Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3870 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/02/2017, (ud. 02/02/2016, dep.14/02/2017),  n. 3870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI FRASCATI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Ruggero Fauro 43, presso lo studio

dell’Avvocato Ugo Petronio, che lo rappresenta e difende, per

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI ROMA (ora CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE), in

persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via IV Novembre 119-A, presso l’Avvocatura

della Provincia, rappresentata e difesa dagli Avvocati Massimiliano

Sieni e Riccardo Giovagnoli, per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

I.T.I.S. HEINRICH HERTZ, I.T.I.S. LUCIO LOMBARDO RADICE;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, sezione speciale

usi civici n. 34/2012, depositata il 19 ottobre 2012;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

febbraio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti, per il ricorrente, l’Avvocato Ugo Petronio e, per la contro

ricorrente, l’Avvocato Riccardo Giovagnoli;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott.

DE RENZIS Luisa, che ha chiesto l’inammissibilità del primo motivo,

l’accoglimento del secondo e del terzo, assorbito il quarto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il Comune di Frascati ha chiesto al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l’Umbria di accertare, nei confronti della Provincia di Roma, dell’Istituto tecnico Heinrich Hertz e dell’Istituto tecnico Lucio Lombardo Radice, che alcuni terreni, sui quali sorgono gli anzidetti Istituti scolastici, appartengono al demanio civico del Comune in quanto ad esso pervenuti dalla estinta Università agraria di Frascati, con conseguente diritto alla restituzione.

Il Commissario adito rigettava la domanda, affermando che i beni appartenevano alla Provincia di Roma, per averli “legittimamente espropriati al Comune di Frascati”.

Il reclamo proposto dal Comune è stato rigettato dalla Corte di appello di Roma, sezione speciale usi civici, con sentenza del 19 ottobre 2012.

La Corte, confermando, con diversa motivazione, la decisione impugnata, ha rilevato che i terreni in questione erano di proprietà privata della locale Università agraria, nata dalla fusione dell’Università dei Boattieri e dell’Università dell’Arte agraria, le quali avevano acquistato iure privatorum le terre controverse; ha quindi ritenuto, in primo luogo, che le dette Università non rappresentassero l’intera comunità locale del Comune di Frascati, ma solo i padroni del bestiame e i contadini, per cui non sussisteva l’indeclinabile requisito dell’uso delle terre da parte dell’intera collettività indifferenziata; in secondo luogo, e in ogni caso, ha aggiunto che non vi era traccia alcuna del titolo che avrebbe trasformato i terreni, indiscutibilmente di proprietà privata, in terre di uso civico.

2. – Il Comune di Frascati ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, denunciando innanzitutto il difetto di giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici e della Corte d’appello in relazione all’affermata legittimità dell’esproprio dei terreni da parte della Provincia di Roma.

Quest’ultima ha resistito con controricorso, anch’esso seguito da memoria, mentre gli Istituti scolastici sopra indicati non hanno svolto attività difensiva.

3. – Con sentenza n. 19705 del 2015, le Sezioni Unite di questa Corte hanno dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, attinente alla giurisdizione, e hanno rimesso gli atti, per l’ulteriore trattazione, alla seconda sezione civile.

4. – In prossimità dell’udienza del 2 febbraio 2016, la Città Metropolitana di Roma Capitale, succeduta alla Provincia di Roma, ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il secondo motivo il Comune ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2730 c.c. e ss., degli art. 1362 c.c. e ss., della L. n. 1766 del 1927 e delle L. n. 5489 del 1988, L. n. 381 del 1891, L. n. 397 del 1984, e dei R.D. n. 6397 del 1889, R.D. n. 510 del 1891, R.D. n. 518 del 1891 e, infine, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il ricorrente nega che i beni dell’Università Agraria fossero di proprietà privata, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto essere requisito indispensabile per la sussistenza dell’uso civico il requisito dell’uso delle terre da parte dell’intera collettività e ribadisce che i beni dell’Università agraria avevano la natura di beni destinati a gruppi ristretti della popolazione senza necessità di un titolo che li trasformasse in beni di uso civico.

