Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3868 del 19/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3868 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 97-2012 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
80185250588, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE 80415740580, MINISTERO DELLA SALUTE
00811720580, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope legis,
– ricorrenti contro
VITAGLIANO MARCELLO VTGMCL62A31F636B, MIRCO
FERNANDA MRCFNN61P62A050L, NARDONE MARTINO
NRDMTN61E02A783P,

GIAMPIETRO

MAURIZIO

GMPMRZ56S09A783D, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
NICOLÒ TARTAGLIA 21, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 19/02/2014

SALVATORE FORGIONE, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FERDINANDO DI CERBO giusta procure in calce al
controricorso;
– controricorrend –

ZANOBBI ALDO, RANIERI GRAZIELLA, D’ALESSIO
GIOVANNA, GIORGIONE ANNA, MARTUCCI ANTONIO
GIUSEPPE, IANNACE CARLO, CATERINO MARISA, MICO
FERNANDA, GOLINO ALESSANDRO, ALIBERTI BRUNO,
SOMMA ANNA, BIFULCO MARCO, VERRILLO EDUARDO,
RICCIO PAOLO, FEUDALE ELISA, NARDONE GERARDO,
MOTTOLA MICHELE, CASTALDO LUIGI, ROSANIO
SALVATORE, BACCI PIER ANTONIO, IZZO ANNAMARIA,
IMPERATO LAURA, LOCUSTA GIUSEPPE, PETRUOLO
MARIA ANTONIETTA, RUSSO GIOVANNI, RUSSO LUIGI,
CHIANESE LUDOVICO, RAINONE ANGELO, ROSSETTI
MICHELINO WALTER, ANTENUCCI COSMO, CIACCI
CINZIA, DELLA GALA ANTONIO, DEL PRETE UGO,
ESPOSITO LEONARDO, LEONE LUCIANO, DE VICO
ANTONIO, CAPOZZI ORESTE, MUSTO ALESSANDRO
ANGELO MARIA, CATALANO ANNARITA, CATALDO
PIETRO, MATANO’ SILVANA, LARACCA DARIO, ROMANO
LINA, PRIMERANO SAVINA, AVERSANO ARTURO, FALVO
SALVATORE, VITIELLO CIRO, D’ANGELO RENATO
PASQUALE ANTONIO, MUROLO ROSARIA, VERDE
MASSIMO, MATINO ASSUNTA, BRUNO ANGIOLINA,
VOZZELLA MICHELE, TEDESCO MARIA PATRIZIA
LOREDANA, MATTIA LUIGI, GRAZIOSI OTTAVIANA,
Ric. 2012 n. 00097 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-2-

nonché contro

PETRUZZIELLO ROCCO, PALMIERI MICHELE, CICCHELLA
NICOLA;
– intimati nonché contro

VINCENZA, ASTARITA MARIA GRAZIA, FOA’ TIZIANA,
BELLUSCI GIOVANNI MICHELE, BOZZI MASSIMO
AUGUSTO, MUCCI OSVALDO, PASTORINO CRISANTE, DI
IOMO BIAGIO RAFFAELE, SORRENTINO ANTONIO,
SPINUSO ANTONIO, VAGLI VALTER LEONARDO, DELLA
GALA ANTONIO, D’AGOSTINO SILVIO, VENTOLA
ARMANDO, GIUGLIANO ANNA MARCELLA, MANGANARO
GIUSEPPE, VALENTE LUCIO, RUSSO FERDINANDO, NIOLA
RAFFAELLA;
– intimati avverso la sentenza n. 4642/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 18/10/2011, depositata 11 07/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato Forgione Salvatore difensore dei controricorrenti che
si riporta agli scritti.
Svolgimento del processo
I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ. e datata 8.8.12, regolarmente comunicata al
pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso
avverso la sentenza della corte di appello di Roma n. 4642 del 7.11.11:

