Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3869 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3869 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA

sul ricorso 10369-2012 proposto da:
GALATONE CARMELA GLTCML57E53G252L,

elettivamente

domiciliata in’ ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso
lo studio dell’avvocato FABIO PIACENTINI,
rappresentata e difesa dall’avvocato CATALDO FORNARI,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
4181

MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F.
80415740580, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA
DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;

Data pubblicazione: 16/02/2018

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 1268/2011 della CORTE
D’APPELLO di LECCE, depositata il 24/05/2011 r.g.n.

1111/10.

R.G.10369/2012
1…tir4.1.LiCtIM i ti

Che -la Corte d’Appello di Lecce, riformando la decisione di prime cure, ha
nelPrrato 12 rinmnn ni(la rmola c-ialArnne px Mppncientp ripi cnnsnr7in

ragpnrri

Pubblici di Taranto -inquadrata nella -IV qualifica funzionale – coadiutore, trasferitasi a
seguito ai procpruira

ni mini-Wird volontaria alla ijire7ione Provinciale nel i esorn

ai

newarea n, pronto rerrinutivo 1:5L e non nei pronin h i arrriouiroie nairamministra7inne

ad quem. Che la stessa ha esposto – in punto di tatto che, nelle more della conclusione
UCI1d UrUUCUUrd U1 ETIQUIIItd, II t.,onorciu i 1 – 121SULIFLI U1 i

drdnIu le aveva

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superiore inquadramento all’esito di una transazione giudiziale e che, pertanto, detto
111LiUdUrdtI1C1110 Cid SidIU U1SdLICSU Udii /41111111111SlidLiUtIC 111 UCSUIldLltine.

Che la Corte d’appello ha ritenuto che la predetta transazione non potesse sortire
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lrl in ’11-‘21:1:n

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ni hzm nngt- hin

giungendo successivamente alla domanda per -l’attribuzione di un posto vacante
rIPWArinA ArPA R, prntnn rptrihiiti,n Rii! ii,oerinre – ingliadrAmentn rnOrnrriAtn Aii”Pitrì

della stessa non avrebbe potuto spiegare alcun effetto sugli specifici termini della
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hp anche con

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svolte in concreto dalla Galatone presso la Direzione Provinciale del Tesoro, non era
i- ara raggiunta ia prova dello sVn!Clirnt2nro

mancioni superiori n gueile prelpriP rIPHA

qualifica B, Bl, essendo la Stessa domanda di rivalutazione -basata su generici

nrenmpnti a caratterlsticrle nrgarlI 77 ative noi settore a

destina7inne no!IA ricorrente.

Che avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Carmela Galatone con
niip rengurp,

cui resiste con tempestivo controricorso ii ministero nell – rconorniae lit911P

Finanze.

RITENUTO

Che con la prima censura parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione
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n. 2 9/199.3,

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momento del passaggio alle dipendenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la
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stata inquadrata

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centralinista presso il locale Consorzio Pubblico di Trasporti per effetto di una
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posizione giuridica della lavoratrice alla data della domanda per la partecipazione alla

Taranto, rivolta a ottenere l’accertamento del suo diritto ad essere inquadrata

procedura di mobilità volontaria, bandita nei 1995, ossia circa cinque anni prima del
trasferimento, aveva attuato una vera e propria

dequaliticazione ai suoi danni,

imponendole di subire le conseguenze derivanti dai lunghi tempi di definizione del
procedimento.

Che la seconda censura contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, del
ri.lds. n.165/2001. Che la norma richiamata, al co. 2 bis, dispone che nel caso di
passaggio tra amministrazioni diverse

-“…il trasferimento è disposto con

posseduta presso -le amministrazioni di provenienza”. Che, -in sede di verifica della
cnr- ripnndenza della quaiinca posseduta prima dei trasferimento (ottavo livello dei
c.c.n.-I. degli autoferrotranvieri) ai profili di cui al c.c.n.l. del comparto Ministeri, la
(alatone avi-Poi-1P dovuto essere inquadrata neirArea posizione economica b2_ e non
già nell’inferiore livello Bl.
ene le censure, valutare congiuntamente, non mentano accoglimento.

