Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3869 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24124-2016 proposto da:

Avvocato G.M., rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il

23/09/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSTI ALBERTO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Avv. G.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato la sua richiesta di liquidazione degli onorari e delle competenze per le prestazioni professionali effettuate, quale difensore d’ufficio, in favore dell’imputato Gr.Ro. nell’udienza del 7 aprile 2011;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è inammissibile, in quanto non notificato ad alcuno;

che – contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente nella memoria illustrativa – il legittimo contraddittore non è la Corte d’appello di Cagliari, sezione penale, presso la cui cancelleria è avvenuto il deposito del ricorso per cassazione, giacchè il giudice che ha emesso il provvedimento non diventa parte del processo nei gradi di impugnazione;

che il legittimo contraddittore nei cui confronti doveva essere notificato il ricorso ad istanza del G. è l’Amministrazione dello Stato – il Ministero della giustizia – sul cui bilancio gravano le liquidazione inerenti a giudizi (civili e) penali suscettibili di restare a carico dell’erario (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2012, n. 8516);

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di instaurazione del contraddittorio;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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