Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3870 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 17/02/2011), n.3870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. MANCINO Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 221,

presso lo studio degli avvocati FABBRINI FABIO e SPEDALIERE LEOPOLDO,

che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e RASPANTI RITA,

giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del

24/05/07, rep. 72588;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 7737/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/01/2007 r.g.n. 820/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato ROMEO LUCIANA, per delega RASPANTI RITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 17-10-1997 M.G., premesso che l’Inail gli aveva ridotta la rendita per infortunio sul lavoro originariamente corrispondente al 35% di invalidita’ al solo 16% con provvedimento di revisione del 15-10-1996, ma che tale riduzione doveva ritenersi illegittima, sia per la sua tardivita’ sia per l’effettivo permanere della inabilita’, chiedeva dichiararsi il proprio diritto alla rendita nell’originaria misura del 35%.

L’istituto convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda.

Con sentenza del 17-12-2002 il giudice adito rigettava la domanda in conformita’ con quanto accertato dal nominato c.t.u., che riconosceva giustificata la riduzione della percentuale di invalidita’ al 16%.

Con atto del 16-4-2003 il M. proponeva appello avverso la detta sentenza, lamentando che il primo giudice non aveva affatto esaminato il motivo di diritto costituito dalla tardivita’ della revisione operata dall’Inail e contestava la consulenza tecnica posta a fondamento dell’impugnata decisione, ribadendo la domanda svolta nel giudizio di primo grado.

L’INAIL si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 30-12-2006.

in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava il diritto del M. alla rendita Inail per infortunio sul lavoro, corrispondente all’invalidita’ del 20%, anziche’ del 16%, a decorrere dal 1-8-2006 e condannava l’Inail al pagamento della detta rendita in favore del M. con gli interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo arretrato al soddisfo, compensando le spese del grado.

Per la cassazione di tale sentenza il M. ha proposto ricorso con un unico motivo, corredato dai quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c. che va applicato nella fattispecie ratione temporis.

L’Inail ha depositato procura ed il difensore dell’istituto ha partecipato alla discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata in modo “lapidario e apodittico” erroneamente ha affermato che “la lamentata tardivita’ della revisione non sussiste in quanto il termine di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83 e’ dilatorio”.

In particolare il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata “e’ erronea in quanto confonde la dilatorieta’ del termine per l’inizio del procedimento amministrativo con la perentorieta’ del periodo temporale (nello specifico decennio) entro il quale assumono rilevanza le variazioni dello stato permanentemente inabilitante” e che erroneamente la Corte di merito non ha rilevato, in base alle risultanze della CTU, che nella fattispecie “effettivamente il miglioramento si colloca ben oltre il decennio”.

Peraltro il ricorrente aggiunge che la Corte d’Appello erroneamente non ha applicato il disposto di cui al l’art. 137 del citato D.P.R., “atteso che l’azione di revisione, seppure da non proporsi perentoriamente nel termine del decennio e’ comunque subordinata al termine di decadenza annuale decorrente dalla scadenza del decennio”.

Il motivo e’ fondato e va accolto.

Come e’ stato piu’ volte affermato da questa Corte (cfr. fra le altre Cass. 5-6-2008 n. 14922, Cass. 5-10-2007 n. 20897, Cass. 20-6-2005 n. 13190. Cass. 17-8-2004 n. 16056, Cass. 27-4-2004 n. 8066. Cass. S.U. 10-7-2003 n. 10839) e va qui nuovamente enunciato “il termine di complessivi dieci anni, per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro, previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83 (come pure quello di quindici anni di cui all’art. 137 dello stesso D.P.R. per le malattie professionali) non e’ di prescrizione ne’ di decadenza, ma delimita soltanto l’ambito temporale di rilevanza dell’aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell’assicurato, che fa sorgere il diritto alla revisione, pertanto e’ ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, sempreche’ la variazione si sia verificata entro il decennio, e purche’ l’Istituto, entro un anno dalla data di scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, comunichi all’interessato l’inizio del relativo procedimento”.

Invero (v. per tutte Cass. n. 14922/2008 cit.) le scansioni temporali interne, di cui ai commi 6 e 7 degli artt. 83 e 137 citati, “hanno identica funzione, sicche’ solo allo scadere del termine complessivo di dieci o quindici anni puo’ porsi un problema di prescrizione o di decadenza”.

Ne consegue che in materia di infortuni e’ ammessa la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, o la visita medica disposta dall’Istituto, sempreche’, pero’, l’aggravamento, o il miglioramento, non si sia verificato oltre il decennio dalla costituzione della rendita. L’onere di provare che il miglioramento o il peggioramento, rilevato successivamente al termine di consolidamento, si sia in realta’ verificato entro tale termine, grava sulla parte che vi ha interesse.

Decorso, poi, il periodo di consolidamento, per ragioni di uguaglianza e di carattere sistematico, questa Corte ha precisato che va applicato anche alla (ultima) revisione (sia attiva che passiva) delle rendite da infortunio (v. fra le altre Cass. 13-12-2005 n. 27425, Cass. 17-8-2004 n. 16056, nonche’ Cass. n. 5208, 5209, 6831, 21387 del 2004). il termine di decadenza annuale (fissato espressamente per rassicurato dall’art. 137 cit. in tema di revisione delle rendite da malattia professionale ed affermato anche a carico dell’istituto assicuratore – cfr. fra le altre Cass. S.U. 10839/2003 cit.. Cass. n. 16056/2004 cit.). In particolare Cass. n. 21387/2004 cit. ha anche chiarito che, in caso di revisione disposta dall’Istituto, l’osservanza del termine annuale di decadenza deve essere accertato con riferimento alla data di invio, e non a quella di ricezione, della comunicazione (invito a visita) dell’avvio del procedimento di revisione.

Infine va ribadito che la decadenza e’ di interesse pubblico e va rilevata d’ufficio dal giudice (v. Cass. 7-3-2006 n. 4843).

Tali principi sono stati del tutto disattesi dalla Corte d’Appello di Napoli, che, limitandosi a rilevare sic et simpliciter il carattere dilatorio dei termini (interni) di cui all’art. 83 citato, ha omesso qualsiasi accertamento in ordine al tempo sia dell’effettivo verificarsi del miglioramento relativo alla riduzione della percentuale di inabilita’ sia dell’inizio del procedimento di revisione da parte dell’INAIL. La impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio alla stessa Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, la quale provvedera’ attenendosi ai principi sopra richiamati, statuendo anche sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA