Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3873 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 16/02/2021), n.3873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19319-2019 proposto da:

A.C., C.R., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 113/A, presso lo studio dell’avvocato

DARIO GUCCI, rappresentate e difese dall’avvocato RAFFAELE SOPRANO;

– ricorrenti –

contro

GUBER SPA, A.L., A.G., C.M.C.,

A.M., AM.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2169/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

FIDANZIA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto da A.C. e C.R., affidandolo a tre motivi, ricorso avverso la sentenza n. 2169/2018, depositata il 14 maggio 2019, con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dalle odierne ricorrenti (unitamente a A.M. e A.L.) avverso la sentenza n. 2926/2011, pronunciata dal Tribunale di Nola in data 20/12/2011, che, in parziale accoglimento dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 804/2000 del Tribunale di Nola, ha condannato la debitrice F.lli A. s.r.l. al pagamento in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. della somma di Euro 442.807,93, oltre accessori, nonchè i garanti A.L. e A.G. al pagamento in favore del predetto istituto di credito della somma di Euro 464.881,00, oltre accessori, e, infine, gli altri garanti C.R., A.C. e A.L. al pagamento della somma di Euro 361.520,00, oltre accessori;

– che la Corte d’Appello ha, in primo luogo, ritenuto che il giudice di primo grado non fosse incorso in una violazione degli artt. 112 e 101 c.p.c., nel qualificare il contratto stipulato dalle parti, pur in assenza di un’eccezione sul punto della banca, quale contratto autonomo di garanzia anzichè come fideiussione, essendosi limitato ad una diversa qualificazione giuridica dei rapporti dedotti in giudizio dagli appellanti;

che il giudice di merito ha, altresì, rilevato per quanto di interesse, che la qualificazione del rapporto quale contratto autonomo di garanzia limitava la proponibilità delle eccezioni attinenti alla invalidità e nullità delle clausole contrattuali da cui derivava il debito garantito, non comunicandosi al contratto autonomo di garanzia la nullità della pattuizione di interessi in violazione del divieto di anatocismo (presente nel rapporto principale), essendo quest’ultimo permesso alle particolari condizioni previste dall’art. 1283 c.c..

– che la Gruber s.p.a., procuratrice speciale della Epicuro SPV, società cui erano stati ceduti i crediti di MPS, A., L., A.G., C.M.C., A.M. e AM.GI. non hanno svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;

– che i ricorrenti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

– che con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., per non essersi i giudici di merito limitati ad una diversa qualificazione della domanda, ma per avere ampliato il thema decidendum d’ufficio e senza instaurare il contraddittorio tra le parti sul punto;

– che il motivo è manifestamente infondato;

– che va preliminarmente osservato che le odierne ricorrenti non hanno specificamente censurato l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il giudice di primo grado era pervenuto ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto intrattenuto dalle parti sulla scorta degli stessi elementi di fatto dedotti dalle parti e senza prenderne in esame di nuovi, di talchè quella di cui si discute è una questione di puro diritto;

che tale decisione è conforme all’orientamento consolidato di questa Corte (S.U. n. 20935/2009; più recentemente Cass. n. 17437/2018; Cass. n. 3432/2016), secondo cui ove il giudice esamini d’ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (c.d. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall’error iuris in iudicando ovvero dell’error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione in sede di legittimità solo ove tale errore sia in concreto consumato;

che, nel caso di specie, è stata censurata dalle ricorrenti solo la mancata segnalazione alle parti della questione di diritto sollevata dal giudice, ma non l’error in iudicando, essendo pacifico in causa che il rapporto di cui è causa era riconducibile al contratto autonomo di garanzia;

– che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 1283 e 1949 c.c. sul rilievo che propagandosi la nullità del contratto principale (per illiceità della causa e violazione di norme imperative) al contratto di garanzia, la nullità delle clausole di anatocismo contenute nel contratto principale poteva essere dedotta anche dai garanti;

– che il motivo è manifestamente fondato;

– che, infatti, questa Corte ha recentemente statuito che nel contratto autonomo di garanzia il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative, con la conseguenza che può essere sollevata anche da costui, nei confronti della banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta (vedi Cass. n. 371 del 10/01/2018);

– che, in particolare, la sentenza sopra citata ha condivisibilmente ritenuto che il garante è legittimato a sollevare nei confronti della banca l’eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la capitalizzazione, fondandosi su un uso negoziale, anzichè normativo, ove non ricorrano le particolare condizioni legittimanti previste dall’art. 1283 c.c. (Cass. S.U. n. 21095/2004), deve ritenersi vietata per violazione di una norma cogente;

– che non può neppure sostenersi, come sembra emergere dalla sentenza impugnata, che l’art. 1283 c.c. non costituisca una norma imperativa per il solo rilievo che nel nostro ordinamento il divieto di anatocismo non è assoluto, per essere quest’ultimo ammesso sia alle particolare condizioni previste dall’art. 1283 c.c., sia, per gli esercenti l’attività bancaria dall’art. 120 T.U.B., alle condizioni previste dalla Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 2, comma 2 (medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori);

che, infatti, proprio la circostanza che il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c., ove non ricorrano le particolari condizioni ivi previste, sia derogabile solo in virtù di usi normativi contrari (o speciali disposizioni di legge come l’art. 120 T.U.B.) rende tale norma imperativa, in quanto dettata a tutela di un interesse pubblico;

che, in particolare, affinchè una norma possa ritenersi non imperativa è necessario che la deroga alla disciplina dalla stessa prevista sia ammessa per atto negoziale, come emerge dall’esame di alcune disposizioni del codice civile che fanno salvi, oltre agli usi, anche i patti contrari (vedi art. 1457 c.c., comma 1, che consente di chiedere l’esecuzione del contratto oltre il termine essenziale, dandone notizia all’altra parte entro tre giorni, “salvo patto o uso contrario”, o l’art. 1510 c.c., comma 1, che identifica, come luogo di consegna della cosa mobile nella vendita, quello dove la cosa stessa si trovava al momento del perfezionamento del contratto, se le parti ne erano a conoscenza “in mancanza di patto o di uso contrario”);

che, pertanto, la natura di norma imperativa dell’art. 1283 c.c. rende anche i garanti legittimati a far valere la nullità delle clausole anatocistiche eventualmente pattuite;

– che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 1942 c.c., in relazione all’art. 1224 c.c., sul rilievo che, essendo il tetto massimo previsto per le fideiussioni invalicabile anche con riferimento agli interessi moratori già maturati, i garanti erano tenuti a corrispondere alla banca unicamente gli interessi legali e non già quelli moratori convenuti tra creditore e debitore principale, a nulla rilevando che si fossero obbligati a corrispondere gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale;

che il motivo è inammissibile per genericità;

che, nel caso di specie, le ricorrenti non hanno neppure indicato quale fosse limite massimo per cui avevano prestato la garanzia, limitandosi a dedurre assertivamente che il tetto massimo “previsto dalle fideiussioni di cui al giudizio” era stato superato, di talchè non sono stati forniti elementi idonei a consentire di valutare l’applicabilità del principio dalle stesse affermato;

– che, pertanto, il ricorso deve essere accolto limitatamente al secondo motivo con rinvio alla Corte di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, infondato il primo ed inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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