Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3871 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3871 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 25788-2012 proposto da:
GARGIULO ENRICO GRGNRC92C29C129Q, MARCIANO
DAVIDE MCRDVD85H17D208M, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato
MICHELE LIGUORI, che li rappresenta e difende, giusta procura
speciale a margine del ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrenti
contro
SABATINO GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
FIORENZO MARINO, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– con troricorrente nonché contro

Data pubblicazione: 19/02/2014

SPA UNIPOL ASSICURAZIONI;
– intimata –

avverso il provvedimento RG. 27194/2011 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositato il 22/10/2012;

15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.
Fatto e diritto
1. — Enrico Gargiulo adì il tribunale di Napoli per sentir condannare
solidalmente la spa Unipol Ass.ni e Gaetano Sabatino al risarcimento
dei danni patiti per un sinistro occorso in Gragnano e,
successivamente, intervenne in giudizio con domande analoghe il
proprietario del motoveicolo sul quale aveva viaggiato il Gargiulo;
costituitosi tempestivamente solo il Sabatino, questi eccepì
preliminarmente l’incompetenza territoriale del giudice adito, in
relazione sia alla residenza del convenuto persona fisica, sia alla sede
principale della persona giuridica convenuta, sia al luogo dove andava
adempiuta l’obbligazione, indicando come competente il tribunale di
Torre Annunziata — sez. dist. di Gragnano, o, in alternativa, il tribunale
di Bologna.
Il tribunale di Napoli assegnò dapprima i termini previsti dall’art. 183,
co. 6, cod. proc. civ. e solo alla successiva udienza, senza invitare le
parti a rassegnare le conclusioni sulla preliminare, si riservò e, con
ordinanza 22.10.12, declinò la propria competenza in favore di quella
del tribunale di Torre A. — sez. dist. di Gragnano, con termine di mesi
sei per la riassunzione.
2. — Con ricorso notificato addì 8.11.12, il Gargiulo ed il Marciano
hanno proposto istanza di regolamento di competenza, deducendo:

Ric. 2012 n. 25788 sez. M3 – ud. 15-01-2014
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

- l’incompletezza dell’eccezione poi accolta, non essendo stata la
competenza territoriale contestata anche con riferimento al foro di cui
all’art. 19, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ.;
– l’infondatezza dell’eccezione stessa, per avere essi provato la
sussistenza in Napoli di una sede operativa con un rappresentante

3. — Il solo Sabatino deposita “controricorso”, con cui, ripercorsi i fatti
di causa, contesta la fondatezza dei motivi sollevati dalle controparti:
non potendo avere rilevanza, ai fini della valutazione della completezza
dell’eccezione di incompetenza territoriale, la seconda parte del primo
comma dell’art. 19 cod. proc. civ.; e comunque evidenziando avere le
stesse controparti escluso, con atti concludenti, la presenza in Napoli
di una articolazione societaria dell’assicuratrice dai requisiti di cui alla
seconda parte del primo comma dell’art. 19 cod. proc. civ.
4. — Dal canto suo, il Procuratore Generale, con le sue conclusioni
scritte, formulate ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ. e trasmesse ai
difensori delle parti, ha espresso l’avviso della fondatezza del ricorso,
sotto il profilo dell’incompletezza dell’eccezione in relazione proprio
all’ultima parte del primo comma dell’art. 19 cod. proc. civ., in
applicazione del principio di diritto di cui a Cass. 5725/13.
5. — Ritiene il Collegio doveroso assicurare continuità all’orientamento
richiamato dal P.G. nelle sue conclusioni scritte (Cass., ord. 7 marzo
2013, n. 5725), a mente del quale, in caso di eccezione di incompetenza
territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata
contestazione in comparsa di risposta – alla quale è da equiparare quella
formulata senza motivazione articolata ed esaustiva – della sussistenza
del criterio di collegamento indicato dall’art. 19, primo comma, ultima
parte, cod. proc. civ. (contestazione da compiersi adducendo
l’inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice
Ric. 2012 n. 25788 sez. M3 – ud. 15-01-2014
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dotato dei poteri per stare in giudizio per il rapporto dedotto in causa.

adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo
rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento
all’oggetto della domanda) comporta l’incompletezza dell’eccezione, da
ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento
della competenza del giudice adito.

quale ultima integra una condotta processuale tipica e formale — da
condotte o altre manifestazioni non esplicite della parte onerata o
peggio ancora della controparte, attesa la necessaria formalità di quelle
indispensabili per rendere palese la presa in considerazione di ogni
possibile profilo alternativo ad opera ed onere di chi l’eccezione di
incompetenza territoriale vuol formulare per contestare la competenza
del giudice davanti al quale è stato convenuto.
6. — Pertanto, qualificata come incompleta l’eccezione di incompetenza
sollevata dal Sabatino, resta radicata definitivamente la competenza
territoriale del tribunale di Napoli: e tanto va dichiarato, così accolto il
ricorso e comunque cassata l’ordinanza impugnata, in dispositivo;
mentre le spese, con la chiesta distrazione, vanno poste a carico del
Sabatino, unica controparte soccombente sulla questione qui definita,
con attribuzione all’avvocato dei ricorrenti, per dichiaratone anticipo.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di
Napoli; condanna Gaetano Sabatino al pagamento, in favore dei
ricorrenti e con attribuzione all’avv. Michele Liguori, delle spese del
presente giudizio, liquidate in C 1.200,00, di cui C 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 15 gennaio 2014.

Il Presidente

Né può ritenersi di ricavare la completezza della contestazione — la

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