3. – Con il terzo motivo il Comune ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle L. n. 5489 del 1888, L. n. 381 del 1891, L. n. 397 del 1894, L. n. 6397 del 1889, L. n. 510 del 1891, L. n. 518 del 1891, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che per il riconoscimento dell’appartenenza delle terre al demanio civico non era necessaria nè la prova dell’effettiva destinazione agli usi civici, nè un atto di classificazione, essendo invece sufficiente l’appartenenza all’Università Agraria; afferma che era comunque provato il concreto esercizio degli usi civici da parte dell’Università Agraria e, a tal fine, deduce che erano stati prodotti numerosi documenti dai quali si ricavava pianamente la destinazione dei terreni in questione agli usi civici.

4. I due motivi devono essere trattati congiuntamente in quanto relativi all’unitaria censura della sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione speciale usi civici, che ha negato alle terre reclamate dal Comune ricorrente la qualità di terre di uso civico.

4.1. – Occorre osservare, in primo luogo, che le terre erano state acquistate dall’Università Agraria con atti privati, ma ciò non esclude che potessero essere destinate ad usi civici. Tuttavia, a seguito della L. n. 1766 del 1927, ciò che rileva al fine della sottoposizione dei beni al regime dei beni collettivi, ove in possesso dei Comuni, è la circostanza che ad essi siano pervenuti in liquidazione di usi civici, ovvero che su di essi si esercitino effettivamente, al momento dell’entrata in vigore della legge, gli usi civici.

Infatti l’art. 11 cit. Legge dispone che i terreni assegnati ai Comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti, relative alla liquidazione dei diritti di cui all’art. 1, e quelli che perverranno ad essi in applicazione della presente legge, nonchè gli altri posseduti da Comuni o frazioni di Comuni, università, ed altre associazioni agrarie comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici, saranno distinti in due categorie: a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente; b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

La destinazione all’esercizio dell’uso civico è pertanto indispensabile, mentre è irrilevante che l’acquisto sia avvenuto iure privatorum.

Non è fondata la tesi del Comune ricorrente secondo la quale la sola appartenenza all’Università Agraria sarebbe sufficiente ad attribuire alle terre la qualità di terre di uso civico perchè le Università Agrarie ben potevano possedere beni non destinati ad uso civico (arg. ex art. 25 della legge nel riferimento ai beni di altra natura posseduti dalle associazioni di cui all’art. 1 ed ex art. 26 per il quale solo i terreni di uso civico devono essere aperti all’uso di tutti i cittadini).

Gli usi civici sono i diritti spettanti a una collettività (e ai suoi componenti), organizzata e insediata su un territorio (collettività che non deve necessariamente coincidere con l’intera Comunità locale), il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque.

4.2. – La sezione usi civici della Corte di Appello ha rigettato il reclamo osservando, per quanto qui rileva (non essendo rilevante che l’acquisto fosse avvenuto iure privatorum o che le Università non rappresentassero l’intera comunità locale), che non v’era traccia del titolo che avrebbe trasformato i terreni, di proprietà privata, in terre di uso civico.

Tale affermazione è contrastata dal Comune ricorrente, segnatamente con il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato esame, da parte della Corte d’appello, degli elementi documentali prodotti in giudizio (e indicati nel ricorso alla pagine da 19 a 22 del ricorso) per dimostrare che le terre in questione erano state concretamente destinate all’esercizio degli usi civici (non risultando, peraltro, alcuna denuncia di uso civico).

Orbene, il Collegio rileva che, dovendosi escludere per le ragioni suesposte il denunciato vizio di violazione di legge, la censura del Comune ricorrente deve essere esaminata sotto lo spettro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, atteso che la sentenza impugnata è stata depositata dopo l’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conversione del D.L. n. 83 del 2012, che ha sostituito il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di chiarire che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., S.U., n. 8053 del 2014).

Nella specie, escluso che sia stata denunciata una simile anomalia motivazionale, la censura può essere dunque scrutinata solo sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, e cioè di “un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), (..) fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (in tal senso, vedi ancora Cass., S.U., n. 8053 del 2014, cit.).

