Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3872 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/02/2017, (ud. 22/09/2016, dep.14/02/2017),  n. 3872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10470-2011 proposto da:

G.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO 97, presso lo studio dell’avvocato GENNARO LEONE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

LINEA SRL, IMMOBILIARE MIMOSA ‘91 SRL (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

IMMOBILIARE MIMOSA ‘91 SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 26/B, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO SABLONE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

EUROAPPALTI IN LIQUIDAZIONE SRL in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO ALBERTO

RACCHIA 2, presso lo studio dell’avvocato NACCARI DOMENICO,

rappresentato e difeso con procura a margine non notarile

dall’avvocato COSTA PIETRO;

– resistente con procura –

e contro

LINEA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4275/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato LEONE Gennaro, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

compensate le spese.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La società Linea a r.l. (già litografia Bruni s.r.l.), acquirente di un immobile, e la società Mimosa, venditrice ed appaltante del medesimo bene, convenivano in giudizio la Euroappalti s.r.L..

La detta società Mimosa agiva, altresì, nei confronti di G.M., quale direttore dei lavori, parti attrici assumevano la difettosità per gravi vizi dell’opera appaltata relativa all’immobile e chiedevano rispettivamente la condanna al risarcimento per danni da responsabilità extracontrattuale, relativamente all’impresa convenuta, contrattuale, quanto al direttore dei lavori evocato in giudizio.

A seguito delle eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dalla appaltatrice convenuta in giudizio e dal direttore, chiamato anche in causa da quest’ultima, l’adito Tribunale di Roma – con una prima sentenza n. 16861/1999 – respingeva le eccezioni lo stesso Tribunale, all’esito della svolta istruttoria, con successiva sentenza n. 12862/2008, accertava la responsabilità della Euroappalti s.r.l. condannandola al pagamento in favore delle parti attrici della somma di Euro 86.691,63, oltre rivalutazione ed interessi, nonchè la responsabilità del G., condannato – in solido con la Euroappalti – al pagamento in favore della Mimosa S.r.l. della somma di Euro 86.691,63, con compensazione integrale fra le parti delle spese di lite e condanna pro-quota per le spese di consulenza.

Avverso le anzidette decisioni del Tribunale di prima istanza interponeva appello, fondato su quattro motivi, il G.M., appello resistito dalle altre parti appellate.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 4275/2010, resa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., accogliendo il primo motivo di gravameòe constatata la nullità della notificazione della citazione della Mimosa S.r.l. nei confronti del G., rimetteva al primo Giudice la causa vertente fra tale ultima S.r.l. ed il G. stesso, dichiarando non luogo a provvedere sull’appello incidentale condizionato della medesima società Mimosa e inammissibile l’appello condizionato della Euroappalti, con compensazione integrale delle spese.

Per la cassazione della decisione della Corte territoriale ricorre il G. con atto fondato su unico motivo.

Resiste con controricorso la Immobiliare Mimosa S.r.l. in liquidazione, che propone ricorso incidentale fondato su quattro motivi e seguita dal deposito di memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Anche il G. depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

(Ndr: testo mancante).

attesa della decisione delle SS.UU. sulla questione rimessa con ordinanza n. 6127/2015.

Nell’approssimarsi della odierna udienza veniva deposiata memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., dalla resistente Società Immobiliare.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- In via preliminare deve darsi atto che la questione rimessa con la citata ordinanza n. 6127/2015 (all’esito della quale vi fu il rinvio di cui alla precedente udienza) è stata decisa.

In particolare le SS. UU. di questa Corte, con sentenza del 22 dicembre 2015, n. 25774, hanno ritenuto che “la sentenza con cui il giudice di appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice a quo” ex artt. 353 o 354, è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall’art. 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate”.

Nel rigettarsi, dunque, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata con controricorso, si deve, pertanto, procedere all’esame del ricorso che non è inammissibile.

2.- Va, innanzitutto, scrutinato il ricorso incidentale, che riveste priorità logico-giuridica.

Tale ricorso è fondato su quattro motivi, a mezzo dei quali vengono, nell’ ordine, dedotti i seguenti vizi della sentenza incidentalmente impugnata, vizi che appare opportuno – di seguito – così riassumere:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e DELL’ART. 2697 c.c. (nonchè) omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

b) violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., (nonchè) omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

c) violazione e falsa applicazione dell’art. 141 c.p.c. (nonchè) omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex) art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

d) violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., u.c. e art. 157 c.p.c. (nonchè) omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

I quattro motivi del ricorso incidentale sono infondati per le seguenti rispettive argomentazioni, successivamente in ordine riportate:

aa) è inammissibile per mancanza di autosufficienza il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale si postula – in buona sostanza – la pretesa rituale esecuzione della notifica nel domicilio eletto dal ricorrente nel contratto di conferimento di incarico.

Non si è, infatti, provveduto – come dovevasi – alla trascrizione del documento nella parte in cui sarebbe stata svolta la prospettata elezione di domicilio ai sensi dell’art. 47 c.c..