Ric. 2012 n. 00097 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-3-

TAMBURINI MARIO, BATTAGLIA SALVATORE, FUSCO

«1. — Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, nonché il
Ministero della Salute ricorrono per la cassazione della sentenza in
epigrafe indicata, con la quale è stata accolta la domanda, dispiegata da
Aldo Zanobbi ed altri ottantadue medici nei confronti di quelli e del
Ministero del Tesoro, per il pagamento della giusta remunerazione per

di medicina, per inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato dalle
direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE. Degli intimati svolgono
attività difensiva, in questa sede, Martino Nardone, Maurizio
Giampietro, Fernanda Mirco e Marcello Vitagliano.
2. — Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio — ai sensi degli
artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla
disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. — per essere ivi rigettato per
manifesta infondatezza, per quanto appresso indicato.
3. — I ricorrenti sviluppano due motivi: con un primo, di violazione
degli artt. 1218, 2043, 2946, 2947, 2948 cod. civ., nonché di vizio
motivazionale, essi censurano la natura contrattuale della responsabilità
invocata ex adverso e la conseguente durata decennale del termine
prescrizionale; con un secondo, di violazione degli artt. 2935, 2946,
2947 e 2948 cod. civ., nonché di vizio motivazionale, essi si dolgono
della riconosciuta decorrenza del termine dalla data di entrata in vigore
della legge 370 del 1999.
4. — Dal canto loro, i controricorrenti richiamano la giurisprudenza di
legittimità sulla questione oggetto del primo motivo — resa a sezioni
unite — e del secondo motivo (nel corso del 2011).
5. — Orbene, entrambi i motivi sono manifestamente infondati, in
quanto, con principi da ribadire ai sensi dell’art. 360-bis, comma uno, n.
1, cod. proc. civ. per avere sottoposto a questa corte i ricorrenti
argomenti od elementi per mutare l’orientamento (in sostanza
Ric. 2012 n. 00097 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-4-

il periodo di frequentazione di scuole universitarie di specializzazione

essendosi limitati, quanto al primo motivo, a riproporre gli argomenti
già disattesi):
5.1.

in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del

legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive
comunitarie

(nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n.

formazione dei medici specializzandi),

sorge, conformemente ai

principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea,
il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va
ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento
dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria; tale
responsabilità – dovendosi considerare il comportamento omissivo
dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell’ordinamento
interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell’ambito della
ripartizione di cui all’art. 1173 cod. civ. – va inquadrata nella figura
della responsabilità contrattuale, in quanto nascente non dal fatto
illecito di cui all’art. 2043 cod. civ., bensì dall’inadempimento di un
rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento
del relativo danno è soggetto all’ordinario termine decennale di
prescrizione (Cass. Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9147; Cass. 17 maggio
2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816);
5.2.

a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione

nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai
corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8
agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di

inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che
avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1°
gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991; la
Ric. 2012 n. 00097 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-5-

82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della

lacuna è stata parzialmente colmata con Part. 11 della legge 19
ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di
studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze
irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che
tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi

certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di
adempimento alla normativa europea: nei confronti di costoro,
pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria
comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore
del menzionato art. 11 (Cass. 17 maggio 2011, nn. 10813, 10814,
10815 e 10816; tra le molte successive: Cass. 31 agosto 2011, n. 17868;
Cass. 11 novembre 2011, n. 23568; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917);
5.3. in riferimento a detta situazione, poi, nessuna influenza può
avere la sopravvenuta disposizione di cui all’art. 4, comma 43,
della legge 12 novembre 2011, n. 183 – secondo cui la prescrizione
del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di
direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell’art. 2947 cod.
civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero
derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente
recepita, si è effettivamente verificato – trattandosi di norma che,
in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua
efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua
entrata in vigore e cioè al 1° gennaio 2012 (Cass. 9 febbraio 2012, n.
1917; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1850).
6. — La gravata sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi di
cui sub 5.1 e 5.2 e si propone pertanto, il rigetto del ricorso dispiegato
avverso di essa».
Motivi della decisione
Ric. 2012 n. 00097 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-6-

dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole

II. Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti hanno
depositato memoria, ma il difensore dei controricorrenti è comparso in
camera di consiglio per esservi ascoltato.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto

avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso
alcuna critica osservazione.
IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso
va rigettato ed i soccombenti ricorrenti condannati, tra loro in solido
per l’evidente pari interesse in causa, al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti (Martino Nardone,
Maurizio Giampietro, Fernanda Mirco e Marcello Vitagliano), anche
tra loro in solido, per l’evidente identità di posizione processuale.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti Ministeri, in pers. dei
rispettivi Ministri p.t. e tra loro in solido, al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità in favore dei controticorrenti Martino Nardone,
Maurizio Giampietro, Fernanda Mirco e Marcello Vitagliano, tra loro
in solido, liquidate in € 6.300,00, di cui € 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 15 gennaio 2014.

Il Presid te

esposti nella su trascritta relazione e di farne proprie le conclusioni,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA