCEA Edilizia ha impugnato, con 5 motivi, il decreto di liquidazione del compenso dei commissari, depositato il 13 novembre 2013.

L’avv. G.R. ed il Dott. R.F. hanno resistito con controricorso.

Successivamente le parti hanno depositato, rispettivamente, rinunzia al ricorso ed accettazione.

Va dunque dichiarata ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio.

Preso atto dell’accettazione dei controricorrenti non deve provvedersi sulle spese di lite.

Non sussistono inoltre i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, atteso che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 25485 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA