Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3869 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. I, 17/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 17/02/2020), n.3869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19596/2014 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio 32,

presso lo studio dell’avvocato Silvestri Francesco che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Alitalia Servizi S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona

dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata

in Roma, Via Gian Giacomo Porro n. 15, presso lo studio

dell’avvocato Santosuosso Daniele Umberto, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 312/2014 del TRIBUNALE di ROMA, del 16/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/11/2019 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.R., ex dipendente di Alitalia Servizi s.p.a. posta in Amministrazione Straordinaria, chiese l’ammissione al passivo della procedura, in via privilegiata, del credito di lavoro riconosciutogli nella dichiarazione datoriale e, con separata domanda, di quello ulteriore, per Euro 28.794,56, preteso a titolo di integrazione del TFR accantonato dall’azienda.

Lo stato passivo della procedura fu dichiarato esecutivo il 18.7.2011.

Il 14.6.2012 M. ricevette comunicazione, L. Fall., ex art. 97 che, all’esito di ctu appositamente disposta, entrambe le domande erano state accolte.

Il medesimo giorno, su istanza dei Commissari Straordinari, il G.D. emise, inaudita altera parte, un provvedimento di “correzione di errore materiale”, con il quale, fra l’altro, a modifica dello stato passivo già reso esecutivo, escluse il credito insinuato da M. a titolo di integrazione del TFR sul rilievo che il ctu, ignorando che l’ex dipendente aveva presentato anche una seconda domanda, lo aveva ritenuto ricompreso in quello indicato nella dichiarazione datoriale.

Il 17.8.2012 al creditore fu recapitata un comunicazione che lo avvisava della pronuncia del G.D..

Il ricorso L. Fall., ex art. 98 proposto da M.R. avverso detta pronuncia è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Roma con decreto depositato il 16 luglio 2014.

Il tribunale ha osservato che, poichè l’esclusione del credito era stata disposta con un provvedimento di correzione di errore materiale, l’unico rimedio esperibile dal creditore era quello di cui alla L. Fall., art. 26; il giudice del merito ha inoltre ritenuto che l’opposizione non potesse essere riqualificata come reclamo, in quanto l’opponente non aveva chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, ma l’ammissione del credito allo stato passivo; ha aggiunto che, pur ammettendo in astratto che l’opposizione potesse convertirsi in reclamo, quest’ultimo avrebbe comunque dovuto essere dichiarato inammissibile per tardività, non essendo stato proposto nel termine di 10 giorni previsto dalla L. Fall., art. 26.

Il decreto è stato impugnato da M.R. con ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui l’Amministrazione Straordinaria di Alitalia Servizi s.p.a. ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e L. Fall., art. 98 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente assume che il provvedimento oggetto di impugnazione, di cui è venuto a conoscenza con comunicazione L. Fall., ex art. 97, aveva la forma di un decreto di rigetto di una domanda di ammissione, con la conseguenza che, in virtù del principio dell’apparenza, egli ha legittimamente proposto l’opposizione.

2. Col secondo motivo è denunciata ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost e L. Fall., art. 98.

il ricorrente sostiene che il provvedimento, essendo frutto di una valutazione del G.D., aveva anche la sostanza di una pronuncia di rigetto della domanda e non già di correzione di un insussistente errore materiale (dovendosi intendere per tale un errore di calcolo o di trascrizione ovvero una mera omissione evincibile dagli atti della procedura), sicchè l’opposizione era l’unico rimedio esperibile per ottenerne l’annullamento.

3. Con il terzo motivo è dedotto l’omesso esame del fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, dell’esistenza di un procedimento di correzione che si è svolto in assenza di contraddittorio e del quale il ricorrente non ha mai avuto notizia, avendo ricevuto unicamente comunicazione L. Fall., ex art. 97 dell’esclusione del credito già ammesso.

4. Con il quarto motivo è denunciata la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 159 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto il profilo della violazione del principio di conservazione degli atti processuali viziati.

Il ricorrente deduce di aver avuto contezza del reale contenuto e dell’effettiva natura del provvedimento con cui è stata disposta l’esclusione solo in data 5 settembre 2012, allorquando ha estratto copia, presso la cancelleria del tribunale, dell’istanza di correzione di errore materiale e del relativo decreto emesso dal G.D., e di aver depositato il ricorso in opposizione il successivo 7 settembre: il giudice del merito avrebbe pertanto errato nel ritenere che il ricorso non potesse convertirsi in reclamo in quanto presentato oltre il termine di 10 giorni di cui alla L. Fall., art. 26, atteso che detto termine decorre dalla legale conoscenza del provvedimento.

5. Con il quinto motivo è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver il tribunale omesso di pronunciare sia in ordine all’eccepita abnormità del provvedimento del G.D. sia in ordine alla richiesta del ricorrente di rimessione in termini.

6. Con il sesto motivo è dedotta la violazione della L. Fall., art. 26 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: M. ribadisce che il tribunale ha errato nel ritenere il ricorso non convertibile in reclamo in quanto tardivamente presentato, sottolineando di non aver ricevuto alcuna comunicazione formale in merito all’istanza di correzione ed al correlato decreto del G.D., che è rimasto a lui ignoto fino al 5 settembre 2012.

8. Il primo motivo è fondato.

Come correttamente evidenziato da M., i Commissari Straordinari di Alitalia Servizi si sono limitati a comunicargli, ai sensi della L. Fall., art. 97, l’avvenuta esclusione da parte del G.D. del credito (già ammesso) da lui preteso a titolo di integrazione del TFR.

