Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 387 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. un., 11/01/2011, (ud. 26/10/2010, dep. 11/01/2011), n.387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente Aggiunto –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

s.p.a. PERUZZI, con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma alla Via dei Gracchi n. 130 presso lo studio

dell’avv. MACRI’ Teresina Titina insieme con gli avv. Claudio CONSOLO

e Arnaldo AMATUCCI che la rappresentano e difendono in forza della

procura speciale rilasciata in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(1) il Ministero dell’Economia e delle Finanze (già Ministero delle

Finanze), in persona del Ministro pro tempore, e (2) l’Ufficio di

Arezzo dell’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

per la revocazione della sentenza n. 30055/2008 depositata da queste

sezioni unite il 23 dicembre 2008.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. letto il ricorso con il quale la s.p.a. PERUZZI – ritenendo la stessa “affetta da errore revocatorio di fatto risultante dagli atti di causa” nonchè da “vizio revocatorio in quanto contraria al giudicato interno formatosi in causa” – chiede (art. 391 bis e ter c.p.c.) la revocazione della sentenza n. 30055/08 depositata il 23 dicembre 2008 da queste sezioni unite civili osservando:

(a) sul primo punto, che tale decisione, laddove ha ritenuto il “difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse, dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale”, è incorsa in una “mera svista di un fatto certo presente agli atti di causa” (“fa quale ha avuto … efficacia causale determinante per l’ esito decisorio finale”) in quanto essa (nei gradi di merito) aveva dedotto che “da un punto di vista strettamente economico tale operazione ha comportata un utile netto … quale risultato di un’operazione di acquisto di titoli, riscossione dei dividendi e successiva cessione dei medesimi”, quindi un “vantaggio non fiscale” (la cui “esistenza … non è stata mai contestata dall’Agenzia” per cui “deve ritenersi la sua certezza giuridica in forza del principio della non contestazione”), con la conseguenza che “la mancata considerazione del vantaggio economico conseguito … (e, rectius, l’assunto in fatto che esso mancasse, posto a base logica della decisione) ridonda in errore revocatorio evidente … sia che l’errore venga individuato nella supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa (essendosi ritenuta, contrariamente al vero, l’esistenza della sola finalità fiscale), sia che lo si individui nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti di causa (essendosi ritenuto inesistente la presenza di un vantaggio economico autonomo, oltre a quello fiscale, invece esistente, pacifico e non controverso)”; la ricorrente, pertanto, chiede (quesito di diritto) di “statuire se sussiste errore revocatorio di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, in relazione a sentenza della Corte stessa che nel decidere non ha considerato l’esistenza di un vantaggio economico (diverso ed ulteriore rispetto a quello solo fiscale), conseguito dalla società contribuente in operazione di dividenti washing, dedotto in atti e mai contestato nè controverso in causa, posto che detto elemento risultava dagli atti di causa dedotto ed incontestato, ed altresì costituiva elemento della fattispecie rilevante ai fini decisori in base allo stesso principio di diritto enunciato in sentenza, in punto di presupposti per potersi dichiarare elusivo e così non opponibile all’A.F. l’esito (nella specie di minusvalenza) dell’operazione, benchè svolta secondo le norme tributarie all’epoca in vigore (posto che detto principio necessariamente implica che il vantaggio fiscale di essa dovesse essere radicalmente esclusivo o comunque non accompagnato da altro apprezzabile vantaggio economico, mentre in atti risultava attualmente il contrario, ossia che un tale vantaggio vi era stato, sicchè anch’esso andava valutato nel caso di specie)”;

b) sull’altro punto, che “la decisione” revocanda “risulta in contrasto col giudicato formatosi … nei pregressi gradi di merito … con riguardo … alla questione di accertamento di sussistenza del fatto (vantaggio extra fiscale) … ritenuto non sussistente”:

“in virtù del principio di non contestazione”, infatti, “quell’elemento della fattispecie risultò acquisito definitivamente agli atti di causa, … mai contestato nè reso oggetto di impugnazione”; chiede, quindi, di “statuire” (quesito di diritto) “se integra il vizio revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 5, il fatto che la sentenza della Suprema Corte, nei decidere ex art. 384 c.p.c., comma 2, anche il merito della causa, abbia statuito in contrasto col giudicato interno formatosi sulla dedotta e non contestata esistenza per la società contribuente di un vantaggio extrafiscale derivante dall’operazione di dividend washing oggetto di giudizio, omettendo di rilevare d’ufficio detto giudicato ne momento in cui decise ex art. 384 c.p.c., comma 2, il merito della lite cassando senza rinvio e respingendo così definitivamente le domande della contribuente (con statuizione che presuppone l’assenza nel caso concreto di una utilità extrafiscale dell’operazione esaminata, la quale era al contrario da ritenersi già accertata in sede di merito e non contestata impugnatoriamente)”;

