Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3873 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/02/2017, (ud. 12/10/2016, dep.14/02/2017),  n. 3873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7988-2012 proposto da:

O.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO 43,

presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE TUFANI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOACCHINO SCHENATO;

– ricorrente –

contro

O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA YSER, 8, presso

lo studio dell’avvocato VITTORIO MARTELLINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIERO VITACCHIO con procura speciale

n. 191183 del 7/9/2016;

– controricorrente-

nonchè contro

ON.GI., O.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 942/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito l’Avvocato CASANOVA Stefania con delega depositata in udienza

dell’Avvocato SCHENATO Gioacchino, difensore del ricorrente che si

è riportata agli scritti depositati;

udito l’Avvocato MARTELLINI Vittorio difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor O.P., proprietario di un fabbricato con antistante cortile – in comune, detto cortile, con i fratelli F. e Gi. e catastalmente identificato alla particella n. (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) del comune di San Vito a Leguzzano, in provincia di (OMISSIS) – ricorre contro il fratello G., proprietario di un fabbricato attiguo, nonchè nei confronti degli altri fratelli F. e Gi., per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Venezia, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato la sua domanda avente ad oggetto la rimozione di taluni impianti di smaltimento di acque (tre fosse biologiche, un pluviale, uno scarico di acque meteoriche ed un pozzetto per le acque bianche) che il fratello G. aveva collocato nel suddetto cortile.

La corte di appello ha ritenuto che l’istallazione dei suddetti impianti fosse legittimata dall’accordo tra le parti documentato della scrittura datata (OMISSIS), sottoscritta da tutti i fratelli O. in occasione della stipula degli atti di donazione con cui il loro padre aveva diviso tra di loro le proprietà immobiliari di cui si tratta; atti con i quali il genitore delle odierne parti in causa aveva assegnato il cortile identificato con la particella (OMISSIS) in comunione ai figli P., Gi. e F., rispettivamente destinatari dei beni di cui agli atti di donazione identificati in ricorso con le lettere a), b) e c), e non anche ai figli A. e G., rispettivamente destinatari dei beni di cui agli atti di donazione identificati in ricorso con le lettere d) ed e). La ratio decidendi della sentenza gravata fa leva, in particolare, sull’art. 4 di detta scrittura, che testualmente recita: “ognuno di loro avrebbe potuto occupare le porzioni di terreno comuni con tubazioni sotterranee e con vasche recando il minor disturbo agli altri con obbligo di ripristino”; nella motivazione della sentenza si argomenta che l’uso del pronome indeterminato “ognuno” manifesterebbe l’intenzione delle parti di consentire l’occupazione con vasche e tubazioni delle aree in proprietà comune non solo ai rispettivi comproprietari ma a ciascun firmatario della scrittura, quand’anche estraneo alla comunione sull’area oggetto di occupazione.

Il ricorso di O.P. si articola su quattro motivi.

O.G. ha resistito con controricorso, mentre F. e On.Gi. non si sono costituiti in questa sede.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 12.10.16, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso O.P. denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e l’errata interpretazione della clausola n. 4 della menzionata dichiarazione negoziale del 26/06/74. Sotto il primo profilo il ricorrente assume che la corte territoriale avrebbe invertito l’onere della prova nel sollevare O.G. dall’onere di dimostrare che la clausola suddetta gli attribuisse il diritto di collocare tubazioni e vasche su aree (tra cui la particella n. (OMISSIS), oggetto di causa) in comproprietà di P., F. e On.Gi., sulle quali nè G. nè O.A., destinatari delle donazioni identificate in ricorso con le lettere d) ed e), potevano vantare alcun diritto dominicale. Sotto il secondo profilo il ricorrente argomenta che la ripetuta clausola n. 4 non integrava un patto costitutivo di servitù e che la corte veneziana non aveva considerato che le testimonianze e le risultanze documentali e peritali confermavano la materiale separazione dei fabbricati di O.P. rispetto a quelli di G. e O.A..

