Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3870 del 15/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 15/02/2021), n.3870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24233/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL (C.F.), in persona del Curatore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria, n. 2117/2018, depositata il:1L9 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 12 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Risulta dalla sentenza impugnata che la società (OMISSIS) SRL ha impugnato un provvedimento di sospensione di un rimborso IVA, relativo al periodo di imposta dell’anno 2003, qualificandolo come diniego di rimborso.

La CTP di Cosenza ha accolto il ricorso e la CTR della Calabria, con sentenza in data 19 luglio 2018, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto tardivo. Ha osservato il giudice di appello che la sentenza di primo grado è stata notificata all’Ufficio in data 25.08.2015, per cui l’atto di appello non è stato proposto entro il termine del 30.10.2015, in quanto atto notificato in data 29.10.2015 al solo curatore del fallimento e non anche al difensore domiciliatario, in quanto quest’ultimo sarebbe risultato irreperibile. Ha, inoltre, ritenuto tardiva e, quindi, irrilevante la notificazione eseguita in data 5/6.11.2015 al domiciliatario presso il nuovo indirizzo.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16, 17 e 51 e degli artt. 330 e 291 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto tardivamente notificato il ricorso. Rileva il ricorrente come il ricorso è stato notificato in data 29.10.2015 sia al difensore presso il domicilio eletto, sia al curatore del fallimento, nonchè alla società dichiarata fallita. Deduce che la notificazione al difensore domiciliatario che non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante non pregiudica il notificante se si è provveduto a rinnovare la notificazione. Rileva, in ogni caso, che il giudice di appello avrebbe dovuto rinnovare la notificazione in caso di nullità della stessa.

1.2 – Con il secondo motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16,17 e 49 per avere dichiarato nulla la notificazione in presenza di valida notifica effettuata a mani del curatore del fallimento. Deduce il ricorrente che il fallimento è intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, legittimato passivo in luogo del difensore precedentemente officiato dal legale rappresentante della società dichiarata fallita. Deduce, inoltre, come la notificazione alla parte personalmente in grado di appello sia sempre consentita a termini del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 ancorchè si sia in presenza di elezione di domicilio.

2 – Il primo motivo è fondato, posto che deve ritenersi tempestiva la notifica dell’atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata da questi tempestivamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l’impugnazione, principio applicabile nel caso di mero errore materiale nella compilazione della relata di notifica (Cass., Sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599) e, ancor più nel caso (del tutto analogo al caso di specie) in cui la notificazione sia avvenuta presso un procuratore costituito che avesse mutato domicilio (Cass., Sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3356), purchè il notificante, una volta acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole (Cass., Sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 24660), individuato da questa Corte nella metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. (Cass., Sez. U., 15 luglio 2016, n. 14594; Cass., Sez. II, 11 giugno 2018, n. 15056; Cass., Sez. Lav., 27 giugno 2018, n. 16943; Cass., Sez. VI, 9 agosto 2018, n. 20700; Cass., Sez. V, 25 gennaio 2019, n. 2195).

2.1 – La sentenza impugnata ha accertato che la notificazione è stata erroneamente eseguita presso il precedente domicilio in data 29.10.2015 e che l’Ufficio appellante ha dato nuovo impulso al procedimento notificatorio in data 5.11.2015, nel rispetto della metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c.. Da tali elementi emerge che tale sentenza, nel dichiarare inammissibile il gravame, non ha fatto buon governo dei principi enunciati.

3 – Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR a quo, previo assorbimento del secondo motivo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

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