2. letto il controricorso con il quale le amministrazioni intimate chiedono di “respingere il ricorso in guarito inammissibile ed infondato”;

3. letta la relazione ex art. 380 bis c.p.c., depositata dal relatore Cons. Dr. Michele D’ALONZO, debitamente comunicata alle parti, nella quale si legge:

Rilevato che:

per l’art. 395 c.p.c., n. 4, la sentenza può “essere impugnata per revocazione” soltanto “se … è V effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”, con la precisazione che “vi è questo errore” o ” quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa” oppure “quando è supposta V inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”, sempre che (cioè “tanto nell’uno quanto nell’altro caso”) “il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”: per tal norma, quindi, una sentenza può essere revocata unicamente quando sia “effetto” del preteso “errore di fatto”, ovverosia sol nell’ipotesi in cui il “fatto” (esistente ovvero inesistente) che si assume erroneamente percepito costituisca il fondamento della decisione revocanda e lo stesso non abbia costituito punto controverso oggetto di pronuncia;

per il n. 5 del medesimo art. 395 c.p.c. “le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione … se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”;

Ritenuto che:

nella specie, nessuno degli esposti motivi della proposta revocazione appare sussistente e/o ammissibile perchè:

1) nella sentenza revocanda si legge (unicamente) che “secondo la Commissione Tributaria Regionale l’operazione posta in essere dalla Peruzzi, solo successivamente contemplata come operazione elusiva …. era all’epoca dei fatti de tutto lecita e riconducibile ad un procedimento negoziale indiretto non simulato”: ciò, univocamente, esclude, in fatto, che il giudice tributario di merito abbia fondato la sua decisione sul riscontro della effettiva valenza “economica” extrafiscale dell’operazione (che, pertanto, non risulta essere mai stata considerata), per cui (a) l’eventuale effetto giuridicamente favorevole alla contribuente discendente dalla sussistenza, in ipotesi, (anche) di un “vantaggio non fiscale” non costituiva oggetto della decisione di appello e, di conseguenza, inerendo ciò proprio al merito della operazione (ovverosia al fatto, che la Corte ha ritenuto non necessitante di ulteriori accertamenti, su cui si fonda la decisione nel merito della controversia), (b) che la sentenza revocanda non può ritenersi fondata sulla mancata considerazione di quel “vantaggio” attesa l’estraneità di questo a quanto (liceità dell’operazione) deciso dal giudice di appello;

2) la medesima decisione revocanda, peraltro, quanto al “carattere elusivo” dell’operazione, fa … rinvio alla “esplicita valutazione” che assume espressa dal legislatore, esposta nei pp. 1.3 e 2.4: in quest’ ultimo luogo, in particolare, si spiega che “per dividend washing si intende …la combinazione di un negozio di acquisto di azioni da un fondo di investimento o una SICAV con il successivo negozio di rivendita delle medesime azioni alla stessa società venditrice, dopo la percezione dei dividendi, alfine sia di godere del credito di imposta di cui altrimenti il fondo o la SICAV non godrebbe (ai sensi della L. 23 marzo 1983, n. 77, art. 9, comma 1), sia – come nel caso di specie – alfine di consentire all’acquirente- venditore di diminuire le componenti attive del reddito d’impresa mediante il computo della minusvalenza costituita dal differenziale tra il prezzo di acquisto delle azioni prima della distribuzione del dividendo ed il prezzo di vendita subito dopo la percezione del dividendo stesso”; ciò chiaramente evidenzia la sussistenza, comunque, di un “indebito vantaggio tributario” (dato dal “credito di imposta” nonchè dal “computo della minusvalenza” detta) che, naturalmente, proprio per tale sua natura non può entrare, in nessuna delle sue componenti, nella determinazione dell’accertamento della sussistenza di un eventuale “utile civilistico”.

3) il ricorso per revocazione appare fondato sull’omessa considerazione, nella sentenza revocanda, della dedotta circostanza concernente la sussistenza di detto utile: tanto, però, in ipotesi, integra un tipico errar in judicando perchè si traduce nell’affermazione della erroneità del giudizio di fatto la cui denuncia esula (Cass., lav., 11 febbraio 2009 n. 3365) dai motivi propriamente revocatori consentiti dall’art. 395 c.p.c., n. 4;

4) le considerazioni svolte al punto 1) escludono di per sè la possibilità di formazione di un giudicato interno sulla effettiva sussistenza di un utile civilistico essendosi riscontrato che il fatto afferente non ha costituito oggetto neppure di decisione implicita, necessariamente supposta, da parte del giudice tributario di merito;

5) omissis;

P.T.M.:

(si) propone che il ricorso … sia trattato in Camera di consiglio;

4. lette le memorie depositate dalla ricorrente;

5. sentite le difese della stessa ricorrente, svolte in Camera di consiglio dall’avv. Romano Vaccarella (per delega).

