Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3870 del 16/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 3870 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 26912-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
4515

contro

LIGUORI MARIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’ avvocato

Data pubblicazione: 16/02/2018

VINCENZO DI PALMA, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8379/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/11/2010 r.g.n.
1080/2008;

udienza del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
cessazione materia del contendere;
udito l’Avvocato FRANCESCA BONFRATE per delega
verbale Avvocato LUIGI FIORILLO.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G 26912/2011.

Fatti di causa
1.

Con la sentenza del 3.11.2010 la Corte di appello di Roma

dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le
Poste e Liguori Maria dal 14.5.2002 al 30.6.2002, la sussistenza di un

domanda risarcitoria.
2.

A fondamento della propria decisione la Corte territoriale ha

posto la mancata prova delle Poste circa l’effettività delle esigenze
postulate dagli Accordi riportati nel contratto.
3.

Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso le Poste

articolando plurimi motivi. Le Poste hanno depositato all’odierna
udienza verbale di conciliazione in sede sindacale.
4.

Resiste con controricorso la lavoratrice.
Ragioni della decisione

Si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere alla
luce dell’accordo di conciliazione in sede sindacale depositato
all’odierna udienza dalla difesa delle Poste. Stante l’avvenuto
conciliazione sussistono gusti motivi per compensare tra le parti le
spese del giudizio di legittimità avendo le parti regolato nel detto
verbale le spese dei gradi di merito.
PQM
Dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa
tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 16.11.2017
Il Presidente

gt.41-2

rapporto a tempo indeterminato dal 14.5.2002 e rigettava la

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