Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3869 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3869 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio, proposto dal Tribunale di
Milano, con ordinanza R.G. 8417/2011 depositata il 26.10.2012, nel
procedimento pendente fra:
DAMIANI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
PARIOLI 79/H, presso lo studio dell’avvocato PIO CORTI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA DAMIANI,
giusta delega a margine dell’atto di costituzione in giudizio;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA,
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
MINISTERO DELLA SALUTE in persona dei rispettivi Ministri protempore, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

Data pubblicazione: 19/02/2014

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legir,

resistenti

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

Fatto e in diritto
1. — Il tribunale di Milano, adito a seguito di declinatoria di
competenza da parte del tribunale di Pavia con sentenza n. 494/10, ha
richiesto di ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45
cod. proc. civ. in relazione alla domanda dispiegata da Maurizio
Damiani, davanti al primo tribunale, nei confronti dell’Università degli
Studi di Pavia e dei Ministeri della Salute, dell’Università e Ricerca e
dell’Economia e Finanze per l’accertamento del diritto alla
remunerazione per gli anni dal 1983 al 1988 di frequenza di una scuola
di specializzazione medica presso quell’Università, in dipendenza del
mancato tempestivo recepimento delle direttive comunitarie in
materia. Argomenta, in proposito, il giudice ambrosiano nel senso
dell’esclusiva legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio e,
quindi, della competenza territoriale inderogabile, ai sensi dell’art. 25
cod. proc. civ., del tribunale di Roma.
2. — Il Procuratore Generale, depositando le sue conclusioni scritte ai
sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., ha qualificato fondata la richiesta,
sulla base della giurisprudenza di questa Corte di cui a Cass. n.
5842/10 e soprattutto a Cass. 13255/11; dal canto suo, l’Avvocatura
Generale ha condiviso le argomentazioni del giudice milanese con
memoria ai sensi dell’art. 47 cod. proc. civ., mentre la controparte ha
depositato un semplice “atto di costituzione in giudizio”.

Ric. 2012 n. 24015 sez. M3 – ud. 15-01-2014
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15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

3. — Ritiene il Collegio doveroso assicurare continuità all’orientamento
già affermato — sia pure in ordine a domanda proposta esclusivamente
nei confronti della Presidenza del Consiglio — da Cass., ord. 16 giugno
2011, n. 13255, per il quale, in relazione alla domanda di un

medico specializzato volta ad ottenere il risarcimento per

risarcimento del danno derivato dall’inadempimento da parte del
detto Stato delle direttive CEE 75/363 e 82/76, in riferimento al
foro della P.A. e con riguardo a quello dell’insorgenza
dell’obbligazione, di cui all’art. 25 cod. proc. civ., l’ufficio
giudiziario competente a conoscere della domanda proposta nei
confronti dello Stato, anche in presenza di ulteriori convenuti,
deve essere individuato in quello di Roma qualora l’obbligazione
dedotta in giudizio sia riferibile ad un comportamento dello
Stato legislatore.
Ritiene, in particolare, il Collegio irrilevante che la domanda sia stata
proposta anche contro l’Università: “in tema di foro erariale, quando vi
sia una pluralità di cause connesse ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civ. ed
in una di esse sia parte un’Amministrazione statale, la competenza
territoriale spetta al tribunale o alla corte d’appello del luogo ove ha
sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il
tribunale o la corte d’appello, che sarebbe competente secondo le
norme ordinarie” (da ultimo, v. Cass., ord. 5 ottobre 2011, n. 20361).
4. — In applicazione di tale principio, apparendo pure rispettato il
termine preclusivo di cui all’art. 38 cod. proc. civ., per essere stata
rilevata, da parte del giudice successivamente adito, la questione entro i
tempi ivi previsti, va qui affermata la competenza del tribunale di
Roma; ed il giudizio dovrà essere riassunto davanti al giudice dichiarato
competente nel termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito
Ric. 2012 n. 24015 sez. M3 – ud. 15-01-2014
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inadempimento da parte dello Stato italiano dell’obbligo del

della presente; mentre, trattandosi di regolamento di competenza di
ufficio, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P. Q. M.
La Corte dichiara la competenza del tribunale di Roma; fissa per la
riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 15 gennaio 2014.

Il Presidente

presente.

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