Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3871 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che h rappresenta e difende

per legge;

– ricorrenti –

contro

Locafit Locazione Macchinari Industriali S.p.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Secondo Grado di

Bolzano, Sez. 1^, n. 53/1/01 del 28 novembre 2001, depositata il 16

marzo 2002, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso concernente una controversia relativa all’Invim dovuta per la compravendita avente ad oggetto ad un immobile già concesso in leasing alla parte acquirente;

Visto che il ricorso è fondato su un unico motivo con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17, commi 6 e 7, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 2, artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione, ritenendosi erronea la sentenza impugnata laddove esclude che il bene venduto debba essere valutato secondo il valore venale in comune commercio;

Che il motivo è manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte, che il Collegio condivide e conferma, secondo cui: “In tema di INVIM, nel caso di alienazione a titolo oneroso di un bene immobile già concesso in locazione finanziaria a seguito dell’esercizio dell’opzione di riscatto da parte dell’utilizzatore, l’imponibile deve essere determinato in modo differenziato, a seconda che il presupposto d’imposta si sia verificato entro il o dopo il 31 dicembre 1992. Nella prima ipotesi, infatti, l’incremento di valore deve essere determinato, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6, comma 2, secondo periodo, assumendo come valore finale il totale dei corrispettivi costituiti non solo dal cosiddetto “prezzo di riscatto”, ma anche da tutte le somme versate nel corso del rapporto a titolo di “canone” o di “maxicanone”, le quali rappresentano un anticipato pagamento rateale assoggettato ad IVA. Nel secondo caso, invece, dovendosi fare riferimento al “valore in comune commercio del bene” al 31 dicembre 1992, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 17, comma 7, lett. a), il valore finale non può essere astrattamente determinato mediante comparazione con quello posseduto alla stessa data da immobili del medesimo genere, ma liberi da vincoli, dovendo invece precedersi ad una valutazione caso per caso che tenga conto tanto delle utilità e dei pregi posseduti dal bene, quanto di tutti i fattori (vincoli ed oneri) che concorrono ad impedirne o limitarne il godimento, ivi compreso il vincolo derivante dal contratto di locazione finanziaria, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che ad acquistare l’immobile sia stato lo stesso utilizzatore anzichè un terzo, in quanto, essendo l’imposta finalizzata a colpire l’effettivo incremento patrimoniale conseguito dall’alienante, la determinazione del valore venale deve essere oggettivamente riferita al bene” (Cass. n. 12594 del 2006);

Ritenuto che non debba provvedersi sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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