Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3870 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3870 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul regolamento di competenza di ufficio proposto dal Tribunale di
Roma, con ordinanza in causa R.G. 75258/2011, depositata addì
8.10.2012, nella causa civile pendente fra CONDOMINIO VIA
TRASAGHIS 18— ROMA e MULTIENERGY & SERVICE SRL;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.
Fatto e in diritto
1. — Il tribunale di Roma, davanti al quale il giudice di pace della
Capitale aveva rimesso sia l’opposizione ad un decreto ingiuntivo da lui
emesso che la domanda riconvenzionale eccedente i limiti della sua
competenza, ha (con ordinanza 8.10.12, nell’unitaria causa n. 75258/11
r.g.a.c.c. di quell’ufficio) richiesto di ufficio il regolamento di
competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., affinché questa Corte
dichiari la competenza del giudice di pace di Roma a decidere la causa
di opposizione, vertente tra l’opponente Condominio di via Trasaghis

Data pubblicazione: 19/02/2014

18 e l’opposta Multienergy, una volta disposta la separazione della
riconvenzionale. In particolare, il tribunale romano osserva che, in
fattispecie di tal fatta, il giudice di pace è tenuto a rimettere al giudice
dotato di competenza per valore più elevata solo la controversia
relativa alla domanda riconvenzionale, in quanto sulla causa di

funzionale e inderogabile.
2. — Il Procuratore Generale, depositando le sue conclusioni scritte ai
sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., ha qualificato fondata la richiesta,
sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la quale:
– in tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso
dal giudice di pace, poiché la competenza per l’opposizione, attribuita
dall’art. 645 cod. proc. civ. all’ufficio giudiziario cui appartiene il
giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile
— stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di
impugnazione — nel caso in cui sia proposta dall’opponente domanda
riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del
giudice di pace, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo
quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale (Cass.,
Sez. Un., n. 9769/2001; Cass. n. 20234/2006; Cass. n. 24479/2008);
– qualora il giudice di pace non provveda in tal senso, il giudice
superiore cui sia stata rimessa l’intera controversia può chiedere, nei
limiti temporali fissati dall’art. 38 cod. proc. civ., il regolamento di
competenza ex art. 45 cod. proc. civ..
3. — Ritiene il Collegio doveroso assicurare continuità al richiamato
orientamento (tra le moltissime: Cass., ordinanze 20324/06, 4731/09,
186/12, 16683/12, 17792/12, 19253/12; Cass., ord. 7 dicembre 2012,
n. 22277; Cass., ord. 21 gennaio 2014, n. 1190), anche per
l’inopportunità di un approfondimento in questa sede camerale della
Ric. 2012 n. 24552 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-2-

opposizione a decreto ingiuntivo la competenza assume carattere

questione della persistenza della natura funzionale e inderogabile della
competenza del giudice dell’opposizione (per limitarsi alle pronunce
rese a sezioni unite: Cass. Sez. Un., 8 ottobre 1992, nn. 10984 e 10985;
Cass. Sez. Un. 8 marzo 1996, n. 1835; Cass. Sez. Un., ord. 1 ottobre
2007, n. 20596), basata, se non altro in sensibile parte, su di un

vale a dire la natura impugnatoria del giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo.
4. — Va quindi ribadito che la competenza per l’opposizione, attribuita
dall’art. 645 cod. proc. civ. all’ufficio giudiziario cui appartiene il
giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e
inderogabile, stante l’assimilabilità, se non altro per certi versi, del
giudizio di opposizione a quello di impugnazione.
Pertanto, nel caso in cui sia proposta dall’opponente domanda
riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del
giudice di pace, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo
quella relativa all’opposizione e rimettendo soltanto l’altra al tribunale.
5. — In applicazione di tale principio, risultando pure rispettato il
termine preclusivo di cui all’art. 38 cod. proc. civ., per essere stata
rilevata, da parte del giudice successivamente adito, la questione entro i
tempi ivi previsti, va qui affermata la competenza del giudice di pace di
Roma quanto alla sola domanda di opposizione al decreto ingiuntivo,
non correttamente rimessa al tribunale di Roma in uno alla domanda
riconvenzionale eccedente il limite di competenza del giudice di pace.

P. Q. M.
La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Roma a
decidere sulla domanda di opposizione avverso il decreto ingiuntivo di
quell’ufficio, pronunziato nei confronti del Condominio di via
Trasaghis 18 ed a favore di Multienergy, ferma la competenza del
Ric. 2012 n. 24552 sez. M3 – ud. 15-01-2014
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presupposto tralaticio ormai superato dall’elaborazione dell’istituto,

tribunale di Roma sulla domanda riconvenzionale eccedente la
competenza del giudice di pace, in causa n. 75258/11 r.g. trib. Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
Il Presidente

civile, addì 15 gennaio 2014.

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