Che la sentenza gravata, tacendo corretta applicazione della giurisprudenza di
questa corte (sez. un. n.

bUi/ZU11;

Lass. n. 199Lbmu1t)), na espressamente

escluso, con motivazione esente da Vizi, che ramministrazione di destinazione abbia
violato rari. !-)z dei anis. n, i bbizuul, ntenonad ene

richiamo normativo rosse

inconferente rispetto al risultato di una procedura di mobilita Volontaria, la quale
comporta l’impossibiiita di un accesso de plana alla categoria superiore a quella
corrispondente al posto messo a concorso. Che la procedura di mobilità volontaria tra
enti diversi, che intendano coprire posti vacanti, é vincolata a precise regole di
pubblicità quanto ai criteri di scelta del personale. Che uno dei criteri ordinatori della
procedura e costituito dairindividuazione delle .car.tterist.ighe

professionali dei posti

vacanti da mettere a -bando. Che al termine dell’individuazione degli aventi diritto alla
mobilita nell’nrdine di graduatoria risultante dal concorso ci procede Al trasferimento
tramite cessione del contratto di ‘lavoro di dipendenti, in servizio presso altre
ArnminitrA7Inni con lA stessa quaiinra, che ne abbiano tatto domanda.

Che rindiViduazione delle specifiche professionalità dei -lavoratori da collocare a
seguito di mobilita voiontana, per le esigenze di trasparenza e di buona
amministrazione di una procedura di natura pubblicistica, porta questa Corte a
cdnrermare Il proprio pacifico nnenramento r secondo cui vanno esciugi da essa rum

quegli eventi, riguardanti la carriera degli aspiranti alla mobilità, intervenuti nelle
more dello svolgimento della procedura presso l’Amministrazione a qua, in modo da

2

inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella

evitare scostamenti rispetto alle caratteristiche professionali delle posizioni messe a
concorso dall’ente di destinazione.
Che la ricorrente domanda che il Ministero dell’Economia e delle Finanze le
riconosca un inquadramento superiore a quello oggetto della vacanza bandita,
raggiunto in epoca successiva alla domanda di mobilità volontaria. Che liaccoglimento
di una siffatta domanda realizzerebbe un accesso diretto a un profilo professionale
superiore in un rapporto d’impiego pubblico, da ritenersi nullo ai sensi dell’art. 52,

che la transazione raggiunta col precedente datore di lavoro non abbia II potere di
incidere sulla fattispecie concorsuale della mobilità, che determina il risultato di una
cessione contrattuale tra enti a vantaggio del ricorrente in base alle regole e ai criteri
cristallizzati dal bando di concorso.
Che l’art. 30 d.lgs. n.165/2001, al co. 2 bis con l’espresso richiamo alle mansioni
possedute al momento del trasferimento, ha inteso indicare il criterio per valutare
l’esatto inquadramento del dipendente trasferito tra amministrazioni diverse, quando il
contenuto professionale della posizione ricoperta presso l’Ente di provenienza non si
rivela suscettibile di una trasposizione meramente orizzontale della categoria
nell’ordinamento pubblico dell’ente

ad quem,

evenienza, questa non rara né

eccezionale, in ragione della non automatica sovrapposizione delle classificazioni
professionali contenute nei vari ordinamenti legali e contrattuali dei comparti pubblici.
Che, se a tutela del livello d’inquadramento l’ordinamento prevede il vincolo di
corrispondenza delle mansioni svolte in origine con quelle ricoperte presso
l’amministrazione ad quem,

a tutela delle eventuali differenze retributive che

potrebbero residuare in seguito alla corretta verifica di corrispondenza delle mansioni,
l’ordinamento riconosce al personale trasferito su base volontaria il diritto a un
assegno ad personam.
Che, pertanto, le norme che presiedono alla disciplina della mobilità volontaria
tutelano, nel passaggio, sia la carriera dei dipendenti trasferiti, sia la posizione
economica da essi posseduta. Esse non lasciano alcuno spazio, tuttavia, al
riconoscimento presso l’Amministrazione di destinazione, di eventuali superiori
inquadramenti disposti dall’Amministrazione a quo nelle more del completamento

della procedura dì mobilità, posto che il lavoratore che abbia conseguito i predetti
avanzamenti

di posizione nell’Amministrazione originaria dopo la domanda di

partecipazione al bando di

mobilità volontaria conserva pur S e Mpre la tacolta ai

rinunciare a questa, prima che sia disposto il trasferimento.

3

co.5 d.lgs. n.165/2001. Che pertanto, correttamente il Giudice dell’appello ha ritenuto

Che pertanto, essendo le censure infondate, il ricorso è rigettato. Le spese, come
liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento nei confronti del
controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000 per

esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.

Così deciso aWAdunanza Camerale del 25/10/2017

competenze professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli

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