Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3873 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 17/02/2011), n.3873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, PATRIZIA TADRIS, VINCENZO STUMPO, giusta

mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3490/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

12/05/08, depositata il 14/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta contro l’Inps da S.L., diretta al pagamento degli interessi legali per l’erogazione avvenuta in ritardo dei sussidi per lavori socialmente utili rispetto alle scadenze di legge.

Proposto appello da parte dell’Inps, la Corte d’appello di Napoli lo rigettava, sul presupposto che nella specie doveva trovare applicazione la disciplina dell’indennita’ di disoccupazione, e in particolare il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 32, secondo cui il pagamento dell’indennita’ deve avvenire il giorno 15 e l’ultimo giorno di ciascun mese.

L’Inps ricorre per cassazione. L’intimato non si e’ costituito.

Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12, e del D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32, con riferimento al D.L. n. 299 del 1994, art. 14, comma 4, convertito dalla L. n. 451 del 1994, come sostituito dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 608 del 1996, nonche’ al D.Lgs. n. 468 del 1998, art. 8, comma 3, l’Inps, richiamando anche alcune pronunce di questa Corte, sostiene che il rinvio di cui all’art. 7, comma 12, cit., alla disciplina della disoccupazione implica l’applicazione di quest’ultima anche al trattamento di mobilita’, ma l’inserimento di tale disposizione vale solo a qualificare l’indennita’ come prestazione giornaliera, ossia rapportata ai giorni di disoccupazione e non al mese di calendario, ma non anche per il termine (quindicinale) di pagamento, che invece resta ancorato alla scadenza mensile. Le stesse conclusioni, d’altra parte, sono estensibili al sussidio per lavori socialmente utili, visto che il D.L. n. 299 del 1994, art. 14 e il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 nel rinviare alla disciplina sull’indennita’ di mobilita’, recepiscono la suddetta disciplina anche per quel che concerne la cadenza mensile di erogazione della prestazione stessa.

Il ricorso e’ qualificabile come manifestamente fondato, alla stregua dell’orientamento in materia di questa Corte, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “In materia di lavori socialmente utili, il relativo sussidio – al quale sono estese le disposizioni in materia di indennita’ di mobilita’ a seguito della modifica normativa introdotta con il D.L. n. 299 del 1994, art. 14, comma 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 451 del 1994, – pur essendo determinato, alla stregua della disciplina dell’indennita’ di disoccupazione, su base giornaliera, deve essere corrisposto con cadenza mensile, attese le peculiarita’ della normativa in materia di indennita’ di mobilita’ riferita ad una ripartizione in mesi con riguardo alla durata massima del trattamento (dodici mesi, prorogabili in relazione a fasce di eta’ o aree territoriali e suddivisibile in due periodi, pure indicati in mesi), alla commisurazione della misura della prestazione (sulla base dell’integrazione salariale spettante, determinata per ogni mese ai sensi della L. n. 427 del 1980), alla possibilita’ di sospensione e cumulo con i redditi da lavoro nel caso di svolgimento di una attivita’ lavorativa (prevedendosi, ai sensi della L. 223 del 1991, art. 9, comma 5, in caso di nuova occupazione con retribuzione inferiore a quella di provenienza, la corresponsione di un assegno mensile per la differenza), nonche’ alla detraibilita’ delle mensilita’ gia’ godute nel caso di erogazione in conto capitale per i lavoratori che intraprendono un’attivita’ autonoma o in cooperativa, risolvendosi, pertanto, in una regolamentazione specifica che rende inapplicabile, in quanto incompatibile, il sistema di pagamento previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria, fissato, dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32 in due scadenze, il giorno quindici e l’ultimo giorno del mese.” (Cass. n. 12627/2008 e altre pronunce analoghe; quanto all’indennita’ di mobilita’ cfr. Cass. n. 12747/2008; nonche’ Cass. n. 18415 e 18588 del 2003).

Il ricorso deve quindi esser accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito nel senso del rigetto della domanda.

Le spese dell’intero giudizio vengono regolate in base al criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), tenuto presente, in relazione al vigente tenore dell’art. 152 disp. att. c.p.c., che il giudizio e’ stato instaurato in primo grado nel giugno del 2004, e quindi nella vigenza della nuova disciplina, e considerato che mancano attestazioni sui redditi della parte.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta la domanda. Condanna S.L. a rimborsare all’Inps le spese del giudizio di merito e di cassazione, liquidate per il primo grado in complessivi Euro 480,00 di cui Euro 155,00 per diritti ed Euro 315,00 per onorario, per il secondo grado in complessivi Euro 560,00 di cui Euro 155,00 per diritti ed Euro 395,00 per onorario, per il giudizio di cassazione in Euro 10,00 per esborsi ed Euro 165,00 per onorario, oltre accessori di legge per ciascuno dei tre giudizi.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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