Il motivo va rigettato. La decisione della corte veneziana non presuppone alcuna inversione dell’onere della prova ma si fonda sull’assunto che O.G. abbia offerto la prova documentale del proprio diritto di tenere vasche e tubazioni sulla particella n. (OMISSIS) mediante la scrittura firmata dei fratelli O. in data 26/6/74, allorquando gli stessi ricevettero in donazione dal loro padre una porzione del compendio immobiliare originariamente in proprietà di costui. Secondo il giudice distrettuale detto accordo del 26/6/74 attribuiva a ciascuno dei contraenti il diritto di occupare con vasche e tubazioni tutte le aree rimaste in proprietà comune di taluni dei fratelli donatari, comprese quelle alla cui comproprietà il contraente interessato all’installazione di vasche e tubazioni non partecipasse. Il ricorrente dissente da tale interpretazione negoziale, ma non denuncia specifici vizi logici o specifiche violazioni delle regole di ermeneutica contrattuale, limitandosi a contrapporre all’interpretazione della corte d’appello quella, da lui ritenuta preferibile, secondo la quale il diritto di installare vasche e tubazioni nelle aree rimaste in proprietà comune di taluni donatario dovrebbe ritenersi contrattualmente riconosciuto solo ai comproprietari delle aree interessate a tali installazioni. Il motivo di ricorso va quindi giudicato inammissibile, perchè attinge non il ragionamento interpretativo ma l’esito a cui tale ragionamento è pervenuto;

laddove, come ancora di recente ribadito da questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (sent. n. 2465/15).

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per difetto di pronuncia e di motivazione sulle domande ed eccezioni di O.P., nonchè il vizio di omessa valutazione delle prove testimoniali offerte, il vizio di omesso esame delle prove documentali fornite dal ricorrente e delle risultanze della c.t.u., il vizio di erroneità, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione. In sostanza il ricorrente lamenta che la corte non avrebbe valutato le risultanze istruttorie raccolte all’udienza del 23 maggio 2000 e le difese addotte dall’appellato nella comparsa di costituzione e risposta del 3 marzo 2006 e nella comparsa conclusionale del 4 marzo 2011.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia “illogicità e contraddittorietà della sentenza rispetto al contenuto del rogito di donazione 25/06/74”; con tale motivo si lamenta che l’interpretazione estensiva operata dalla corte distrettuale sulla clausola n. 4 della scrittura del 26/6/74 condurrebbe a conseguenze aberranti (quali, secondo la prospettazione del ricorrente, la costituzione di due servitù sulla particella n. (OMISSIS)).

I suddetti motivi possono essere trattati congiuntamente perchè entrambi si caratterizzano per l’assorbente profilo di inammissibilità rappresentato dal fatto di appuntarsi contro le conclusioni a cui è approdato il libero convincimento del giudice di merito e non contro eventuali vizi del percorso formativo di tale convincimento; essi cioè si risolvono in una istanza di revisione, da parte della Corte di cassazione, delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito. Le doglianze risultano dunque inammissibili, perchè, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Al riguardo va altresì ricordato che questa Corte ha già chiarito, per un verso, che il motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo anteriore alla riforma del 2012 (applicabile nel presente giudizio) – si denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (Sent. n. 2805/11); per altro verso, che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Sent. n. 16499/09).

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la omessa pronuncia sull’appello incidentale dal medesimo proposto nel secondo grado di giudizio. Il motivo è inammissibile perchè non contiene alcuna illustrazione del motivo d’appello su cui la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi e, sotto altro aspetto, non contiene alcuna specifica censura avverso la sentenza gravata, in quanto risulta formulato in forma incidentale e discorsiva (“solo per inciso il ricorrente fa presente di tenere ferme tutte le deduzioni da argomentazioni addotte a sostegno dell’appello incidentale”, così all’inizio dell’esposizione del motivo, pagina 18 del ricorso per cassazione), con esplicita astensione dalla formulazione di censure (“non si ritiene possibile prospettare sul punto specifica doglianza”, così nel quartultimo rigo di pagina 18 del ricorso per cassazione).

In definitiva, il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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