Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3872 del 19/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3872 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 27092-2012 proposto da:
RAFFAELE FANELLI, GUIDO VALLE, LUCIA PETRUCCELLI,
ADELAIDE M.F.V. POTENZA, ALDO GIUSEPPE PASQUALE
ALBANO, GIULIANO CIRO BISCEGLIA, FELICE BORRELLI,
VITO DI COSMO, GIUSEPPE CAPODILUPO, FRANCESCO
BIANCOFIORE, ANITA RIGANTI, STEFANO CARUGHI, VITO
D’ALESSANDRO, PASQUALE FRANCESCO CONOSCITORE,
MATTEO PIEMONTESE, GIUSEPPE GORGOGLIONE,
ANTONIO VARRIALE, ANTONIO S. GESUETE, GIOVANNI
PIO SIENA, ANNA MARIA MICERA, RACHELE GRIFA,
VINCENZO LAURIOLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DI PIETRALATA 320/D/4, presso lo studio dell’avvocato
GIGLIOLA MAZZA RICCI, che li rappresenta e difende unitamente
agli avvocati ANTONIO G. M. JANNARELLI, NICOLA A.

2g,

Data pubblicazione: 19/02/2014

CINTOLI, giusta procura speciale a margine delle prime quattro
pagine del ricorso;
– ricorrenti contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
MINISTERO DELLA SALUTE in persona dei rispettivi Ministri protempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 1481/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 2.3.2012, depositata il 19/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Svolgimento del processo
I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ. e datata 4.7.13, regolarmente comunicata al
pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso
avverso la sentenza della corte di appello di Roma n. 1481 del 19.3.12:
«1. — Raffaele Fanelli, Guido Valle, Lucia Petruccelli, Adelaide M.F.V.
Potenza, Aldo G.P. Albano, Giuliano C. Bisceglia, Felice Borrelli, Vito
Di Cosmo, Giuseppe Capodilupo, Francesco Biancofiore, Anita
Riganti, Stefano Carughi, Vito D’Alessandro, Pasquale F. Conoscitore,
Matteo Piemontese, Giuseppe Gorgoglione, Antonio Varriale,
Antonio S. Gesuete, Giovanni Pio Siena, Anna Maria Micera, Rachele
Grifa, Vincenzo Lauriola ricorrono, affidandosi ad un complesso
unitario motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata,
Ric. 2012 n. 27092 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-2-

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA,

con la quale è stato rigettato l’appello dispiegato da loro e da altri
sanitari avverso la reiezione della loro domanda – nei confronti dei
Ministeri dell’Istruzione Università e Ricerca, della Salute e
dell’Economia e Finanze – al pagamento della giusta remunerazione od al risarcimento del danno consistente nella mancata percezione di

specializzazione di medicina in tempo anteriore all’entrata in vigore del
d.lgs. 257/91, per inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato
dalle direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE. Gli intimati resistono
con controricorso.
2. — Il ricorso può trattarsi in camera di consiglio — ai sensi degli artt.
375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo soggetto alla disciplina
dell’art. 360-bis cod. proc. civ. — per esservi dichiarato inammissibile.
3. — I ricorrenti censurano la gravata sentenza per avere questa ritenuta
l’esclusiva passiva legittimazione dei soli convenuti Ministeri, in luogo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri: ma, affrontando nel merito
la relativa tesi, non si fanno carico della preliminare questione
dell’ammissibilità o meno di un simile rilievo ufficioso in appello. Ad
ogni buon conto, la proclamazione della legittimazione passiva
esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri è conforme a
diritto: è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale vertice
dell’Esecutivo l’unica abilitata a rispondere delle pretese per
l’inadempimento dello Stato nel suo complesso considerato (Cass. 17
maggio 2011, n. 10814 e numerose successive).
Non può giovare ai ricorrenti la giurisprudenza pure affermatasi in
ordine alla corretta interpretazione dell’art. 4 della legge 25 marzo
1958, n. 260, in ordine ai contenuti ed alle modalità di dispiegamento
della questione sulla corretta identificazione dell’Amministrazione
dotata di passiva legittimazione (tra le altre, v. Cass., ord. 17 giugno
Ric. 2012 n. 27092 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-3-

quella – per il periodo di frequentazione di scuole universitarie di

2013, n. 15195, ove ulteriori riferimenti, nonché Cass. 26 giugno 2013,
n. 16104), poiché tale giurisprudenza riguardava l’opposto caso delle
doglianze esplicitamente dispiegate — e disattese — dalle
Amministrazioni e non invece il rilievo ufficioso, da parte del giudice
di appello, della relativa (nel merito, fondata) questione.

ritenersi — salvo diverso avviso del Collegio — vietata a questa Corte
di legittimità e del ricorso pare indispensabile proporre la declaratoria
di in ammis sibilità».

Motivi della decisione
II. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma i ricorrenti hanno
depositato memoria, pur non avendo nessuno chiesto di essere
ascoltato in camera di consiglio.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione e, quanto alla declaratoria di
inammissibilità del ricorso, di doverne fare proprie le conclusioni, non
comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria
depositata dai ricorrenti.
In particolare, ritiene il Collegio vincolante la prospettazione del vizio
come operata in ricorso, tanto da dovere limitare la propria verifica alla
fondatezza del motivo come in quella sede articolato: non potendo mai
valere, per consolidato orientamento, ad ampliarne i contenuti gli
scritti o le argomentazioni successive.
Infatti, i ricorrenti non si sono doluti dell’irritualità del rilievo della
questione della passiva legittimazione, quest’ultimo come disciplinato
dall’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (tra le altre, v. Cass. 18
giugno 2013, n. 15197, richiamata dai ricorrenti nella memoria), ma
dell’infondatezza nel merito della soluzione data dalla corte territoriale.
Ric. 2012 n. 27092 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-4-

4. — Ogni indagine sull’ammissibilità di quest’ultima deve quindi

Ed è di tutta evidenza che un conto è dolersi dello specifico error in
procedendo consistente nell’ufficioso rilievo di un’eccezione soggetta al
peculiare regime di formulazione imposto dalla norma processuale
appena richiamata ed altro del ben diverso error in iudicando in ordine
alla corretta individuazione della specifica articolazione dello Stato

Non ravvisa il Collegio alternativa, quindi, alla conclusione nel senso
che le modalità di concreta devoluzione a questa Corte della doglianza
la limitano al merito della soluzione: la quale ultima è però in punto di
diritto corretta, per quanto argomentato nella relazione e nella stessa
giurisprudenza sul punto formatasi in ordine alle modalità di
deduzione del difetto di passiva legittimazione (tra le altre, dopo la già
richiamata Cass. 18 giugno 2013, n. 15197, sviluppando ampiamente
anche profili in parte diversi, Cass. 28 giugno 2013, n. 16104; e,
riprendendo entrambe, conferma la conclusiva statuizione Cass., ord.
30 agosto 2013, n. 20033).
IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso
va dichiarato inammissibile ed i soccombenti ricorrenti condannati, tra
loro in solido per l’evidente pari interesse in causa, al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, anche tra
loro in solido, per l’evidente identità di posizione processuale.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei
controricorrenti Ministeri, in pers. dei rispettivi Ministri p.t. e tra loro
in solido, liquidate in € 5.000,00.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 15 gennaio 2014.

Il Presidente

dotata di legittimazione in ordine alla pretesa azionata dalla parte.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA