Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3873 del 17/02/2020
Cassazione civile sez. I, 17/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 17/02/2020), n.3873
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12998/2014 proposto da:
Cocea Edilizia Srl, in Liquidazione, in persona del Presidente del
Collegio dei Liquidatori L.A.M., elettivamente domiciliata
in Roma, Via Susa 1, presso lo studio dell’avvocato Di Domenica Ida,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tittaferrante
Giancarlo, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.R., R.F., in qualità di Commissari Giudiziali,
elettivamente domiciliati in Roma, Via Gopacchino Belli 27, presso
lo studio dell’avvocato Ivone Giuseppina, rappresentati e difesi
dall’avvocato Fimiani Carlo, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CHIETI, depositato il 13/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/11/2019 da Dott. FEDERICO GUIDO.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Il tribunale di Chieti, con decreto depositato il 15.10.2013, revocò ai sensi della L. Fall., art. 173, l’ammissione della COCEA Edilizia srl alla procedura di concordato preventivo;
con decreto del 13.11.2013 il medesimo tribunale liquidò il compenso dei commissari giudiziali, avv. G.R. e Dott. R.F., nella misura di 103.471,71 Euro.
Con istanza del 6.2.2014 la COCEA Edilizia chiese la revoca del decreto di liquidazione del compenso dei commissari giudiziali e, con decreto depositato il 12.2.2014, il Tribunale rigettò l’istanza di revoca del provvedimento di liquidazione, trattandosi di provvedimento legittimamente reso per l’attività sino ad allora espletata dai commissari.
Con ricorso ex art. 111 Cost., notificato il 16.5.2014 COCEA Edilizia ha impugnato, con 5 motivi, il decreto di liquidazione del compenso dei commissari, depositato il 13 novembre 2013.
L’avv. G.R. ed il Dott. R.F. hanno resistito con controricorso.
Successivamente le parti hanno depositato, rispettivamente, rinunzia al ricorso ed accettazione.
Va dunque dichiarata ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio.
Preso atto dell’accettazione dei controricorrenti non deve provvedersi sulle spese di lite.
Non sussistono inoltre i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, atteso che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 25485 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio2020