Tanto premesso, occorre ulteriormente premettere che un documento in tanto può ritenersi decisivo, in quanto consenta di affermare che l’esame del fatto storico da esso rappresentato avrebbe condotto con certezza ad una diversa soluzione della controversia.

Orbene, la Corte d’appello ha, come ricordato, affermato che “anche volendo considerare che le Università dei Boattieri e dell’Arte agraria potessero rappresentare tutta la comunità locale, non vi è traccia alcuna del titolo che avrebbe trasformato i terreni de guibus, indiscutibilmente di privata proprietà, in terre di uso civico”. Si tratta, all’evidenza, di motivazione sintetica che non consente di affermare che il giudice di appello non abbia considerato la documentazione in atti, anche perchè, come dedotto dalla Provincia controricorrente, tra i documenti allegati al fascicolo della stessa vi erano decisioni dei giudici di merito e della stessa Corte d’appello di Roma sentenza n. 12 del 2005), che avevano escluso, con riferimento ai terreni ubicati in prossimità di quelli sui quali sono stati edificati gli edifici scolastici da parte della Provincia, la fondatezza della domanda del Comune di Frascati di riconoscimento della qualità dei terreni stessi come terreni soggetti ad uso civico.

Dal contenuto degli atti menzionati in ricorso, che a detta del Comune ricorrente avrebbero dovuto dimostrare la destinazione in concreto delle terre oggetto di controversia ad uso civico, non si apprezza poi la decisività che sola potrebbe indurre a ritenere provata la destinazione dei terreni, e segnatamente di quelli sui quali sono poi stati edificati gli edifici scolastici da parte della Provincia di Roma, agli usi civici.

E’ infatti sufficiente rilevare che lo stesso Comune riferisce che parte dei terreni provenienti dal patrimonio della disciolta Università agraria erano dalla stessa dante causa del ricorrente stati subaffittati ai signori A. e C.M. (vedi punto 2.1.7. e punto 2.1.19. del ricorso), e che dalla documentazione alla quale ha fatto riferimento la controricorrente i terreni in questione erano destinati per nove anni all’attività di vaccherie di rilevanti estensioni (circa 130 ettari complessivi per tre vaccherie), per giungere alla conclusione della incompatibilità della detta destinazione con quella ad uso civico dei medesimi terreni. Con la precisazione che l’affermazione contenuta nella relazione del Commissario prefettizio di un uso turnario nelle rimanenti parti delle tenute non affittate non può costituire elemento decisivo in difetto di una prova che consenta di ritenere provata l’inclusione delle aree alle quali si riferisce la presente controversia proprio tra quelle non oggetto di affitto (sottratte, per tale destinazione, all’uso civico). Nè potrebbe ritenersi che una simile destinazione potesse essere desunta dalla riserva in favore dell’Università agraria, contenuta nell’atto di subaffitto, del libero transito nell’interno delle tenute, della facoltà di tagliare gli alberi esistenti nel fondo, di aprire cavi di qualsiasi natura (vedi ricorso, punto 2.1.8.), tenuto conto della natura contrattuale del rapporto instaurato con l’affittuario dei terreni e della prevalenza della destinazione degli stessi ad un’attività di carattere imprenditoriale.

In conclusione, il secondo e il terzo motivo sono infondati.

5. Il quarto motivo, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 1766 del 1927 nella parte in cui prevede che il Giudice degli usi civici ordini la restituzione delle terre occupate illegittimamente, è inammissibile, non essendovi nella sentenza impugnata alcuna affermazione, neanche implicita, in ordine alla infondatezza della domanda di restituzione dei terreni; d’altra parte, avendo la Corte d’appello escluso la natura civica dei terreni in questione, ed essendo tale statuizione stata confermata in questa sede con la reiezione del secondo e del terzo motivo di ricorso, viene proprio meno la premessa sulla quale la censura è fondata, e cioè che la occupazione da parte della Provincia di Roma sarebbe illegittima in considerazione della detta natura civica.

6. – In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

In considerazione della natura dei soggetti coinvolti e della novità delle questioni trattate, le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate tra le parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di cassazione, il 2 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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