Il tenore testuale della missiva ricevuta dal ricorrente (che, in ossequio al principio di specificità del ricorso, è stato integralmente riprodotto nel primo motivo) è, infatti, il seguente:

“Per effetto della L. Fall., artt. 97 e ss. si comunica che il Giudice Delegato ha reso esecutivo lo stato passivo. La domanda di ammissione da Voi presentata (n. 140) è stata così decisa:

in riferimento alla richiesta di Euro 28.794,56 in privilegio del lavoro ex art. 2751 bis c.c., n. 1 (TFR) è stato adottato il seguente provvedimento:

all’esito dell’espletanda CTU, le cui conclusioni appaiono immuni da vizi logici e/o giuridici, si rigetta l’importo richiesto in quanto la CTU la riconosce congrua poichè, ignorando che il creditore avesse presentato analoga domanda per TFR (ins. n. 2028), ha considerato la richiesta ricompresa nel credito indicato nella dichiarazione datoriale.

Si esclude.

Contro il decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione ai sensi della L. Fall., artt. 98 e 99 entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero, in caso di revocazione, dalla scoperta del fatto e del documento”.

Il documento riporta, dunque, il contenuto di un tipico provvedimento di rigetto di una domanda di insinuazione allo stato passivo, contiene l’espressa indicazione che contro il decreto di esecutività può essere proposta opposizione e – difformemente da quanto rilevato dal tribunale nel decreto qui impugnato – non fa alcun cenno al diverso provvedimento, di “correzione di errore materiale” assunto dal G.D., il cui contenuto effettivo (anch’esso riportato in ricorso) è, invece, il seguente:

” Il Giudice Delegato,

letta l’istanza di correzione di errore materiale avanzata dai commissari Straordinari della procedura Alitalia Servizi s.p.a. n. 4/08;

preso atto che da verifiche successive operate dall’Ufficio Commissariale sono stati riscontrati nel progetto di stato passivo alcuni errori materiali ovvero sono emerse posizioni escluse per errore dall’insieme considerato nello stato passivo reso esecutivo;

considerato che ricorrono i presupposti per la correzione dello stato passivo a norma della L. Fall., art. 98, u.c., trattandosi pur sempre di errori materiali contenuti nello stato passivo, la cui eliminazione non può che passare attraverso il meccanismo previsto dalla norma predetta;

che invero laddove non si facesse riferimento a tale meccanismo di correzione gli istanti verrebbero a subire gli effetti pregiudizievoli di tali errori e/o omissioni.

P.Q.M.

Visto la L. Fall., art. 98, u.c., a modifica dello stato passivo reso esecutivo, provvede alla rettifica dei provvedimenti adottati sostituendoli con quello corretto nonchè emette i provvedimenti per le posizioni erroneamente escluse come meglio specificato nel documento allegato n. 2″.

L’odierno ricorrente, pertanto, non aveva alcun motivo per ritenere che attraverso una comunicazione L. Fall., ex art. 97 – la cui funzione è anche quella di far decorrere i termini per la proposizione dell’opposizione – i Commissari avessero inteso dargli notizia della “correzione di un errore materiale” disposta dal G.D. ai sensi della L. Fall., art. 98, u.c..

Ne consegue che, essendo stata comunicata a M. null’altro che la decisione del G.D. di escludere il suo credito, ancorchè già ammesso allo stato passivo dichiarato esecutivo, non sussiste alcun dubbio che, in base al c.d. principio dell’apparenza, il creditore potesse (e dovesse) impugnarla con l’opposizione.

Va, sotto altro profilo, rilevato che, poichè la questione dell’effettivo contenuto della predetta comunicazione aveva formato specifico oggetto di discussione tra le parti nel giudizio di opposizione, il ricorrente ha correttamente fatto valere l’errore (la vera e propria “svista”) in cui è incorso il giudice del merito nella lettura del documento mediante il ricorso per cassazione, anzichè con l’impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4.

Infine, non appare superfluo aggiungere che, come pure fondatamente rilevato in ricorso, il c.d. decreto di “correzione di errore materiale” è stato emesso dal G.D. (senza neppure disporre l’audizione del contro-interessato) in assenza totale dei presupposti previsti dalla L. Fall., art. 98, u.c.: non si versava, infatti, nell’ipotesi di duplice accoglimento di (un’unica) domanda di ammissione del medesimo credito, erroneamente presentata per due volte dall’ex dipendente, ma in quella, palesemente estranea a qualsivoglia fattispecie di errore materiale, di errato accoglimento secondo la tesi dei Commissari Straordinari – di una delle due separate domande, fondate su titoli diversi, da questi depositate, cui avrebbe potuto porsi rimedio solo attraverso un’impugnazione per revocazione L. Fall., ex art. 98; il decreto, pertanto, al di là del nomen iuris attribuitogli dal giudice, integrava un vero e proprio provvedimento (abnorme) di esclusione dallo stato passivo di un credito già ammesso, che avrebbe evidentemente potuto essere assunto solo a seguito del tempestivo e vittorioso esperimento, da parte dei Commissari, della predetta impugnazione.

All’accoglimento del primo motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato e l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.

Poichè è pacifico che il credito in contestazione era stato già ammesso allo stato passivo dichiarato esecutivo e che la pronuncia di ammissione, non impugnata dai Commissari Straordinari, era coperta dal c.d. giudicato endofallimentare, questa Corte può decidere nel merito, ex art. 384 c.p.c.., e, in accoglimento dell’opposizione ex art. 98 proposta da M.A., annullare il provvedimento abnorme del G.D. da questi impugnato, ferma restando, pertanto, l’ammissione al passivo già disposta.

Le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato, e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta da M.A. ed annulla il provvedimento del G.D. da questi impugnato.

Condanna la procedura controricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, quanto al giudizio di merito, in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, e quanto al giudizio di legittimità, in Euro 2.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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