D’altra parte ininfluente, al precipuo fine di sostanziare il motivo in esame, è l’ulteriore allegato elemento (che attesterebbe la corretta notifica) costituito dalla sottoscrizione, in data 29.12.1995, per ricevuta – da parte del G. medesimo – dell’avviso di ricevimento della raccomandata della raccomandata dell’avv. S. di denuncia dei vizi dell’opera, sottoscrizione avvenuta nell’originaria residenza e non in quella successiva al trasferimento e dedotta in sede di gravame a sostegno dell’eccezione di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio.

Tale elemento costituisce, infatti, oggetto di apposita valutazione complessiva probatoria (che, come tale, andava censurata) e comunque è ininfluente perchè non esclude l’intervenuto trasferimento di residenza.

bb) è infondato il secondo motivo del ricorso incidentale con il quale si adduce il mero valore “di dare notizia” dell’avviso dell’avvenuto deposito dell’atto nella casa comunale.

Deve, al riguardo, premettersi che – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. – la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di giorni dieci giorni dalla spedizione.

Va, peraltro, considerato che è nulla la notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. qualora il piego relativo alla raccomandata ed attestante l’avvenuto compimento delle formalità previste dalla legge sia stato restituito al mittente per compiuta giacenza, atteso che la notifica ex art. 140 c.p.c. non esclude, ma al contrario postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, domicilio o dimora del destinatario e che la copia non sia stata consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c. di ricevere l’atto (Cass., Sent. n.ri 24416/2006 e 22995/2010).

Nella specie il piego relativo dalla raccomandata prevista dall’art. 140 c.p.c., restituito al mittente per compiuta giacenza, era stato inviato in un luogo diverso dalla residenza (in via (OMISSIS), del G., che si era trasferito in data anteriore alla notificazione della citazione proposta dalla Mimosa Immobiliare e parte attrice avrebbe dovuto e potuto accertarlo attraverso una normale ricerca anagrafica, posto che il trasferimento era risultato dal certificato storico di residenza.

cc) il terzo motivo del ricorso incidentale, incentrato in sostanza e come il primo, sulla questione della nell’individuazione, al fine della corretta notifica, del domicilio alternativo è infondato e va rigettato.

In proposito deve richiamarsi lo stesso ordine di argomentazioni già esposto in relazione al già esaminato primo motivo del ricorso incidentale.

dd) Deve, in ultimo, affermarsi l’infondatezza del quarto motivo del ricorso incidentale, teso a prospettare la regolarità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio in virtù della sanatoria ex art. 156 c.p.c. costituita dal comportamento processuale del G..

Quest’ultimo in epoca successiva alla detta notificazione nulla comunque non aveva svolto una costituzione in giudizio idonea a sostanziare la sanatoria invocata col motivo qui in esame.

Al riguardo va richiamato il noto principio già enunciato da questa Corte (Cass. 27 dicembre 2013 n. 28695) secondo cui “lo – scopo della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio è raggiunto quando la parte, nonostante la nullità della notifica, si sia tempestivamente costituita, così mostrando di aver avuto conoscenza legale del processo e di essere in grado di apprestare la propria difesa senza incorrere in decadenze e preclusioni, con la conseguenza che la proposizione dell’appello avverso la sentenza di primo grado da parte del convenuto già contumace non sana il vizio relativo al difetto di regolare costituzione del giudizio in primo grado”.

Il ricorso incidentale va, dunque, rigettato.

3.- Con il motivo del ricorso principale si censura il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 157, 160 e 354 c.p.c., nonchè illogicità e contraddittorietà della motivazione ed omesso esame e pronuncia su un punto decisivo.

In particolare il ricorrente denuncia (a pag. 22 del ricorso) che la notificazione della citazione sarebbe affetta da inesistenza.

Viene dedotta l’erroneità della gravata decisione di annullamento da parte del Giudice di appello.

Quest’ultimo, secondo la prospettazione di cui in ricorso, avrebbe dovuto comunque provvedere alla decisione.

Si postula, col motivo qui in esame, l’errore, ex art. 354 c.p.c., della Corte di Appello, che avrebbe dovuto decidere nel merito la controversia e non – viceversa – rimettere la causa al primo giudice per nullità della notifica della citazione.

Il motivo, anche alla stregua e per le argomentazione innanzi già svolte, è del tutto infondato.

La notifica dell’atto introduttivo del giudizio, di cui si discute, era affetta da nullità, posto che la inesistenza è configurabile nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, anche alla stregua di quanto di recente stabilito dalle S.U. di questa Corte con la nota sentenza n. 14916/2016, secondo cui il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto.

Nessun errore è, quindi, rinvenibile nella gravata decisione del Giudice di Appello che non poteva procedere alla decisione nel merito della controversia.

Pertanto anche il ricorso principale va rigettato.

4.- Al rigetto di entrambi i proposti ricorsi consegue la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

LA CORTE

rigetta ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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