6. RILEVATO (ad integrazione del fatto) che:

nel ricorso per revocazione si legge:

“a pag. 2 dei ricorsi originari presso la CTP di Arezzo ed a pag. 6 delle memorie di costituzione e risposta in appello presso la C.T.R di Firenze la società deduce …: da un punto di vista strettamente economico tale operazione ha comportato un utile netto per Peruzzi spa di L. 68.661.000 e 141.028.350 per la seconda annualità …

quale risultato di un’operazione di acquisto di titoli, riscossione di dividendi e successiva cessione dei medesimi titoli”;

7. RITENUTO CHE:

A. le “componenti economiche che hanno determinato tale risultato economico positivo” integrano il “fatto certo presente agli atti di causa” su cui la ricorrente fonda la sua istanza: questo “fatto”, specificamente, è dato (pagg. 4 e 5 del ricorso per revocazione dall'”utile civilistico” (L. 68.661.000 per l’anno 1991 e L. 141.028.350 per l’anno 1992) che (si espone) deriva, in ciascun anno, dalla sottrazione al “totale componenti positivi” “dividendi” L. 481.250.000 e L. 1.010.000.000) e “credito di imposta” L. 270.703.000 e L. 568.125.000) del “totale componenti negativi”, tra i cui addendi figura (oltre che la spesa “per bolli sul contratto”: L. 23.792.000 e L. 16.489.900) unicamente la “minusvalenza su titoli pari alla differenza fra il costo di acquisto (cum cedola) e il prezzo di vendita (ex cedola)” (rispettivamente per L. 659.500.000 e L. 1.420.606.750);

B. la verifica dell’ ammissibilità della domanda di revocazione (quindi della sussistenza delle condizioni legittimanti la fase c.d.

rescindente) – diversamente da quanto ritenuto dalla società (pag. 8 della memoria) impone (e, perciò, consente) di valutare tale “fatto” (unico addotto) ex se ed ex ante (ovverosia a prescindere dall’esame della sua effettività, proprio della eventuale successiva fase rescissoria) onde verificare, in base alla sola esposizione della parte, se nel “fatto certo” indicato dalla stessa come “presente agli atti di causa” sia effettivamente rinvenibile l’avvenuta prospettazione, nel giudizio nel quale è stata emessa la sentenza revocanda, della ritrazione, dall’operazione di dividenti washing contestata dall’amministrazione finanziaria, di un “utile economico” diverso da quello esclusivamente fiscale, ovverosia l’avvenuta prospettazione del fatto esistente che si assume negato, sempre e solo per vista, dalla sentenza revocanda;

C. dalla stessa deduzione della parte (quale testualmente riprodotta innanzi) si evince:

(a) che nel processo conclusosi con la sentenza revocando, non è stato dedotto nessun “fatto” diverso da quello considerato in tale sentenza e (b) che quel “fatto” (esistente agli atti di quel processo) non evidenzia l’avvenuta ritrazione, dall’operazione contestata, di un utile economico diverso da quello fiscale atteso che l'”utile netto” prospettato dalla stessa società deriva non dai “dividendi” percepiti ma soltanto dalle componenti fiscali positive (“credito di imposta”) e negative (“minusvalenza”) dell’operazione economica che costituisce la fonte di quelle componenti, entrambe elise dall’ affermata inopponibilità dell’operazione stessa all’amministrazione finanziaria;

D. dalle considerazioni esposte discende che la decisione revocanda non è affatto fondata su di un “errore di fatto” (art. 395 c.p.c., n. 4) e che, quindi, difettano i presupposti per l’ammissibilità della revocazione (art. 391 bis c.p.c.) della stessa;

le considerazioni sviluppate nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., (innanzi riprodotte nella loro integralità), pertanto, sono pienamente condivisibili perchè non scalfite da quelle opposte dalla ricorrente sia nella memoria depositate che nella discussione orale:

la “confusione di piani” sulla quale (sostanzialmente) si fondano le critiche della ricorrente alla relazione, infatti, non considerano che (come evidenziato al punto B) l’inammissibilità della richiesta di revocazione di una sentenza può ben discendere dalla valutazione (nel caso negativo) della forza revocatoria del fatto addotto a fondamento della stessa, propria anche della fase rescindente;

F. per la sua totale soccombenza la società ricorrente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannata a rifondere all’altra parte le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate (sulla scorta delle vigenti tariffe professionali legali), nella misura indicata in dispositivo, in base al valore della controversia ed all’attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia ed al Ministero le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA